Regolamento Interno

PREMESSA

Articolo 1

FINALITÀ

1. Le disposizioni del Regolamento Interno interpretano e integrano le previsioni contenute nello Statuto dell’Associazione e sono volte alla disciplina e all’organizzazione delle attività dell’Associazione stessa.

2. Il presente Regolamento disciplina:

a) gli aspetti organizzativi interni;

b) i diritti e i doveri degli associati e di coloro che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell’Associazione;

c) la ripartizione delle funzioni e lo svolgimento delle attività da parte degli organi dell’Associazione, al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative e operative non espressamente descritte all’interno dello Statuto.

3. Il Regolamento Interno viene sottoposto per l’approvazione all’Assemblea degli Associati da parte del Comitato Direttivo.

4. In caso di contrasto tra le norme dello Statuto e le norme del Regolamento, prevalgono le norme dello Statuto.

Articolo 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, ove non diversamente previsto, si intende per:

a) Accesso ai sistemi informatici in modalità super-admin: accesso diretto, senza alcun controllo, ad almeno un documento di grado segretissimo, con possibilità di modifica delle impostazioni informatiche di almeno una cartella;

b) Accesso ai sistemi informatici in modalità admin: accesso diretto o indiretto, con la supervisione di un super-admin, ad almeno un documento di grado segretissimo, con possibilità di modifica delle impostazioni informatiche di almeno una cartella. Accesso diretto, senza alcun controllo, a documenti di grado segreto, con possibilità di gestione e modifica;

c) Accesso ai sistemi informatici in modalità membro: accesso indiretto, con la supervisione di un admin, ad almeno un documento di grado segreto. Accesso diretto, senza alcun controllo, a documenti di grado riservato;

d) Associazione: l’associazione di promozione sociale “Mondo Internazionale APS ETS”;

e) Canali di comunicazione ufficiali: posta elettronica Gmail collegata sia al dominio di mondointernazionale.org sia al dominio di mondointernazionale.com e software di messaggistica Slack;

f) Divisione: Mondo Internazionale è composta da quattro divisioni che sono Mondo Internazionale Geostrategic Earth Observations (G.E.O.), Mondo Internazionale Hub, Mondo Internazionale Academy e Mondo Internazionale Post;

g) Mondo Internazionale-Nazione: il termine “nazione” viene sostituito di volta in volta in base al paese straniero (identificato con la sua denominazione geografica), in cui avviene la costituzione di una nuova associazione di Mondo Internazionale. Le associazioni costituite all’estero con la denominazione “Monto Internazionale-Nazione” sono sezioni distaccate dell’Associazione. Gli scopi perseguiti dalle associazioni con sede all’estero sono conformi allo spirito e allo Statuto dell’Associazione Mondo Internazionale;

h) Regolamenti: il presente Regolamento Interno, il Regolamento di Riservatezza, il Regolamento Unico della Divisione Geostrategic Earth Observations, il Regolamento Unico della Divisione Hub, il Regolamento Unico della Divisione Academy e il Regolamento Unico della Divisione Post;

i) Normativa Interna: lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico, la Social Media Policy e il Disciplinare per l’Utilizzo dei Sistemi Informatici.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 3

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione e può deliberare su ogni aspetto legato alla vita e alla gestione dell’Associazione.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, l’Assemblea degli Associati è identificata come “Assembly”.

3. L’Associato persona giuridica partecipa all’Assemblea tramite il proprio rappresentante legale o tramite altro soggetto da questi designato.

4. L’avviso scritto di convocazione dell’Assemblea viene trasmesso a tutti gli associati tramite posta elettronica ordinaria. Il predetto avviso deve indicare sia la data per la prima convocazione sia la data per la seconda convocazione.

5. L’eventuale documentazione da consultare precedentemente allo svolgimento della Assemblea può essere trasmessa per posta elettronica ordinaria oppure viene resa disponibile in una apposita sezione riservata all’Assemblea degli Associati e creata sul sistema di cloud computing dell’Associazione.

6. All’apertura dell’Assemblea, il Presidente nomina fra gli associati un segretario per la redazione del verbale. Le votazioni dell’Assemblea possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente dell’Associazione.

7. Tutte le delibere assembleari sono trascritte nel libro dei verbali delle assemblee degli associati e sono sempre consultabili nella sezione appositamente dedicata all’organo assembleare nel sistema di cloud computing dell’Associazione.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 4

COMITATO DIRETTIVO

1. I membri del Comitato Direttivo permangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Comitato Direttivo è identificato come “Steering Commitee”.

Articolo 5

RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Oltre a quanto già previsto dallo Statuto, durante le proprie riunioni, il Comitato Direttivo può adottare delle delibere che possono avere ad oggetto:

a) Lo svolgimento di attività con altri enti pubblici e privati, istituzioni e organizzazioni locali e internazionali;

b) Lo sviluppo delle attività svolte dal Comitato Direttivo stesso e dagli altri organi sociali e dai team del Segretariato;

c) Ogni attività che possa essere necessaria per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.

2. Il Comitato Direttivo svolge periodicamente insieme al Segretariato delle riunioni che possono avere per oggetto:

a) La implementazione delle decisioni adottate dal Comitato Direttivo e dall’Assemblea degli Associati nel corso delle riunioni e durante lo svolgimento delle attività associative;

b) Le attività svolte in seno al Segretariato e il coordinamento del lavoro dei team che ne fanno parte;

c) Le attività in collaborazione con enti terzi e l’eventuale stipula di nuovi accordi e/o partnership con i medesimi;

d) La gestione amministrativa dell’Associazione;

e) Le strategie di comunicazione dell’Associazione.

3. Durante le riunioni tra Comitato Direttivo e Segretariato, per la validità delle decisioni ivi adottate è richiesta la maggioranza qualificata della totalità dei membri che compongono i due rispettivi organi (c.d. “Formula Comitato Direttivo-Segretariato”). Ciascun membro del Comitato Direttivo e del Segretariato può esprimere un solo voto e può decidere di astenersi.

4. Qualora un membro del Comitato Direttivo o del Segretariato sia impossibilitato a prendere parte alla votazione, questi può delegare il proprio voto a un altro membro dello stesso organo di appartenenza, previa delega scritta e formale, la quale non deve in alcun modo presentare segni di falsificazione o equivocità pena l’invalidità della stessa.

Articolo 6

POTERE DISCIPLINARE DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri, al fine di prevenire e limitare eventuali comportamenti e pratiche nocive o scorrette, che siano in contrasto coi principi espressi nel Codice Etico e con il corretto svolgimento dei compiti posti in capo al Comitato Direttivo stesso.

2. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Direttivo tenga comportamenti o commetta azioni lesive per l’integrità del Comitato stesso e impeditive per il corretto svolgimento dei compiti a esso attribuiti, i restanti membri possono adottare nei suoi o loro confronti delle misure di allontanamento o, nei casi più gravi, di espulsione dal Comitato Direttivo.

3. Si considerano comportamenti inaccettabili da parte dei membri del Comitato Direttivo e, pertanto, soggetti a provvedimenti disciplinari i seguenti:

a) Ledere l’immagine dell’Associazione di fronte agli altri associati e/o a soggetti esterni, attraverso azioni di natura colposa o dolosa;

b) Compiere azioni e/o comportamenti volontari mirati a condizionare negativamente i rapporti di natura professionale all’interno dell’Associazione, rendendo impossibile il corretto svolgimento delle attività associative;

c) Essere assenti in modo prolungato, ossia per 3 volte consecutive, alle riunioni che si svolgono internamente al Comitato Direttivo e congiuntamente con il Segretariato. Si precisa, ad ogni modo, che qualora il singolo membro del Comitato Direttivo impossibilitato a partecipare deleghi un altro membro del Comitato Direttivo, affinché questi lo rappresenti durante la riunione, la sua mancata partecipazione in prima persona non viene considerata un’assenza ai fini di calcolo.

4. Qualora venga accertato che uno o più membri del Comitato Direttivo abbia posto in essere taluno dei predetti comportamenti, il Comitato Direttivo può esercitare la facoltà di emettere un richiamo formale verso tali membri, i quali potrebbero vedersi applicare, congiuntamente al richiamo, una sanzione disciplinare.

5. Su proposta anche di un solo membro del Comitato Direttivo, dovrà valutarsi la possibilità di emettere il suddetto richiamo, il quale per la sua validità richiede la maggioranza semplice dei membri presenti durante la riunione appositamente convocata. In particolare, in merito alla tipologia del richiamo:

a) Il primo richiamo consiste in una diffida formale volta a porre termine a qualsiasi comportamento adottato in contrasto con la buona condotta in seno al Comitato Direttivo;

b) Il secondo richiamo è accompagnato ad una sanzione disciplinare, consistente nell’allontanamento del soggetto interessato dal Comitato Direttivo per un periodo di 1 mese. L’allontanamento dal Comitato Direttivo prevede la sospensione dallo status di membro del Comitato e, di conseguenza, la perdita del diritto di voto e della possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato stesso. Altresì, il Comitato Direttivo può decidere di impedire al membro destinatario della misura l’accesso ai canali di comunicazione ufficiali del Comitato Direttivo e al sistema di cloud computing dell’Associazione;

c) Il terzo richiamo è accompagnato da una sanzione disciplinare di espulsione in maniera definitiva e irrevocabile dal Comitato Direttivo. Dalla espulsione deriva anche l’impossibilità di rielezione del soggetto sanzionato come membro del Comitato Direttivo per il futuro.

