Regolamento Mondo Internazionale G.E.O.

Divisione Mondo Internazionale G.E.O.

PREMESSA

Articolo 1

FINALITÀ

1. Le disposizioni del Regolamento Unico di Mondo Internazionale Geostrategic Earth Observations (G.E.O.) (di seguito anche “Regolamento Unico G.E.O.” o “Regolamento”) interpretano e integrano le previsioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Interno dell’Associazione e sono volte alla disciplina e all’organizzazione delle attività della Divisione Mondo Internazionale Geostrategic Earth Observations (di seguito anche “Divisione G.E.O.” o “Divisione”).

2. Il presente Regolamento disciplina:

a) gli aspetti organizzativi interni della Divisione G.E.O.;

b) i diritti e i doveri dei membri della Divisione G.E.O. e di coloro che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto della Divisione G.E.O.;

c) la ripartizione delle funzioni e lo svolgimento delle attività da parte dei membri della Divisione, al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative e operative non espressamente descritte all’interno del Regolamento Interno e dello Statuto.

3. Il Regolamento Unico G.E.O. viene sottoposto per l’approvazione all’Assemblea degli Associati da parte del Comitato Direttivo.

4. In caso di contrasto tra le norme dello Statuto o del Regolamento Interno e le norme del Regolamento Unico G.E.O., prevalgono le norme dello Statuto e del Regolamento Interno.

Articolo 2

ATTIVITÀ DELLA DIVISIONE G.E.O.

1. La Divisione G.E.O. rappresenta la divisione dell’Associazione per la ricerca e l’analisi geo-politica e geo-strategica in ambito internazionale. Per lo svolgimento delle proprie attività la Divisione G.E.O. si avvale della collaborazione dei propri associati e di soggetti esterni interessati a dare il proprio contributo. La Divisione G.E.O. valorizza tutti i propri membri, offrendo stimoli, opportunità e un costante aggiornamento per la loro crescita personale e professionale. La Divisione mira a costruire un ambiente dinamico e innovativo di lavoro e di collaborazione.

2. La Divisione è sottoposta alla direzione della Direzione Generale e del Comitato Direttivo.

3. La visione della Divisione G.E.O. prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) Sviluppare e supportare l’innovazione nell’ambito della ricerca e dell’analisi geo-politica e geo-strategica;

b) Approfondire lo studio contestuale dei conflitti, delle crisi e dei processi internazionali tra Stati e all’interno degli stessi;

c) Elaborare una definizione dei contesti strategici, siano essi economici, sociologici e antropologici, ambientali, di difesa e sicurezza, geografici o politici e di verificarne le implicazioni nel sistema internazionale.

4. La Divisione G.E.O. deve avere cura dell’immagine dell’Associazione durante l’esercizio delle proprie funzioni, operando in modo trasparente e oggettivo.

DIVISIONE G.E.O.

Articolo 3

COMPOSIZIONE DELLA DIVISIONE G.E.O.

1. La Divisione G.E.O. è composta da:

a) Consiglio Direttivo, organo che dirige e coordina la Divisione;

b) Direttore di G.E.O.;

c) Consigliere;

d) Segretario;

e) Head Researcher;

f) Senior Researcher;

g) Junior Researcher.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, la Divisione G.E.O. è identificata come “Mondo Internazionale G.E.O.”.

3. Le attività di ricerca della Divisione G.E.O. sono svolte attraverso cinque sezioni, ognuna competente per una determinata area di ricerca:

a) Difesa e Sicurezza, per analisi predittive dei contesti presi in considerazione come target di ricerca, facendo ricorso anche al metodo di ricerca scientifico-accademico;

b) Cultura e Società, per l’analisi geopolitica e la ricerca socio-antropologica dei territori;

c) Economia, per l’analisi geopolitica e l’approfondimento dei vari contesti economici e geoeconomici, nazionali ed internazionali;

d) Politica, per la ricerca e l’innovazione nei settori della politica italiana, europea ed internazionale;

e) Ambiente, per l’analisi e la ricerca in contesti ambientali e naturali che giocano un ruolo fondamentale nel presente e nel vicino futuro, anche in relazione agli sviluppi economici, politici e sociali.