6. Il Comitato Direttivo si riserva in ogni caso la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti disciplinari, qualora il soggetto persista nell’adottare comportamenti lesivi nei confronti dell’Associazione e degli associati, in conformità a quanto stabilito dalle norme interne dell’Associazione.

7. Qualora un membro del Comitato Direttivo violi gravemente la normativa vigente oppure la Normativa Interna dell’Associazione e, in ragione di tale violazione, il Comitato Direttivo ritenga necessario sospendere immediatamente tale soggetto sia dalla propria qualifica di membro del Comitato Direttivo sia dalla carica associativa che sta ricomprendo al momento della violazione sia dalla qualifica di Associato, entro 3 giorni dalla decisione del Comitato Direttivo il Presidente deve redigere una relazione scritta e deve trasmetterla singolarmente ai restanti membri del Comitato Direttivo. Sulla base di tale relazione e previa convocazione e delibera favorevole dell’Assemblea degli Associati, il Comitato Direttivo adotta ogni misura opportuna e necessaria nei confronti di colui che ha commesso la violazione e può anche decidere di procedere con la esclusione di tale soggetto dall’Associazione.

8. Qualora il membro del Comitato Direttivo a commettere la grave violazione di cui al punto precedente sia lo stesso Presidente, la relazione scritta deve essere redatta e trasmessa da parte del Vice-Presidente.

Articolo 7

DIMISSIONI E DECADENZA DEI MEMBRI

1. Qualora un membro del Comitato Direttivo decida di dimettersi prima che siano decorsi i 3 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Comitato Direttivo per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Le dimissioni devono essere inviate in forma scritta, tramite posta elettronica ordinaria, al Comitato Direttivo. Nel corso dei 60 giorni di preavviso, fino a quando le dimissioni non sono divenute effettive, il membro del Comitato Direttivo che ha presentato le dimissioni si impegna, in ogni caso, a rispettare tutti gli incarichi e le funzioni a lui attribuite. Al termine dei 60 giorni di preavviso, il Comitato Direttivo procede a ratificare le dimissioni rassegnate durante la prima riunione disponibile.

2. In caso di dimissioni, espulsione o altre cause di decadenza dalla carica di uno o più componenti del Comitato Direttivo, quest’ultimo procede a nominare i nuovi membri tra coloro che si sono candidati, ma non hanno ottenuto voti sufficienti nel corso delle precedenti elezioni, partendo dal soggetto con più voti. Si specifica che questi sono membri ad interim, che ricoprono la carica all’interno del Comitato Direttivo sino al termine dei 3 anni in corso e allo svolgimento delle successive elezioni.

3. Laddove non fosse possibile procedere come sopra, ciascun membro del Comitato Direttivo ha la facoltà di proporre all’Assemblea degli Associati un nuovo membro tra gli associati più meritevoli. Tra questi l’Assemblea degli Associati nomina il nuovo membro ad interim, che rimane in carica fino al termine dei 3 anni in corso. Il Comitato Direttivo trasmette una lettera di attribuzione dell’incarico formale al nuovo membro ad interim, il quale deve accettare senza riserve l’incarico. La lettera di attribuzione dell’incarico formale deve essere sottoscritta dal nuovo membro ad interim e, successivamente, dal Comitato Direttivo.

4. Ove oltre la metà dei componenti del Comitato decada o si dimetta, l’Assemblea degli Associati dovrà procedere con l’elezione di un nuovo Comitato Direttivo.

Article 8

PRESIDENTE

1. Il Presidente dell’Associazione viene eletto a maggioranza semplice dai membri del Comitato Direttivo, che sono stati nominati dall’Assemblea degli Associati, e rimane in carica per la durata di 3 anni. L’elezione del Presidente viene verbalizzata e trascritta nel libro dei verbali del Comitato Direttivo.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione il Presidente è identificato come “President”.

3. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e ha il potere di stare in giudizio a nome e per conto dell’Associazione stessa. Egli intrattiene e coltiva i rapporti a livello nazionale e internazionale tra l’Associazione e gli enti pubblici e privati, le istituzioni, le organizzazioni internazionali, gli enti di volontariato e i sostenitori dell'Associazione.

4. Il Presidente possiede doti di leadership e capacità di identificare i problemi più rilevanti. Egli coordina e dirige il Comitato Direttivo con obiettività ed equilibrio, favorendo l'apporto di tutti i membri. In particolare, il Presidente si occupa di:

a) Intrattenere i rapporti con le altre associazioni e con tutti gli enti pubblici e privati con cui è opportuno collaborare per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Comitato Direttivo, nel rispetto delle norme di legge e delle regolamentazioni dell’Associazione;

b) Garantire il buon funzionamento del Comitato Direttivo e rappresentarne le posizioni e gli orientamenti sia all’interno sia all’esterno dell’Associazione;

c) Trattare e stipulare accordi a nome del Comitato Direttivo, nel rispetto delle linee guida formulate in seno a quest’ultimo;

d) Coordinare le attività svolte dagli organi sociali, secondo quanto stabilito in seno al Comitato Direttivo;

e) Assicurare il rispetto da parte degli associati e dell’Associazione della normativa italiana ed europea e della Normativa Interna dell’Associazione;

f) Delineare l’ordine del giorno dell’Assemblea degli Associati, sia ordinaria sia straordinaria;

g) Tutelare l'immagine e la credibilità dell’Associazione;

h) Stipulare contratti di conto corrente bancario o postale e concordare e definire le linee di affidamento con istituti di credito finanziari;

i) Stipulare contratti bancari per il servizio delle cassette di sicurezza e svolgere tutte le operazioni consentite dal contratto nella gestione e utilizzo della cassetta stessa;

j) Movimentare fondi e somme di denaro a nome dell’Associazione presso istituti di credito per un importo fino a € 10.000,00 (per la movimentazione di fondi con importo pari o superiore a € 10.001,00 è necessaria l’autorizzazione da parte del Comitato Direttivo con apposita delibera).

5. Durante lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente può decidere di delegare alcune di esse, qualora necessario, ad altri membri del Comitato Direttivo, rimanendo comunque soggetto responsabile in via solidale con il soggetto delegato.

6. In caso di assoluta emergenza, al fine di garantire il rispetto delle normative in vigore, il Presidente può sostituirsi temporaneamente al Comitato Direttivo e adottare le eventuali misure necessarie al superamento dell’emergenza. Entro i successivi 30 giorni dalla cessazione dell’emergenza, il Presidente deve presentare una relazione al Comitato Direttivo, il quale a maggioranza qualificata delibera sull’operato del Presidente e conferma o revoca le misure adottate da quest’ultimo.

7. Qualora il Presidente decida di dimettersi prima che siano decorsi i 3 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Comitato Direttivo per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Presidente, il Presidente dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Comitato Direttivo come semplice membro fino allo scadere del triennio in corso. Qualora voglia continuare a far parte del Comitato Direttivo come semplice membro, è necessaria l’approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati.

8. Qualora l’Assemblea degli Associati lo ritenga necessario, la stessa potrà revocare il Presidente dalla propria carica, deliberando all’unanimità e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

9. Almeno 60 giorni prima della scadenza del proprio mandato o in caso di dimissioni o di revoca da parte dell’Assemblea degli Associati, il Presidente uscente o, in sua vece, il Vice-Presidente convoca il Comitato Direttivo per il rinnovo della carica o per la nomina di un nuovo Presidente.

10. Il Comitato Direttivo può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente deve rassegnare le proprie dimissioni.

Articolo 9

VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente dell’Associazione viene eletto a maggioranza semplice dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, e rimane in carica per la durata di 3 anni.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Vice-Presidente è identificato come “Vice-President”.

3. Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente quando quest’ultimo è assente o è impossibilitato a esercitare le proprie funzioni. In tale ipotesi, il Vice- Presidente può anche delegare, quando necessario, lo svolgimento delle funzioni presidenziali agli altri membri del Comitato Direttivo, rimanendo comunque responsabile in via solidale con il soggetto delegato.

4. Previa delega del Presidente, il Vice-Presidente può svolgere tutte le funzioni attribuite al Presidente stesso dal presente Regolamento. Inoltre, il Vice- Presidente si occupa di:

a) Vigilare sul corretto operato del Presidente;

b) Assistere il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, quando le stesse non sono oggetto di delega;

c) Presiedere il Comitato Direttivo in caso di assenza del Presidente;

d) Verificare il corretto svolgimento delle attività associative da parte degli associati.