Articolo 4

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo permangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Consiglio Direttivo è identificato come “Board of Directors of Mondo Internazionale G.E.O.”.

3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttore della Divisione G.E.O., dal Consigliere e dal Segretario.

Articolo 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo pianifica le attività generali della Divisione, coordinandosi e confrontandosi con il Comitato Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente e le delibere adottate possono avere ad oggetto:

a) L’organizzazione e la gestione delle attività e degli associati che fanno parte della Divisione;

b) L’ideazione e implementazione di nuove iniziative e di nuovi progetti per lo sviluppo della Divisione;

c) La redazione di linee guida per un miglior funzionamento e coordinamento all’interno della Divisione;

d) Lo svolgimento delle attività della Divisione con enti terzi, con altri enti pubblici e privati, istituzioni e organizzazioni locali e internazionali;

e) Una valutazione critica dell’andamento complessivo della Divisione e dei risultati raggiunti e da raggiungere sulla base delle attività pianificate e in pianificazione;

f) Una valutazione dell’operato complessivo degli Head Researchers, dei Senior Researchers e degli Junior Researchers sulla base delle attività svolte e dei risultati ottenuti;

g) La predisposizione dei cicli di lavoro annuali, tenendo in considerazione anche l’ammontare di risorse economiche destinato alla Divisione da parte del Comitato Direttivo.

3. Qualora un membro del Consiglio Direttivo sia impossibilitato a prendere parte alla votazione, questi può delegare il proprio voto a un altro membro dello stesso organo di appartenenza, previa delega scritta e formale, la quale non deve in alcun modo presentare segni di falsificazione o equivocità pena l’invalidità della stessa.

4. Il Consiglio Direttivo della Divisione svolge periodicamente insieme al Comitato Direttivo dell’Associazione e, quando opportuno, ai Consigli Direttivi delle altre divisioni delle riunioni che possono avere per oggetto:

a) L’organizzazione e lo svolgimento di attività congiunte;

b) L’aggiornamento periodico circa lo svolgimento e l’andamento delle attività della Divisione G.E.O..

Articolo 6

DIRETTORE DI G.E.O.

1. Il Direttore di G.E.O. è nominato dal Direttore Generale, previa approvazione del Comitato Direttivo. Il Direttore di G.E.O. ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Direttore di G.E.O. è identificato come “Research Director of Mondo Internazionale G.E.O.”.

3. Il Direttore di G.E.O. fa parte del Team di Direzione Generale.

4. Il Direttore di G.E.O. deve coordinare e dirigere il Consiglio Direttivo e le attività della Divisione, con obiettività ed equilibro, favorendo l’apporto di tutti i membri. In particolare, il Direttore di G.E.O. provvede a nominare il Segretario, il Consigliere, l’Head Researcher, il Senior Researcher e il Junior Researcher. Tali nomine necessitano della approvazione da parte del Direttore Generale.

5. Insieme alla propria Divisione, del cui operato è responsabile, il Direttore di G.E.O. si occupa di:

a) Consigliare il Comitato Direttivo in merito alle possibili evoluzioni della Divisione e sugli orientamenti futuri della Divisione, previa riunione con il Consiglio Direttivo;

b) Mantenere costanti contatti con il Comitato Direttivo e il Direttore Generale dell’Associazione per coordinare le attività della Divisione;

c) Proporre soluzioni per il miglioramento qualitativo della ricerca svolta all’interno della Divisione;

d) Implementare le linee guida stabilite insieme al Comitato Direttivo dell’Associazione, verificando che esse siano rispettate dal Consiglio Direttivo e da tutti i membri che partecipano alle attività della Divisione G.E.O.;

e) Coordinare le figure che operano all’interno della Divisione e le attività da queste svolte, secondo le linee guida stabilite in seno al Consiglio Direttivo;

f) Svolgere attività di rappresentanza ed intrattenere rapporti nazionali ed internazionali della Divisione G.E.O. con enti pubblici e privati, istituzioni, organizzazioni internazionali, istituti universitari, sostenitori della Divisione G.E.O. e del volontariato;

g) Garantire il buon funzionamento del Consiglio Direttivo e rappresentare le sue posizioni all’interno della divisione e all’esterno di essa;

h) Assicurare il rispetto delle norme di legge e delle regole interne all’Associazione;

i) Avere cura del corretto utilizzo di qualsiasi forma di finanziamento che venga erogata a favore della Divisione G.E.O,, assicurandosi che i fondi a disposizione vengano impiegati nello svolgimento delle attività previste e tutelati da qualsiasi attività potenzialmente illegale e/o dannosa secondo le disposizioni di legge in vigore e le normative interne all’Associazione, con il supporto del Team di Tesoreria, Fundraising e Grant Management.