5. Qualora il Vice-Presidente decida di dimettersi prima che siano decorsi i 3 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Comitato Direttivo per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Vice-Presidente, il Vice-Presidente dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Comitato Direttivo come semplice membro fino allo scadere del triennio in corso. Qualora voglia continuare a far parte del Comitato Direttivo come semplice membro, è necessaria l’approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario potrà revocare il Vice- Presidente dalla propria carica, deliberando all’unanimità e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali. La decisione del Comitato Direttivo ha effetto a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

7. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Vice-Presidente o in caso di dimissioni di quest’ultimo o di revoca da parte del Comitato Direttivo, il Presidente convoca il Comitato Direttivo per il rinnovo della carica o per la nomina di un nuovo Vice-Presidente.

Articolo 10

PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario viene eletto a maggioranza qualificata dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, e il mandato ha durata di 2 anni, rinnovabile di altri 2 anni previa approvazione del Comitato Direttivo. Tale nomina viene conferita a personalità illustri, di nazionalità italiana, europea ed extraeuropea, che si ritiene rappresentino e sostengano le attività e l’interesse dell’Associazione nel panorama nazionale e internazionale.

2. Nel contesto internazionale in cui opera la divisione il Presidente Onorario è identificato come “Honorary President”.

3. Il Presidente Onorario gode di tutti i diritti e doveri riconosciuti agli Associati Onorari.

4. Il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Presidenza e del Comitato Direttivo con funzione esclusivamente consultiva.

5. Previa delibera favorevole del Comitato Direttivo, adottata a maggioranza qualificata, il Presidente Onorario può svolgere funzioni di rappresentanza dell’Associazione presso enti pubblici e privati, istituzioni, organizzazioni internazionali, enti di volontariato e verso i sostenitori dell'Associazione.

6. Previa delega del Presidente, il Presidente Onorario può rappresentare l’Associazione a eventi pubblici o privati qualora il Presidente o il Vice-Presidente siano impossibilitati ad essere presenti oppure qualora lo ritengano opportuno.

7. Il Presidente Onorario deve avere cura dell’immagine dell’Associazione in qualunque sede egli la rappresenti o ne discuta privatamente e pubblicamente, rispettando i valori e i principi enunciati dalla Normativa Interna.

8. Tutte le informazioni che il Presidente Onorario tratta in merito all’Associazione e alla organizzazione delle attività interne ed esterne della stessa sono da ritenersi confidenziali.

9. Qualora il Presidente Onorario decida di dimettersi dalla sua carica, questi deve informare il Comitato Direttivo per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

10. Qualora lo ritenga necessario, il Comitato Direttivo potrà revocare il Presidente Onorario dalla propria carica, deliberando all’unanimità e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali. La decisione del Comitato Direttivo ha effetto a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 11

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dell’Associazione viene eletto a maggioranza semplice dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, e rimane in carica per la durata di 3 anni, rinnovabile previo consenso dello stesso Comitato Direttivo.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Segretario Generale è identificato come “Secretary General”.

3. Il Segretario Generale si consulta periodicamente con il Presidente e il Vice- Presidente e tiene entrambi aggiornati in merito allo svolgimento delle proprie attività.

4. Il Segretario Generale coordina e dirige il Segretariato ed è responsabile delle attività svolte in seno a questi. Il Segretario Generale collabora con i direttori dei team del Segretariato per il perseguimento dei fini associativi e lo svolgimento delle attività dell’Associazione. Nello specifico, il Segretario Generale si occupa di:

a) Garantire il buon funzionamento del Segretariato;

b) Formulare con i team del Segretariato possibili scenari sul futuro dell’Associazione e strategie per il suo sviluppo da sottoporre al Comitato Direttivo;

c) Tutelare l'immagine e la credibilità dell’Associazione;

d) Prestare attenzione alle decisioni prese in seno all’Associazione, garantendo che non vi siano motivazioni sottese in conflitto d’interesse con l’Associazione;

e) Attuare le delibere di indirizzo formulate dal Comitato Direttivo e dare conto dei risultati conseguiti;

f) Presentare per l’approvazione al Comitato Direttivo il Piano Annuale e il Piano Triennale, formulati dal Vice-Segretario Generale su delega del Segretario Generale;

g) Tenere informato il Comitato Direttivo sugli eventi, le tendenze più rilevanti e sulle situazioni in cui quest’ultimo devia dalle proprie precedenti linee direttive;

h) Gestire le attività dell’Associazione con gli enti terzi e presentare eventuali accordi con tali enti al Presidente per la sottoscrizione degli stessi;

i) Segnalare al Presidente, o in sua assenza al Vice Presidente, quali argomenti sarebbe opportuno mettere all’ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo.

5. Il Segretario Generale si occupa di gestire gli associati e coloro che eventualmente svolgono una prestazione lavorativa, in forma autonoma o dipendente, per l’Associazione. Nel settore delle risorse umane e di gestione degli associati e dell’eventuale personale, il Segretario Generale esercita le proprie funzioni a firma congiunta con il Presidente dell’Associazione o, in sua vece, con il Vice-Presidente dell’Associazione. Nello specifico, in tale ambito il Segretario Generale ha il compito di:

a) Approvare e sottoscrivere le nomine per il conferimento delle cariche all’interno del Segretariato, consultandosi preventivamente con il Presidente, o in sua assenza con il Vice Presidente;

b) Rispondere dell’operato dei membri del team del Segretariato e dell’eventuale personale e gestirli nel rispetto delle norme fissate dal Comitato Direttivo e della normativa vigente, offrendo a tutti la possibilità di rivolgersi alla Presidenza per segnalare eventuali violazioni della Normativa Interna;

c) Assumere, promuovere, sospendere e licenziare l’eventuale personale dell’Associazione e definire le competenze specifiche del personale stesso e degli eventuali collaboratori esterni;

d) Fissare compensi e benefici per i collaboratori, entro i limiti usuali per la professionalità impiegata e nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, e garantire la sicurezza delle sedi secondo la normativa vigente, consultandosi con il Presidente e il Vice-Presidente, nonché provvedere al pagamento delle periodiche competenze di natura salariale del personale dipendente, nonché dei contributi e dei relativi adempimenti obbligatori;

e) Attuare tutti gli adempimenti in ambito antinfortunistico a tutela degli associati, degli eventuali dipendenti e collaboratori, adottando tutte le necessarie cautele e fornendo agli stessi la necessaria formazione allo scopo di evitare e prevenire ogni possibile rischio generico o specifico al quale essi possano essere esposti;

f) Trattare rapporti di assistenza e consulenza con professionisti che abbiano durata continuativa od occasionale e che interessino questioni legali, amministrative, fiscali, tecniche, di promozione, o altro, da proporre al Presidente per la firma;

6. Il Comitato Direttivo attribuisce al Segretario Generale i seguenti poteri di tipo economico-finanziario, da esercitare a firma congiunta con il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente:

a) Effettuare e prestare attenzione agli acquisti fatti nell’ambito dello svolgimento delle attività associative, nei limiti dei programmi approvati dal Comitato Direttivo;

b)Valutare di declinare eventuali proposte di donazione che risultino incompatibili con i fini associativi;

c) Effettuare e ritirare depositi cauzionali presso i ministeri, gli uffici del debito pubblico, le casse depositi e prestiti, gli uffici doganali, gli uffici dei comuni e delle regioni e ogni altro ufficio, ente governativo e privato. Altrettanto è previsto per le normali utenze (telefono, elettricità, gas, ecc.) e per le forniture di beni a terzi;

d) Riscuotere crediti dell'Associazione per qualunque importo;

e) Disporre pagamenti, emettere e girare assegni bancari, far emettere vaglia, effettuare prelievi da conti correnti bancari e postali attivi e allo scoperto nell’ambito dei fidi disponibili, nonché scontare titoli di credito;

f) Ritirare pacchi, lettere raccomandate ed assicurate presso gli uffici postali, le Ferrovie dello Stato, le compagnie di trasporto, le dogane, nonché inoltrare ricorsi e reclami per qualsiasi titolo o causa, esigendo eventuali indennizzi;

g) Acquistare, vendere, permutare o prendere in locazione finanziaria impianti, macchinari e loro accessori, attrezzature, arredi, computer, automezzi, svolgendo le eventuali necessarie pratiche presso i pubblici registri ed altri uffici competenti;

h) Prendere in locazione unità abitative da terzi, locali per uffici, magazzini, depositi, che siano connessi all'attività associativa;

i) Stipulare contratti con società e istituti di assicurazione, firmando le relative polizze, con facoltà di svolgere qualsiasi pratica relativa alla liquidazione di danni e indennità;

j) Rilasciare certificazioni, anche fiscali, e controllare dichiarazioni dei redditi, IVA, estratti dei libri paga e attestazioni riguardanti il personale sia per enti previdenziali, assicurativi, mutualistici, che per gli altri enti pubblici o privati, nonché rappresentare l'Associazione innanzi agli uffici finanziari, chiedendo e riscuotendo eventuali rimborsi, previa consultazione del Presidente;

k)Sottoscrivere dichiarazioni dei redditi, certificazioni fiscali e ogni altra dichiarazione richiesta dall'amministrazione finanziaria, comprese quelle dell’IVA e quelle delle imposte dirette e/o indirette;

l) Esercitare le funzioni di rappresentante legale su richiesta e delega del Presidente per i rapporti tributari, con poteri, tra l'altro, di rappresentare l’Associazione nei confronti dell'amministrazione finanziaria e delle commissioni tributarie in ogni grado di giurisdizione, con facoltà di trattare, discutere, negoziare e firmare qualsiasi domanda, istanza e ricorso, in nome e per conto dell'Associazione;

m) Adottare tutte le necessarie misure atte a prevenire eventuali violazioni della normativa a tutela della privacy, con facoltà di nominare dei responsabili preposti al trattamento informatico di dati personali;

n) Compiere ogni altro atto rientrante nell'ordinaria amministrazione, secondo i programmi ed entro i limiti di spesa approvati dal Comitato Direttivo.