6. Durante lo svolgimento delle proprie funzioni, il Direttore di G.E.O. può decidere di delegare alcune di esse, qualora necessario, ad altri membri del Consiglio Direttivo di G.E.O., rimanendo comunque soggetto responsabile in via solidale con il soggetto delegato.

7. In caso di assoluta emergenza, al fine di garantire il rispetto delle normative in vigore, il Direttore di G.E.O. può sostituirsi temporaneamente al Consiglio Direttivo di G.E.O. e adottare le eventuali misure necessarie al superamento dell’emergenza. Entro i successivi 15 giorni dalla cessazione dell’emergenza, il Direttore di G.E.O. deve presentare una relazione al Consiglio Direttivo, il quale a maggioranza qualificata delibera sull’operato del Direttore di G.E.O. e conferma o revoca le misure adottate da quest’ultimo. A titolo esemplificativo, i casi di emergenza del presente comma possono riguardare:

a) La violazione della Normativa Interna dell’Associazione e delle norme di legge da parte di uno o più membri della Divisione;

b) Qualora uno o più membri della Divisione causino un danno alla Divisione;

c) Quando non vi è modo di riunire entro ventiquattro ore il Consiglio Direttivo e vi sono decisioni di emergenza da adottare per la sicurezza e la gestione della Divisione.

8. Al termine del suo mandato, il Direttore di G.E.O. resta in carica per le attività di ordinaria amministrazione sin quando il Direttore Generale nomina il nuovo Direttore di G.E.O.

9. Qualora il Direttore di G.E.O. decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore Generale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo con il Direttore Generale.

10. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Direttore di G.E.O. dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

11. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Direttore di G.E.O. dalla propria carica, questi viene sostituito dal Direttore Generale, il quale subentra di diritto e resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Articolo 7

SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Direttore di G.E.O., previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Segretario ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Direttore Generale. In ogni caso il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Segretario è identificato come “Secretary of Mondo Internazionale G.E.O.”.

3. Il Segretario è membro del Consiglio Direttivo e durante lo svolgimento delle proprie funzioni si occupa di:

a) Svolgere attività inerenti alla gestione amministrativa e burocratica della Divisione;

b) Supportare il Direttore di G.E.O. e gli Head Researchers nella gestione degli associati della Divisione;

c) Predisporre la documentazione necessaria e propedeutica allo svolgimento delle attività della Divisione da parte dei propri membri;

d) Intrattenere rapporti con le altre divisioni dell’Associazione e con gli enti pubblici e privati con cui è opportuno collaborare per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Direttivo di G.E.O., nel rispetto delle norme di legge e della normativa interna all’Associazione.

4. Qualora il Segretario decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di G.E.O. per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo con il Direttore di G.E.O.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Segretario dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 8

CONSIGLIERE

1. Il Consigliere è nominato dal Direttore di G.E.O., previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consigliere ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Direttore Generale. In ogni caso il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Consigliere è identificato come “Advisor of Mondo Internazionale G.E.O.”.

3. Il Consigliere è membro del Consiglio Direttivo e durante lo svolgimento delle proprie funzioni si occupa di:

a) Consigliare il Direttore Generale e il Direttore di G.E.O. in merito agli sviluppi della Divisione e sulle modalità di svolgimento delle attività di ricerca della Divisione al fine di poter garantire contenuti di alto livello;

b) Supportare l’operato del Direttore di G.E.O. fornendo consigli in merito alle decisioni da adottare in seno al Consiglio Direttivo e all’implementazione delle linee guida fornite dal Direttore Generale e dal Comitato Direttivo;