7. Qualora il Segretario Generale decida di dimettersi prima che siano decorsi i 3 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Comitato Direttivo per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Segretario Generale, il Segretario Generale dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Comitato Direttivo come semplice membro fino allo scadere del triennio in corso. Qualora voglia continuare a far parte del Comitato Direttivo come semplice membro, è necessaria l’approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati.

8. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario potrà revocare il Segretario Generale dalla propria carica, deliberando all’unanimità e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali. La decisione del Comitato Direttivo ha effetto a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

9. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Segretario Generale o in caso di dimissioni o di revoca da parte del Comitato Direttivo, il Presidente convoca il Comitato Direttivo per il rinnovo della carica o per la nomina di un nuovo Segretario Generale.

Articolo 12

VICE-SEGRETARIO GENERALE

1. Il Vice-Segretario Generale è nominato dal Segretario Generale, previa approvazione da parte del Comitato Direttivo, e rimane in carica per la durata di 3 anni, rinnovabile previo consenso del Comitato Direttivo.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Vice Segretario Generale è identificato come “Deputy Secretary General”.

3. Il Vice-Segretario Generale può essere delegato da parte del Segretario Generale, che si deve previamente consultare il Presidente o in sua assenza il Vice-Presidente, a svolgere talune funzioni e compiti attribuite al Segretario Generale dal presente Regolamento. Inoltre, il Vice-Segretario Generale si occupa di:

a) Vigilare sul corretto operato del Segretario Generale;

b) Assistere il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni, quando le stesse non sono oggetto di delega;

c) Verificare il corretto svolgimento delle attività associative da parte degli associati.

4. Qualora il Vice-Segretario Generale decida di dimettersi prima che siano decorsi i 3 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Comitato Direttivo per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Vice-Segretario Generale, il Segretario Generale dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Comitato Direttivo come semplice membro fino allo scadere del triennio in corso. Qualora voglia continuare a far parte del Comitato Direttivo come semplice membro, è necessaria l’approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario potrà revocare il Vice- Segretario Generale dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali. La decisione del Comitato Direttivo ha effetto a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

6. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Vice-Segretario Generale o in caso di dimissioni o di revoca da parte del Comitato Direttivo, il Presidente convoca il Comitato Direttivo per il rinnovo della carica o per la nomina di un nuovo Vice-Segretario Generale.

COMITATO SCIENTIFICO E ACCADEMICO

Articolo 13

COMITATO SCIENTIFICO E ACCADEMICO

1. Il Comitato Scientifico e Accademico è un organo consultivo e di appoggio al Comitato Direttivo e rappresenta un’interfaccia dell'Associazione nei confronti del mondo scientifico e accademico.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Comitato Scientifico e Accademico è identificato come “Scientific and Academic Committee”.

3. Il Comitato Scientifico e Accademico è composto da esperti e studiosi in ambito accademico, diplomatico, della difesa e di sicurezza e dal Presidente dell’Associazione.

4. I membri del Comitato Scientifico e Accademico condividono i valori e sostengono le attività svolte in seno all’Associazione, si impegnano a rappresentarla e a condividere la loro autorevole esperienza con gli associati.

5. I membri del Comitato Scientifico e Accademico operano nell’interesse associativo, in Italia e all'estero. Le attività proposte e organizzate dai singoli membri del Comitato Scientifico e Accademico in seno all’Associazione non possono essere replicate in altri enti terzi, ma fanno parte del patrimonio tecnico e intellettuale dell’Associazione. Qualora un membro del Comitato Scientifico e Accademico svolga o sia interessato a svolgere per enti terzi attività simili a quelle svolte in seno al Comitato Scientifico e Accademico, è tenuto preventivamente a proporre una collaborazione tra l’ente terzo interessato e l’Associazione. Qualora il Comitato Direttivo non ritenga opportuno svolgere la predetta collaborazione e si ravvisi un conflitto di interesse tra il membro del Comitato Scientifico e Accademico e l’Associazione, il membro del Comitato Scientifico e Accademico è tenuto a scegliere in quale ente proseguire le proprie attività.

Articolo 14

RIUNIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO E ACCADEMICO

1. Il Comitato Scientifico e Accademico si impegna a svolgere una riunione almeno una volta all’anno per la pianificazione e la realizzazione delle proprie attività all’interno dell’Associazione.

2. Il Presidente convoca la riunione di propria iniziativa o su richiesta dei membri del Comitato Scientifico e Accademico e predispone l’ordine del giorno con l’assistenza del Segretario Generale. Il Presidente trasmette, tramite posta elettronica ordinaria, l’avviso di convocazione (indicante luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione) ai membri del Comitato Scientifico e Accademico almeno 5 giorni feriali prima rispetto alla data fissata per la riunione.

3. Il Presidente può autorizzare altri associati a partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico e Accademico, in considerazione degli argomenti posti all’ordine del giorno della riunione.

4. L’eventuale documentazione da consultare precedentemente allo svolgimento della riunione può essere trasmessa per posta elettronica ordinaria oppure viene resa disponibile in una apposita sezione riservata al Comitato Scientifico e Accademico e creata nel sistema di cloud computing dell’Associazione.

5. Le riunioni del Comitato Scientifico e Accademico possono avvenire in presenza oppure in modalità videoconferenza.

6. Il Comitato Scientifico e Accademico è soggetto a obblighi di riservatezza e non divulgazione con riferimento alle informazioni di natura privilegiata e alle informazioni riguardanti l’Associazione di cui viene a conoscenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Normativa Interna dell’Associazione stessa.

Articolo 15

ATTIVITÀ DEL COMITATO SCIENTIFICO E ACCADEMICO

1. Il Comitato Scientifico e Accademico può formulare raccomandazioni e pareri non vincolanti e indirizzati al Presidente in specie, e al Comitato Direttivo in genere, volti all’indirizzo, al miglioramento e allo sviluppo delle attività di tipo accademico svolte dall’Associazione e delle discipline di natura scientifica e accademica di cui si occupano gli associati.

2. Il Comitato Scientifico e Accademico può formulare raccomandazioni e pareri non vincolati per la Presidenza e il Comitato Direttivo aventi ad oggetto l’impatto delle questioni geo-politiche, geo-strategiche, tecnologiche, diplomatiche e ambientali nel contesto diplomatico e internazionale.

3. I membri del Comitato Scientifico e Accademico sono invitati a partecipare almeno una volta all’anno a un evento organizzato dall’Associazione oppure possono proporre di organizzare un evento insieme agli associati e al Comitato per lo Sviluppo.

4. I membri del Comitato Scientifico e Accademico possono pubblicare per il tramite dell’Associazione pubblicazioni e post sui canali social dell’Associazione in merito alle tematiche di loro interesse. La redazione dei contenuti da pubblicare può avvenire anche in collaborazione con gli associati.

COMITATO PER LO SVILUPPO

Articolo 16

COMITATO PER LO SVILUPPO

1. Il Comitato per lo Sviluppo è un organo consultivo e di appoggio al Comitato Direttivo per l’elaborazione della strategia associativa e rappresenta un’interfaccia dell’Associazione in ambito imprenditoriale con riferimento a diversi settori.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Comitato per lo Sviluppo è identificato come “Development Committee”.

3. Il Comitato per lo Sviluppo è composto da esperti nel settore imprenditoriale e nel settore del terzo settore, da giornalisti e dal Presidente dell’Associazione.

4. I membri del Comitato per lo Sviluppo condividono i valori e sostengono le attività svolte in seno all’Associazione, si impegnano a rappresentarla e a condividere la loro autorevole esperienza con gli associati in ambito imprenditoriale, finanziario, manageriale, politico, sociologico, aziendale, di operations e marketing.

5. I membri del Comitato per lo Sviluppo operano nell’interesse associativo, in Italia e all'estero. Le attività proposte e organizzate dai singoli membri del Comitato per lo Sviluppo in seno all’Associazione non possono essere replicate in altri enti terzi, ma fanno parte del patrimonio tecnico e intellettuale dell’Associazione. Qualora un membro del Comitato per lo Sviluppo svolga o sia interessato a svolgere per enti terzi attività simili a quelle svolte in seno al Comitato per lo Sviluppo, è tenuto preventivamente a proporre una collaborazione tra l’ente terzo interessato e l’Associazione. Qualora il Comitato Direttivo non ritenga opportuno svolgere la predetta collaborazione e si ravvisi un conflitto di interesse tra il membro del Comitato per lo Sviluppo e l’Associazione, il membro del Comitato per lo Sviluppo è tenuto a scegliere in quale ente proseguire le proprie attività.

Articolo 17

RIUNIONI DEL COMITATO PER LO SVILUPPO

1. Il Comitato per lo Sviluppo si impegna a svolgere una riunione almeno una volta all’anno per la pianificazione e la realizzazione delle proprie attività all’interno dell’Associazione.

2. Il Presidente convoca la riunione di propria iniziativa o su richiesta dei membri del Comitato per lo Sviluppo e predispone l’ordine del giorno con l’assistenza del Segretario Generale. Il Presidente trasmette, tramite posta elettronica ordinaria, l’avviso di convocazione (indicante luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione) ai membri del Comitato per lo Sviluppo almeno 5 giorni feriali prima rispetto alla data fissata per la riunione.

3. Il Presidente può autorizzare altri associati a partecipare alle riunioni del Comitato per lo Sviluppo, in considerazione degli argomenti posti all’ordine del giorno della riunione.

4. L’eventuale documentazione da consultare precedentemente allo svolgimento della riunione può essere trasmessa per posta elettronica ordinaria oppure viene resa disponibile in una apposita sezione riservata al Comitato per lo Sviluppo e creata nel sistema di cloud computing dell’Associazione.

5. Le riunioni del Comitato per lo Sviluppo possono avvenire in presenza oppure in modalità videoconferenza.

6. Il Comitato per lo Sviluppo è soggetto a obblighi di riservatezza e non divulgazione con riferimento alle informazioni di natura privilegiata e alle informazioni riguardanti l’Associazione di cui viene a conoscenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Normativa Interna dell’Associazione stessa.

Articolo 18

ATTIVITÀ DEL COMITATO PER LO SVILUPPO

1. Il Comitato per lo Sviluppo può formulare raccomandazioni e pareri non vincolanti e indirizzati al Presidente in specie, e al Comitato Direttivo in genere, volti all’indirizzo, al miglioramento e allo sviluppo delle attività svolte dall’Associazione tenendo in considerazione aspetti di tipo economico, politico, sociologico, manageriale e imprenditoriale.

2. I membri del Comitato per lo Sviluppo sono invitati a partecipare almeno una volta all’anno a un evento organizzato dall’Associazione oppure possono proporre di organizzare un evento insieme agli associati e al Comitato Scientifico e Accademico.

3. I membri del Comitato per lo Sviluppo possono pubblicare per il tramite dell’Associazione pubblicazioni e post sui canali social dell’Associazione in merito alle tematiche di loro interesse. La redazione dei contenuti da pubblicare può avvenire anche in collaborazione con gli associati.

COMITATO DIRETTIVO INTERNAZIONALE

Articolo 19

COMITATO DIRETTIVO INTERNAZIONALE

1. Il Comitato Direttivo Internazionale si riunisce e delibera in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle attività internazionali da parte dell’Associazione e delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione”.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Comitato Direttivo Internazionale è identificato come “International Steering Committee”.

3. Il Comitato Direttivo Internazionale è composto dai membri del Comitato Direttivo dell’Associazione e dai Presidenti delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione”.

4. Il Presidente dell’Associazione convoca tramite posta elettronica ordinaria il Comitato Direttivo Internazionale ogni 3 mesi con un preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 20

PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI

1. I Presidenti delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” devono sempre tenere aggiornato il Presidente in merito allo svolgimento delle attività deliberate in seno al Comitato Direttivo Internazionale. Il Segretario Generale coordina i Presidenti delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” e armonizza più possibile l’implementazione delle delibere adottate in seno al Comitato Direttivo Internazionale.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, i Presidenti di “Mondo Internazionale-Nazione” sono identificati come “Presidents of the National Associations”.

3. I Presidenti delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” sono responsabili civilmente e penalmente per quanto concerne le attività svolte in rappresentanza dell’associazione “Mondo Internazionale-Nazione” e tale responsabilità non è in alcun modo imputabile all’Associazione.

4. L’Associazione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli in merito alle attività svolte e ai poteri esercitati dai Presidenti delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione”.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 21

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri, di cui 3 membri effettivi e 2 membri supplenti.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Collegio dei Probiviri è identificato come “Board of Arbitrators”.

3. Ciascun Associato può candidarsi ed essere eletto membro del Collegio dei Probiviri, purché non ricopra altre cariche associative, abbia dato dimostrazione di rispettare la Normativa Interna e non sia mai stato soccombente in una procedura di violazione del Codice Etico di fronte al Collegio stesso.

4. I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall’Assemblea degli Associati e il loro mandato ha una durata di 2 anni, rinnovabile per non più di 2 volte consecutive. I 5 candidati più votati da parte dell’Assemblea dei Soci divengono Probiviri. Divengono membri supplenti i 2 soggetti che hanno ottenuto il numero di voti più basso. A parità di votazione, verrà nominato l’Associato con maggiore anzianità di Associazione.

5. Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente del Collegio dei Probiviri, che ha il compito di coordinare le attività in seno al Collegio stesso e di rappresentarlo nei confronti degli organi dell’Associazione e degli associati.

Articolo 22

FUNZIONI E COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri garantisce il rispetto della Normativa Interna. In particolare, il Collegio dei Probiviri si occupa di:

a) risolvere eventuali controversie tra organi e associati;

b) risolvere eventuali controversie sorte tra due o più organi dell’Associazione, previo accordo tra gli stessi;

c) decidere in merito alle infrazioni commesse da parte degli associati in violazione della normativa vigente e della Normativa Interna.

2. Il Presidente provvede a disporre la sostituzione del membro effettivo con il membro supplente quando:

a) Il procedimento svolto in seno al Collegio dei Probiviri coinvolga tale membro effettivo;

b) Il membro effettivo abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nelle decisioni che il Collegio è chiamato ad adottare;

c) Nelle more di un procedimento, il membro effettivo sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a 15 giorni;

d) Il membro effettivo dia le proprie dimissioni, decada o sia revocato dalla propria carica.

3. Resta in ogni caso ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine a eventuali controversie che richiedano l’intervento dell’autorità giudiziaria, sia essa civile, penale o amministrativa.

4. I membri del Collegio devono conformare il proprio comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato loro conferito.

5. I membri del Collegio devono astenersi:

a) dall’esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;

b)dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure siano affini e/o parenti fino al terzo grado delle parti in causa.

Articolo 23

PROCEDIMENTO DI FRONTE AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il procedimento del Collegio dei Probiviri può essere avviato d’ufficio o tramite richiesta scritta da parte di un organo dell’Associazione o dei singoli associati. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente del Collegio stesso.

2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti effettivi e delibera a maggioranza semplice. Il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti, le quali devono essere avvisate tramite posta elettronica ordinaria con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla riunione del Collegio.

3. Qualora il procedimento abbia ad oggetto l’accertamento della violazione della normativa vigente o della Normativa Interna da parte di un Associato, quest’ultimo deve essere reso edotto delle violazioni che gli sono contestate con indicazione della normativa di legge violata.

4. Il Presidente dell’Associazione può presenziare, senza poter intervenire o esercitare diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Probiviri e deve mantenere la segretezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui venga a conoscenza.

5. L’eventuale documentazione da consultare precedentemente allo svolgimento della riunione può essere trasmessa per posta elettronica ordinaria e viene resa disponibile in una apposita sezione riservata al Collegio dei Probiviri e creata nel sistema di cloud computing dell’Associazione.

6. Durante il procedimento il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi, disporre l’audizione delle parti interessate. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.

7. Le decisioni conclusive del procedimento, debitamente motivate, dovranno essere notificate alle parti interessate tramite posta elettronica ordinaria entro 3 giorni dalla conclusione del procedimento.

8. Entro 10 giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l’archivio dell’Associazione. La nota di consegna deve riportare l’elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

9. Il Presidente dell’Associazione deve essere informato dei procedimenti svolti in seno al Collegio e delle decisioni adottate da questi e, ove necessario, deve vigilare sulla corretta esecuzione delle decisioni.

10. Le riunioni del Collegio dei Probiviri possono avvenire in presenza oppure in modalità videoconferenza.

11. Il Collegio dei Probiviri è soggetto a obblighi di riservatezza e non divulgazione con riferimento alle informazioni di natura privilegiata e alle informazioni riguardanti l’Associazione di cui viene a conoscenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Normativa Interna dell’Associazione stessa.

Articolo 24

COMPOSIZIONE SPECIALE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri può essere convocato per deliberare in merito a controversie di carattere internazionale che coinvolgano l’Associazione e le associazioni “Mondo Internazionale-Nazione”.