c) Supportare il Direttore di G.E.O. nell’elaborazione e implementazione delle direttive operative per le attività della Divisione G.E.O., nonché nell’organizzazione e pianificazione delle attività;

d) Supervisionare la gestione e lo svolgimento delle attività organizzate dalla Divisione G.E.O.;

e) Partecipare agli incontri nazionali ed internazionali a carattere operativo in cui è necessario programmare l’attività della Divisione G.E.O. e sostituirsi al Direttore di G.E.O. qualora sia necessario;

f) Supervisionare l’operato dei membri della Divisione G.E.O.;

g) Intrattenere rapporti con gli enti pubblici e privati con cui è opportuno collaborare per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Direttivo di G.E.O., nel rispetto delle norme di legge e della Normativa Interna all’Associazione.

4. Qualora il Consigliere decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di G.E.O. per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo con il Direttore di G.E.O.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Consigliere dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 9

HEAD RESEARCHER

1. Per ciascuna sezione che svolge attività di ricerca il Direttore di G.E.O. provvede a nominare, previa approvazione del Direttore Generale, un Head Researcher. L’Head Researcher ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Direttore Generale. In ogni caso il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, l’Head Researcher è identificato come “Head Researcher of Mondo Internazionale G.E.O.”.

3. L’Head Researcher deve coordinare e dirigere le attività della propria sezione, con obiettività ed equilibrio, favorendo l’apporto di tutti i membri. L’Head Researcher si impegna a tenere costantemente aggiornati il Comitato Direttivo e il Consiglio Direttivo delle attività e dei progetti svolti all’interno della propria sezione di ricerca.

4. Insieme ai membri della propria sezione, del cui operato è responsabile, l’Head Researcher si occupa di:

a) Sviluppare e coordinare i progetti e le attività di ricerca all’interno della propria sezione, anche in collaborazione e con il supporto del Direttore di G.E.O. e del Consiglio Direttivo;

b) Organizzare le attività della propria sezione nel rispetto delle linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo;

c) Organizzare e promuovere attività con gli enti terzi, formulando accordi di collaborazione in concerto con il Comitato Direttivo, il Consiglio Direttivo e il Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali. Si fa presente che qualunque accordo venga stipulato dall’Head Researcher della Divisione, senza aver consultato e informato preventivamente il Consiglio Direttivo della Divisione e senza aver ricevuto l’apposizione della firma da parte del Presidente dell’Associazione, è da ritenersi viziato nella forma e, pertanto, invalido ai sensi del presente Regolamento e della Normativa Interna;

d) Curare le ricerche e le analisi svolte dai membri della propria sezione, verificarne l’esattezza del contenuto e predisporle per la pubblicazione qualora previsto, secondo i criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza;

e) Vigilare sul corretto operato dei membri della propria sezione, nel rispetto delle norme di legge e della normativa dell’Associazione;

f) Attribuire ai Senior Researchers i compiti di ricerca di competenza secondo criteri oggettivi e non personali, valutando la predisposizione del Senior Researcher e la preparazione dello stesso per il coordinamento dell’area assegnata;

g) Delineare, insieme al Consiglio Direttivo, gli obiettivi da raggiungere e i vincoli entro cui operare per i membri della Divisione;

h) Individuare e selezionare i membri della Divisione e soggetti terzi ove necessario per la conduzione delle diverse attività all’interno della Divisione, secondo i criteri definiti dal Consiglio Direttivo e secondo diverse esigenze;

i) Aver cura del corretto utilizzo di qualsiasi forma di finanziamento venga erogata dall’Associazione alla sezione di ricerca di competenza, assicurandosi che i fondi a disposizione vengano impiegati nello svolgimento delle attività previste e tutelati da qualsiasi attività potenzialmente illegale e/o dannosa secondo le disposizioni di legge in vigore e le normative interne all’Associazione.

5. Qualora l’Head Researcher decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di G.E.O. per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo con il Direttore di G.E.O.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare l’Head Researcher dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

7. In caso di dimissioni, revoca o decadenza dell’Head Researcher dalla propria carica, questi viene sostituito da Direttore di G.E.O., il quale subentra di diritto e resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Articolo 10

SENIOR RESEARCHER

1. Il Senior Researcher è nominato dal Direttore di G.E.O., previa approvazione del Direttore Generale. Il Senior Researcher ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Direttore Generale. In ogni caso il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Senior Researcher è identificato come “Senior Researcher of Mondo Internazionale G.E.O.”.