2. In tale ipotesi, il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri: uno nominato dall’Associazione tra i membri del proprio Collegio dei Probiviri, uno nominato dalla associazione “Mondo Internazionale-Nazione” interessata tra i propri membri e uno nominato di comune accordo tra le parti.

3. Il procedimento svolto per le controversie internazionali segue la stessa disciplina prevista per le controversie nazionali.

Articolo 25

DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA DEI MEMBRI

1. Qualora un membro del Collegio dei Probiviri decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, tale membro deve informare il Presidente del Collegio dei Probiviri per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

2. Qualora il Presidente del Collegio dei Probiviri decida di dimettersi, questi deve comunicare in forma scritta le proprie dimissioni, con un preavviso di 60 giorni, al Presidente dell’Associazione, il quale provvede a convocare il Collegio dei Probiviri per la nomina di un nuovo Presidente del Collegio.

3. Qualora un membro del Collegio dei Probiviri si assenti, senza giustificato motivo, per 3 sedute consecutive, questi decade dalla nomina.

4. Il Comitato Direttivo può decidere a maggioranza qualificata di revocare la nomina del membro effettivo del Collegio dei Probiviri qualora questi non abbia comunicato al Presidente del Collegio di trovarsi in conflitto di interessi con la questione sottoposta al Collegio.

5. Il Comitato Direttivo può revocare la nomina di uno o più componenti o dell'intero Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il Presidente del Collegio comunichi difficoltà nel funzionamento del Collegio determinate dalla condotta di uno o più componenti, ovvero riceva circostanziata notizia del cattivo funzionamento del Collegio. In tale ipotesi, il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea degli Associati per la nomina dei nuovi membri del Collegio dei Probiviri.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 26

COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

1. L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Nel caso di organo monocratico, il soggetto deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro o tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o tra professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo collegiale, l’Organo di Controllo è composto da almeno un membro con i predetti requisiti.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, l’Organo di Controllo è identificato come “Board of Auditors”.

3. I membri dell’Organo di Controllo devono svolgere le proprie funzioni con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

4. La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo è disciplinata dalla normativa vigente. Essi sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

5. Il membro dell’Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a 2 riunioni dell’Organo di Controllo, decade dall’ufficio. Si ha decadenza anche qualora il membro dell’Organo di Controllo perda i requisiti di cui al primo comma o sia cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale.

6. Non è eleggibile come membro dell’Organo di Controllo, e qualora sia eletto decade dalla carica, oltre che negli altri casi previsti per legge, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. In caso di rinuncia o decadenza di un componente dell’Organo di Controllo collegiale subentra il supplente avente diritto per voto e/o anzianità. Qualora il membro da sostituire sia il Presidente dell’Organo di Controllo, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea degli Associati dal membro dell’Organo di Controllo più anziano. Qualora il numero dei supplenti sia insufficiente per assicurare la composizione dell’Organo di Controllo oppure vi sia un Organo di Controllo monocratico, è necessaria l’integrazione da parte dell’Assemblea degli Associati.

Articolo 27

FUNZIONI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, l’Organo di Controllo esamina il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio dell’Associazione e redige su di essi una relazione da trasmettere agli associati in vista dello svolgimento dell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio.

2. Le attività di controllo sulla contabilità e sul rendiconto per cassa o bilancio di esercizio dell’Associazione sono esercitate con la collaborazione del Tesoriere, ove necessario.

3. L’Organo di Controllo esercita il controllo di legittimità sulle attività, sulle spese e sulle entrate degli organi sociali, in rapporto al bilancio preventivo e a quanto deliberato durante le riunioni dell’Associazione.

4. L’Organo di Controllo può procedere ad ispezioni periodiche sui libri contabili tenuti dal Tesoriere e deve dare atto di tali ispezioni nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo.

5. L’Organo di Controllo comunica in forma scritta al Presidente dell’Associazione le risultanze delle attività di controllo espletate, congiuntamente alle proprie osservazioni.

Articolo 28

RIUNIONI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

1. L’Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e viene convocato dal Presidente dell’Organo di Controllo stesso, il quale trasmette l’avviso di convocazione, tramite posta elettronica ordinaria, almeno 30 giorni prima la data fissata per la riunione.

2. L’Organo di Controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dell’Organo di Controllo dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

3. Il Presidente dell’Organo di Controllo si occupa di redigere il verbale della riunione e a farlo sottoscrivere a ogni membro dell’Organo di Controllo. Il Presidente dell’Organo di Controllo è responsabile della tenuta dei verbali redatti durante le riunioni, i quali vanno tenuti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo.

4. Salvo il caso in cui tale organo sia obbligatorio per legge, l’Organo di Controllo può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea degli Associati, previo invito.

TEAM DEL SEGRETARIATO

RELAZIONI ESTERNE E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Articolo 29

TEAM PER LE RELAZIONI ESTERNE E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

1. Il Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali è composto dalle seguenti figure:

a) Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, che dirige e coordina il team;

b) Vice-Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali;

c) Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali - Area Geografica;

d) Vice-Responsabile per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali - Area Geografica;

e) Referente per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione il Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali è identificato come “Team of External Affairs and International Activities”.

3. Il Team per le Relazioni Esterne di Coordinamento delle Attività Internazionali svolge tutte le attività necessarie per la coltivazione e lo sviluppo dei rapporti dell’Associazione con le altre associazioni e con tutti gli enti pubblici e privati con cui è opportuno collaborare per il conseguimento degli obiettivi associativi. Il Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali deve avere cura dell’immagine dell’Associazione durante l’esercizio delle proprie funzioni.

4. Il Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali svolge tutte le funzioni volte al coordinamento e allo sviluppo delle attività tra l’Associazione e le associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” e tra l’Associazione e partner internazionali. Il Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali si avvale, laddove possibile, di un Referente per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali per ogni associazione “Mondo Internazionale-Nazione”. Il Referente per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali di “Mondo Internazionale-Nazione” ha il compito di comunicare le attività svolte dagli associati della propria associazione con enti esterni e con le altre associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” e di informare il Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali di eventuali irregolarità.

Articolo 30

DIRETTORE PER LE RELAZIONI ESTERNE E LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

1. Il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali è nominato dal Presidente dell’Associazione. Il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Comitato Direttivo. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali è membro del Segretariato e risponde direttamente al Comitato Direttivo.

3. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali è identificato come “Head of External Affairs and International Activities”.

4. Il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali deve coordinare e dirigere le attività del Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali, con obiettività ed equilibrio, favorendo l'apporto di tutti i membri. In particolare, il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali provvede a nominare da uno a due Vice-Direttori per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, il Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali - Area Geografica, il Vice- Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali - Area Geografica e i Referenti per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali. Tali nomine necessitano dell’approvazione da parte del Segretario Generale.

5. Insieme al proprio team, del cui operato è responsabile, il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali si occupa di:

a) Supportare il Comitato Direttivo per lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni e dei rapporti tra l’Associazione ed enti terzi;

b) Gestire le relazioni con enti terzi per conto dell’Associazione, avendo cura dell’immagine dell’Associazione stessa e prestando attenzione all’immagine e alla reputazione degli enti terzi con cui intraprende delle collaborazioni;

c) Gestire le attività dell’Associazione con gli enti terzi e presentare eventuali accordi con tali enti al Presidente per la sottoscrizione degli stessi;

d) Identificare possibili stakeholders con cui l’Associazione può collaborare;

e) Monitorare i rapporti tra i singoli associati e gli enti esterni, prestando attenzione che tutti gli associati abbiano cura dell’immagine dell’Associazione durante lo svolgimento delle proprie attività;

f) Collaborare e coordinarsi con il Segretario Generale per fornire tutte le linee guida e le direttive necessarie ai team dell’amministrazione al fine della realizzazione e dello svolgimento delle attività dell’Associazione con le controparti estere;

g) Supportare il Segretario Generale e il Vice-Segretario Generale durante l’implementazione delle linee guida del Comitato Direttivo per l’organizzazione interna delle attività da svolgere con le associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” e con eventuali enti terzi coinvolti in tali attività;

h) Partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo Internazionale e fornire pareri e raccomandazioni non vincolanti in merito al coordinamento delle attività di carattere internazionale;

i) Partecipare, previo invito da parte del Comitato Direttivo, alle riunioni con i membri delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione”, al fine di poter fornire suggerimenti e indicazioni per la realizzazione e il coordinamento delle attività tra l’Associazione e le associazioni “Mondo Internazionale-Nazione”;

j) Supervisionare l’operato dei team amministrativi e operativi delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” per l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato Direttivo Internazionale e per il rispetto della Normativa Interna e delle norme internazionali dell’Associazione;

k) Supportare il Comitato Direttivo nell’individuazione e definizione degli obiettivi che le associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” devono perseguire tramite le proprie attività;

l) Verificare che le modalità di lavoro adottate da team amministrativi e operativi delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” siano rispettose delle linee guida stabilite dal Comitato Direttivo e delle indicazioni in merito all’utilizzo di sistemi informatici, piattaforme digitali, loghi e contenuti multimediali;

m) Supportare il Consulente Legale e il Vice-Consulente Legale nella definizione della regolamentazione internazionale dell’Associazione, nonché supportare i Comitati Direttivi delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” nell’individuazione della regolamentazione applicabile, secondo quanto previsto dalla legislazione locale, per la loro istituzione formale e l’avvio delle attività previste;

n) Incentivare l’implementazione di metodi di lavoro innovativi e sostenibili per favorire l’integrazione culturale e sociale da parte degli associati stranieri con i team e le attività dell’Associazione e di tutte le associazioni “Mondo Internazionale-Nazione”.

6. Qualora il Direttore per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Segretario Generale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

7. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

8. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali dalla propria carica, questi viene sostituito dal Vice-Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, il quale subentra previa delibera favorevole del Comitato Direttivo e resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso. Qualora vi siano due Vice-Direttori, subentra il Vice-Direttore con il livello di anzianità più alto.

Articolo 31

VICE-DIRETTORE PER LE RELAZIONI ESTERNE E LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

1. La Vice-Direzione per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali è composta da uno a due Vice-Direttori, nominati dal Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, previa approvazione del Segretario Generale. Il Vice-Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Vice-Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali è identificato come “Deputy Head of External Affairs and International Activities”.

3. Il Vice-Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali sostituisce a tutti gli effetti il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, quando quest’ultimo è assente o è impossibilitato a esercitare le proprie funzioni.

4. Previa delega del Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, il Vice-Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali può svolgere tutte le funzioni attribuite al Direttore stesso dal presente Regolamento. Inoltre, il Vice-Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali si occupa di:

a) Vigliare sul corretto operato del Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali;

b) Assistere il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali nello svolgimento delle sue funzioni, quando le stesse non sono oggetto di delega;

c) Presiedere alle riunioni del Segretariato, previa delega da parte del Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali impossibilitato a partecipare;

d) Verificare il corretto svolgimento delle attività associative da parte dei membri del Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali.

5. Qualora il Vice-Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Vice-Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, il Vice-Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Vice-Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 32

RESPONSABILE PER LE RELAZIONI ESTERNE E LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI - AREA GEOGRAFICA

1. Il Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali è nominato dal Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, previa approvazione del Segretario Generale. Il Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Responsabile per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali è identificato come “Head of Foreing Affairs and International Activities – Geographic Area”.

3. Il Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali è membro del Comitato Direttivo Internazionale come consulente e può fornire pareri e raccomandazioni non vincolanti a tutti i membri del Comitato per lo sviluppo delle attività dell’Associazione all’interno dell’area geografica di competenza.

4. Il Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali dell’Associazione è la figura deputata a gestire gli affari internazionali dell’Associazione all’interno dell’area geografica di competenza. Il Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali si occupa di:

a) Sviluppare il network di relazioni internazionali dell’Associazione all’interno dell’area geografica di competenza;

b) Favorire lo sviluppo di una rete di persone fisiche e di enti in grado di sostenere lo sviluppo dell’attività dell’Associazione all’interno dell’area geografica di competenza;

c) Pianificare e coordinare l’apertura di associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” all’interno dell’area geografica di competenza;

d) Delineare con il Comitato Direttivo Internazionale dell’Associazione gli obiettivi e le strategie di azione da promuovere all’interno dell’area geografica di competenza;

e) Mantenere costantemente aggiornato il Comitato Direttivo Internazionale sugli sviluppi e le evoluzioni delle attività promosse dall’Associazione all’interno dell’area geografica di competenza;

f) Verificare che le attività promosse dalle associazioni “Mondo Internazionale- Nazione” rispettino le direttive del Comitato Direttivo Internazionale e del Comitato Direttivo dell’Associazione, oltre alla Normativa Interna e alle normative vigenti nei singoli Stati dove vengono svolte tali attività, limitatamente all’area geografica di competenza;

g) Organizzare e pianificare riunioni periodiche tra il Comitato Direttivo Internazionale dell’Associazione e le associazioni “Mondo Internazionale- Nazione” afferenti l’area geografica di competenza;

h) Favorire un approccio basato sui principi della cooperazione internazionale al fine di intensificare la collaborazione tra l’Associazione e le associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” all’interno dell’area geografica di competenza, evitando che vengano poste in essere condizioni discriminanti per la partecipazione alle attività promosse da parte della comunità presente nell’area geografica di riferimento;

i) Supportare la pianificazione delle attività da parte dei Presidenti delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” tramite le linee guida e gli strumenti messi a disposizione dall’Associazione e dal Comitato Direttivo Internazionale.

5. Qualora il Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, il Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 33

VICE-RESPONSABILE PER LE RELAZIONI ESTERNE E LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI - AREA GEOGRAFICA

1. Il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali può nominare da uno a due Vice-Responsabili per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, previa approvazione del Segretario Generale. Il Vice-Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Vice-Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali è identificato come “Deputy Head of External Affairs and International Activities – Geographic Area”.

3. Il Vice-Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali sostituisce a tutti gli effetti il Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, quando quest’ultimo è assente o è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni.

4. Previa delega del Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, il Vice-Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali può svolgere tutte le funzioni attribuite al Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali stesso dal presente Regolamento. Inoltre, il Vice- Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali si occupa di:

a) Vigilare sul corretto operato del Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali;

b) Assistere il Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali nello svolgimento delle sue funzioni, quando le stesse non sono oggetto di delega;

c) Verificare il corretto svolgimento delle attività associative da parte dei membri del Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali.

5. Qualora il Vice-Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Vice-Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, il Vice-Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Vice-Responsabile per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 34

REFERENTE PER LE RELAZIONI ESTERNE E LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

1. Il Referente per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali è nominato dal Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, previa approvazione del Segretario Generale. Il Referente per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previa approvazione del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Referente per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali è identificato come “Assistant for the External Affairs and International Activities”.

3. Il Referente per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali svolge le attività di competenza del Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali, collaborando con i membri del team e seguendo le indicazioni del Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali e del Vice-Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali.

4. Qualora il Referente per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Referente per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

RELAZIONI INTERNE

Articolo 35

TEAM PER LE RELAZIONI INTERNE

1. Il Team per le Relazioni Interne è composto dalle seguenti figure:

a) Direttore per le Relazioni Interne, che dirige e coordina il team;

b) Vice-Direttore per le Relazioni Interne;

c) Referente per le Relazioni Interne.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione il Team per le Relazioni Interne è identificato come “Team of Internal Relations”.

3. Il Team per le Relazioni Interne svolge tutte le attività necessarie per lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti tra gli associati riportando le informazioni utili allo svolgimento delle attività. Il Team per le Relazioni Interne deve avere cura dell’immagine dell’Associazione durante l’esercizio delle proprie funzioni.

4. Il Team per le Relazioni Interne svolge tutte le funzioni volte allo sviluppo e al consolidamento dei rapporti tra i team amministrativi e tra le Divisioni dell’Associazione. Ha il compito di comunicare internamente le attività svolte dagli associati dell’Associazione con enti esterni e con le altre associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” e di informare il Segretario Generale di eventuali complicanze o irregolarità.

Articolo 36

DIRETTORE PER LE RELAZIONI INTERNE

1. Il Direttore per le Relazioni Interne è nominato dal Presidente dell’Associazione. Il Direttore per le Relazioni Interne ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Comitato Direttivo. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Il Direttore per le Relazioni Interne è membro del Segretariato e risponde direttamente al Comitato Direttivo.

3. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Direttore per le Relazioni Interne è identificato come “Head of Internal Relations”.

4. Il Direttore per le Relazioni Interne deve coordinare e dirigere le attività del Team per le Relazioni Interne, con obiettività ed equilibrio, favorendo l'apporto di tutti i membri. In particolare, il Direttore per le Relazioni Interne provvede a nominare il Vice-Direttore di Relazioni Interne e i Referenti per le Relazioni Interne. Tali nomine necessitano dell’approvazione da parte del Segretario Generale.

5. Insieme al proprio team, del cui operato è responsabile, il Direttore per le Relazioni Interne si occupa di:

a) Supportare il Comitato Direttivo per lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni e dei rapporti interni tra gli associati;

b) Gestire le relazioni tra gli associati, avendo cura dell’immagine dell’Associazione;

c) Monitorare i rapporti tra i singoli associati, prestando attenzione che tutti gli associati abbiano cura dell’immagine dell’Associazione durante lo svolgimento delle proprie attività.

d) Collaborare e coordinarsi con il Segretario Generale per fornire tutte le linee guida e le direttive necessarie ai team dell’amministrazione al fine della realizzazione e dello svolgimento delle attività dell’Associazione;

e) Supportare il Segretario Generale e il Vice-Segretario Generale durante l’implementazione delle linee guida del Comitato Direttivo per l’organizzazione interna delle attività;

f) Partecipare, previo invito da parte del Comitato Direttivo, alle riunioni con i membri delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione”, al fine di poter fornire suggerimenti e indicazioni per la realizzazione e il coordinamento interno delle attività svolte dagli associati delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione”;

g) Supervisionare l’operato dei team amministrativi e operativi per il rispetto della Normativa Interna e delle norme internazionali dell’Associazione;

h) Verificare che le modalità di lavoro adottate da team amministrativi e operativi dell’Associazione siano rispettose delle linee guida stabilite dal Comitato Direttivo e delle indicazioni in merito all’utilizzo di sistemi informatici, piattaforme digitali, loghi e contenuti multimediali;

i) Supportare il Consulente Legale e il Vice-Consulente Legale nella definizione della regolamentazione interna dell’Associazione;

j) Incentivare l’implementazione di metodi di lavoro innovativi e sostenibili per favorire l’integrazione culturale e sociale da parte degli associati.