3. Il Senior Researcher si occupa delle attività e dei progetti di competenza della propria sezione, svolgendo attività di ricerca negli ambiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dall’Head Researcher e seguendo le indicazioni di questi. Il Senior Researcher possiede buone capacità analitiche, un alto livello di autonomia durante lo svolgimento delle attività di ricerca ed è oggettivo e imparziale nella valutazione dei contenuti e dei risultati che emergono dalle ricerche.

4. Con riferimento all’area di ricerca assegnata al Senior Researcher, il Senior Researcher si occupa di:

a) Supportare il proprio Head Researcher nella gestione di coloro che collaborano come associati e come e non associati all’interno della propria area di ricerca;

b) Supervisionare le attività svolte dagli Junior Researchers relativamente all’area di ricerca assegnata alla sua competenza e responsabilità;

c) Comunicare agli Junior Researchers le linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo e le indicazioni ricevute dal proprio Head Researcher per lo svolgimento delle attività di ricerca all’interno dell’area di competenza;

d) Raccogliere gli esiti delle ricerche e delle analisi elaborati dagli Junior Researchers e trasmetterli al proprio Head Researcher, attribuendone i rispettivi meriti;

e) Ricoprire, qualora sia richiesto, un ruolo consultivo e di supporto al Consiglio Direttivo per le decisioni da adottare in merito allo sviluppo e all’evoluzione delle attività di ricerca e analisi della Divisione.

5. Qualora il Senior Researcher decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di G.E.O. per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo con il Direttore di G.E.O..

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Senior Researcher dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 11

JUNIOR RESEARCHER

1. Lo Junior Researcher è nominato dal Direttore di G.E.O., previa approvazione del Direttore Generale. Lo Junior Researcher ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Direttore Generale. In ogni caso il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, lo Junior Researcher è identificato come “Junior Researcher of Mondo Internazionale G.E.O.”.

3. Lo Junior Researcher svolge le attività di competenza della propria area di ricerca, collaborando con i membri della sezione e seguendo le indicazioni dei propri Head Researcher e Senior Researcher di riferimento. In particolare, durante lo svolgimento delle sue funzioni, lo Junior Researcher si occupa di:

a) Assistere il Senior Researcher nelle attività di ricerca relativamente all’area di competenza e informarlo periodicamente in merito allo svolgimento e ai risultati delle proprie attività di ricerca;

b) Fornire pareri, considerazioni e raccomandazioni per sviluppare e potenziare il progetto e l’attività di ricerca condotta all’interno dell’area di ricerca competente;

c) Effettuare ricerche e analisi su dati e fonti attendibili;

d) Proporre iniziative e progetti con enti terzi all’Head Researcher al fine di sviluppare il network della Divisione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza semplice di promuovere lo Junior Researcher, attribuendogli la posizione di Senior Researcher, qualora lo Junior Researcher:

a) Abbia una laurea triennale che rispecchi l’area tematica di analisi e ricerca coordinata all’interno della Divisione;

b) Abbia esperienza pregressa nella conduzione di attività di analisi e di ricerca per un periodo di tempo minimo di 12 mesi, anche non continuativo;

c) Sappia lavorare in gruppo e gestire autonomamente il proprio carico di lavoro;

d) Sappia coordinare gruppi di lavoro di piccole e/o medie dimensioni;

e) Abbia buone capacità di problem solving e di time management.

5. Qualora lo Junior Researcher decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di G.E.O. per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo con il Direttore di G.E.O.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare lo Junior Researcher dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIVISIONE G.E.O.

Articolo 12

MEMBRI DELLA DIVISIONE G.E.O.

1. Possono entrare a far parte della Divisione tutti gli associati dell’Associazione, previa richiesta scritta al Direttore Generale e al Consiglio Direttivo della Divisione. Una volta ricevuta la richiesta, il Direttore Generale si confronta con il Direttore di Risorse Umane per le opportune valutazioni. Al momento della presentazione della richiesta di ammissione alla Divisione, l’associato interessato deve aver pagato regolarmente la quota associativa e aver compiuto la maggiore età.

2. Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla richiesta di ammissione presentata dall’associato, tenendo in considerazione l’esperienza professionale e la motivazione personale di questi a entrare a far parte della Divisione. Ove necessario, al fine di accertare le capacità tecniche e analitiche, nonché la motivazione dell’associato a entrare a far parte della Divisione, il Direttore Generale e il Direttore di G.E.O. possono sentire oralmente l’associato interessato e a tale colloquio orale sono tenuti a partecipare almeno un Head Researcher della Divisione e un membro del Consiglio Direttivo della Divisione.

3. In caso di delibera sfavorevole del Consiglio Direttivo, l’associato interessato può presentare una nuova richiesta dopo 6 mesi. Non è possibile presentare ricorso avverso la delibera sfavorevole.

Articolo 13

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA DIVISIONE

1. Il Consiglio Direttivo, il Comitato Direttivo ed il Direttore Generale programmano l’attività della Divisione in cicli annuali attraverso piani di lavoro.

2. La Divisione, per adempiere al suo obiettivo, fornisce ai propri membri servizi mirati alla loro professionalizzazione e all’accrescimento del loro bagaglio formativo ed informativo. Per la pianificazione e lo svolgimento di tali attività ed eventi, la Divisione G.E.O. può collaborare con la Divisione Academy. In particolare, può:

a) Organizzare seminari, eventi e conferenze che prevedano la partecipazione gratuita da parte degli associati. Gli eventi possono essere organizzati in modalità online o in presenza; in quest’ultimo caso, gli eventi devono essere organizzati in luoghi pubblici, accessibili a tutti e senza alcuna discriminazione;

b) Organizzare corsi di alta formazione e professionalizzazione volte allo sviluppo di hard e soft skills degli associati per promuovere e facilitare l’ingresso di studenti e laureati nel mondo del lavoro;

c) Organizzare corsi e/o eventi di formazione presso enti pubblici o privati con lo scopo di educare e informare professionisti e studenti sui temi dello sviluppo sostenibile e della Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR);

d) Istituire un network composto dai partner dell’Associazione, da cui gli associati possano trarre beneficio in termini di crescita personale e professionale;

e) Strutturare un database online, consultabile all’interno del sito web dell’Associazione, in cui gli associati possano prendere visione di offerte di stage, lavoro e di esperienze di studio all’estero.

3. Le attività della Divisione G.E.O. prevedono lo sviluppo di attività di ricerca su tematiche stabilite dal Consiglio Direttivo e la pubblicazione degli esiti delle analisi e delle ricerche condotte. L’erogazione di tali servizi è coordinata dagli Head Researchers. Le modalità operative per lo svolgimento delle attività e dei progetti sono definite dal Consiglio Direttivo; la loro implementazione è supervisionata dagli Head Researchers e dai Senior Researchers per i diversi ambiti di ricerca.

4. La Divisione G.E.O., per il tramite del Consiglio Direttivo, può avvalersi delle raccomandazioni e dei pareri di enti o soggetti esterni all’Associazione qualora siano particolarmente rilevanti per lo svolgimento delle attività di ricerca della Divisione.

Articolo 14

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RAPPORTI CON TERZI ALLA DIVISIONE

1. Il Direttore di G.E.O. gestisce le attività della Divisione con enti terzi, operando sotto la supervisione del Direttore Generale.

2. Il Direttore di G.E.O. ha il compito di formulare gli accordi di collaborazione con enti terzi, rispettando le norme stabilite dall’Associazione in materia. La formulazione degli accordi avviene in concerto con il Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali dell’Associazione.

3. Il Direttore di G.E.O. deve consultare preventivamente il Comitato Direttivo dell’Associazione prima di avviare collaborazioni o partnership con enti terzi. In ogni caso, la formalizzazione di qualunque accordo di collaborazione o partnership deve essere sottoscritta direttamente dal Presidente dell’Associazione.

4. Il Direttore di G.E.O. ha il compito di aggiornare costantemente tanto il Direttore Generale quanto il Comitato Direttivo dell’Associazione sullo svolgimento delle attività e delle collaborazioni con enti terzi.

5. Qualunque accordo che sia stato stipulato senza la consultazione preventiva del Comitato Direttivo dell’Associazione e senza la sottoscrizione del Presidente dell’Associazione è da ritenersi viziato nella forma e, pertanto, invalido ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 15

ONERE DI RISERVATEZZA

1. I membri della Divisione sono tenuti a rispettare la segretezza e la riservatezza delle informazioni, delle strategie e dei documenti di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle attività in seno alla Divisione.

2. Non possono essere resi pubblici i documenti che contengono le strategie delineate dal Consiglio Direttivo della Divisione per le attività e i progetti che la Divisione intende sviluppare né può essere divulgato il metodo di analisi e di ricerca elaborato dalla Divisione, così come le informazioni non pubbliche ottenute durante lo svolgimento delle attività.

Articolo 16

VERIFICA SUL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

1. Il Comitato Direttivo può svolgere delle verifiche per controllare che i progetti di ricerca all’interno della Divisione G.E.O. vengano svolti secondo i criteri di oggettività, trasparenza e imparzialità.

2. Per lo svolgimento di tali verifiche, il Comitato Direttivo nomina da due a cinque soggetti incaricati di valutare l’oggettività, la trasparenza e l’imparzialità del progetto di ricerca. I soggetti vengono selezionati in base alle competenze teoriche e tecniche che possiedono in relazione al tema del progetto di ricerca in questione, in modo che possano svolgere una valutazione completa e oggettiva. Tali soggetti incaricati devono esprimere una valutazione univoca entro 60 giorni dall’avvio della verifica e condividere i risultati per iscritto con il Comitato Direttivo.

3. Qualora la valutazione esprima un parere positivo in merito al rispetto dei tre criteri sopracitati (oggettività, trasparenza e imparzialità), il Comitato Direttivo si limita a informare il Consiglio Direttivo della Divisione G.E.O. dell’esito positivo della valutazione.

4. Qualora la valutazione esprima un parere negativo in merito al rispetto di uno o più criteri sopracitati, il Comitato Direttivo deve convocare con urgenza, entro massimo 7 giorni dalla ricezione della valutazione, il Consiglio Direttivo della Divisione G.E.O., l’Head Researcher e il Senior Researcher del progetto di ricerca in questione, i quali si devono riunire in sede comune. Al momento della riunione, il Comitato Direttivo deve illustrare al Consiglio Direttivo e al Senior Researcher l’esito negativo della valutazione, deliberando su quali misure adottare per rendere il progetto di ricerca conforme ai tre criteri delineati e per prevenire ulteriori violazioni dei medesimi.

5. In caso di valutazione negativa, qualora il mancato rispetto dei criteri di oggettività, trasparenza e imparzialità sia imputabile alla negligenza del Direttore di G.E.O. o del Senior Researcher, il Comitato Direttivo può valutare se avviare procedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, secondo le norme interne previste.

Articolo 17

MARCHI E LOGHI DELLA DIVISIONE

1. I marchi e i loghi della Divisione G.E.O. sono:

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2. Tali marchi sono tutelati in Italia e all’estero. Qualunque uso dei marchi della Divisione da parte degli associati deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo della Divisione. L’associato deve riprodurre fedelmente i marchi e i loghi nei caratteri e nei colori sopra riportati.

3. Nel caso delle divisioni G.E.O. delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione”, laddove possibile il marchio sopra riportato prevede l’aggiunta della nazione di riferimento.

Articolo 18

FINANZIAMENTI DELLA DIVISIONE

1. Qualora il Consiglio Direttivo necessiti di finanziamenti per lo svolgimento delle attività e lo sviluppo dei progetti della Divisione, lo stesso potrà procedere ad effettuare la richiesta secondo il procedimento previsto dal Regolamento Interno.

Articolo 19

CONTRIBUTI LIBERALI

1. Il Comitato Direttivo dell’Associazione approva a maggioranza qualificata quali contributi liberali, ove disponibili, destinare alla Divisione G.E.O..

Articolo 20

RINVIO SPECIFICO AL REGOLAMENTO INTERNO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Interno.

Ultimo aggiornamento in data 13 gennaio 2023