6. Qualora il Direttore per le Relazioni Interne decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Segretario Generale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Direttore per le Relazioni Interne, il Direttore per le Relazioni Interne dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team per le Relazioni Interne come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

7. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Direttore per le Relazioni Interne dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

8. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Direttore per le Relazioni Interne dalla propria carica, questi viene sostituito dal Vice-Direttore per le Relazioni Interne, il quale subentra previa delibera favorevole del Comitato Direttivo e resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Articolo 37

VICE-DIRETTORE PER LE RELAZIONI INTERNE

1. Il Vice-Direttore per le Relazioni Interne è nominato dal Direttore per le Relazioni Interne, previa approvazione del Segretario Generale. Il Vice-Direttore per le Relazioni Interne ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Vice-Direttore per le Relazioni Interne è identificato come “Deputy Head of Internal Relations”.

3. Il Vice-Direttore per le Relazioni Interne sostituisce a tutti gli effetti il Direttore per le Relazioni Interne, quando quest’ultimo è assente o è impossibilitato a esercitare le proprie funzioni.

4. Previa delega del Direttore per le Relazioni Interne, il Vice-Direttore per le Relazioni Interne può svolgere tutte le funzioni attribuite al Direttore stesso dal presente Regolamento. Inoltre, il Vice-Direttore per le Relazioni Interne si occupa di:

a) Vigliare sul corretto operato del Direttore per le Relazioni Interne;

b) Assistere il Direttore per le Relazioni Interne nello svolgimento delle sue funzioni, quando le stesse non sono oggetto di delega;

c) Presiedere alle riunioni del Segretariato, previa delega da parte del Direttore per le Relazioni Interne impossibilitato a partecipare;

d) Verificare il corretto svolgimento delle attività associative da parte dei membri del Team per le Relazioni Interne.

5. Qualora il Vice-Direttore per le Relazioni Interne decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore per le Relazioni Interne per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Vice-Direttore per le Relazioni Interne, il Vice-Direttore per le Relazioni Interne dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team per le Relazioni Interne come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Vice-Direttore per le Relazioni Interne dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 38

REFERENTE PER LE RELAZIONI INTERNE

1. Il Referente per le Relazioni Interne è nominato dal Direttore per le Relazioni Interne, previa approvazione del Segretario Generale. Il Referente per le Relazioni Interne ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previa approvazione del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Referente per le Relazioni Interne è identificato come “Assistant for the Internal Relations”.

3. Il Referente per le Relazioni Interne svolge le attività di competenza del Team per le Relazioni Interne, collaborando con i membri del team e seguendo le indicazioni del Direttore per le Relazioni Interne e del Vice-Direttore per le Relazioni Interne.

4. Qualora il Referente per le Relazioni Interne decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore per le Relazioni Interne per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Referente per le Relazioni Interne dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

MARKETING E COMUNICAZIONE

Articolo 39

TEAM DI MARKETING E COMUNICAZIONE

1. Il Team di Marketing e Comunicazione è diretto e coordinato dal Direttore di Marketing e Comunicazione e, in sua vece, dal Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione.

2. Il Team di Marketing è composto dalle seguenti figure:

a) Marketing e Communication Specialist;

b) MarketingSpecialist;

c) Data Analyst.

3. Il Team di Comunicazione è composto dalle seguenti sezioni, ognuna coordinata dal proprio responsabile:

a) Team di Social Media Management e Pubblicazione;

b) Team per la Newsletter;

c) Team di Grafica e Design per il Marketing e la Comunicazione;

d) Team di Press Relations.

4. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Team di Marketing e Comunicazione è identificato come “Team of Marketing and Communication”.

5. Il Team di Marketing e Comunicazione si occupa della pianificazione, organizzazione ed esecuzione delle attività di marketing, comunicazione e merchandising dell’Associazione.

6. Per le attività di marketing e merchandising, il Team di Marketing si occupa di:

a) Raccogliere dati utili alla valutazione complessiva dell’andamento della strategia comunicativa dell’Associazione;

b) Fornire al Direttore di Marketing e Comunicazione pareri e raccomandazioni non vincolanti aventi ad oggetto possibili miglioramenti della strategia comunicativa adottata e l’andamento delle attività e dei progetti dell’Associazione sulla base dei dati raccolti e delle analisi effettuate;

c) Redigere report periodici in cui inserire le valutazioni e analisi sopracitate corredate dai dati raccolti nel periodo di riferimento;

d) Definire strategie utili per migliorare l’efficienza nell’utilizzo di programmi informatici che influiscono sull’andamento positivo o negativo della comunicazione;

e) Coordinare e gestire la creazione del materiale di sponsorizzazione e merchandising dell’Associazione.

5. Per le attività di comunicazione, il Team di Comunicazione si occupa di:

a) Consigliare il Comitato Direttivo sulla impostazione delle attività di

comunicazione dell’Associazione;

b) Consigliare il Comitato Direttivo sulle modalità di comunicazione dell’Associazione in merito ai progetti dell’Associazione stessa;

c) Coordinare, aggiornare e gestire l’utilizzo dei social network, dei canali di comunicazione ufficiali dell’Associazione e del sito web.

7. L’Associazione può avvalersi di un Webmaster, che si occupa della gestione e coordinamento dei sistemi informatici e della gestione dell’apparato web dell’Associazione.

Articolo 40

DIRETTORE DI MARKETING E COMUNICAZIONE

1. Il Direttore di Marketing e Comunicazione è nominato dal Presidente, previa approvazione del Comitato Direttivo. Il Direttore di Marketing e Comunicazione ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Comitato Direttivo. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Il Direttore di Marketing e Comunicazione è membro del Segretariato e risponde direttamente al Comitato Direttivo.

3. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Direttore di Marketing e Comunicazione è identificato come “Director of Marketing and Communication”.

4. Il Direttore di Marketing e Comunicazione deve coordinare e dirigere le attività del Team di Marketing e Comunicazione, con obiettività ed equilibrio, favorendo l'apporto di tutti i membri. In particolare, il Direttore di Marketing e Comunicazione provvede a nominare da uno a due Vice-Direttori di Marketing e Comunicazione, il Webmaster, il Marketing e Communication Specialist, il Marketing Specialist, il Data Analyst, il Responsabile di Social Media Management e Pubblicazione, il Social Media Manager, il Responsabile per la Newsletter, il Newsletter Editor, il Responsabile Grafico, il Vice-Responsabile Grafico, il Graphic Deigner, il Responsabile di Press Relations, il Vice- Responsabile di Press Relations e il Press Relations Specialist. Tali nomine necessitano dell’approvazione da parte del Segretario Generale.

5. Insieme al proprio team, del cui operato è responsabile, il Direttore di Marketing e Comunicazione si occupa di:

a) Consigliare il Comitato Direttivo in merito alla impostazione delle attività di comunicazione e marketing dell’Associazione;

b) Consigliare il Comitato Direttivo e il Segretario Generale sulle modalità di comunicazione da adottare per la promozione dei progetti dell’Associazione;

c) Verificare lo svolgimento delle attività di comunicazione e marketing secondo le direttive stabilite dal Comitato Direttivo;

d) Coordinare il Team di Marketing e Comunicazione in tutte le sue sezioni interne per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Comitato Direttivo e organizzare, supervisionare e coordinare la gestione e suddivisione del carico di lavoro ad esse assegnato;

e) Collaborare con il Team di Consulenza Legale per il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di divulgazione delle informazioni;

f) Collaborare con il Team di Tesoreria, Fundraising e Grant Management per lo stanziamento dei fondi di sviluppo del sito web o di sponsorizzazioni;

g) Coordinare e gestire l’utilizzo dei social network, i canali di comunicazione ufficiali dell’Associazione e la diffusione della newsletter;

h) Coordinare e gestire le attività del Webmaster in collaborazione con il Segretario Generale;

i) Sviluppare e aggiornare i sistemi per la comunicazione dell’Associazione (a titolo esemplificativo il sito web e social media);

j) Controllare che i materiali pubblicati siano conformi alle disposizioni vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della proprietà intellettuale, richiedendo, ove necessario, il supporto del Team di Redazione;

k) Stabilire quali contenuti possono essere sponsorizzati tramite i canali dell’Associazione, secondo quanto deliberato dal Comitato Direttivo.

6. Qualora il Direttore di Marketing e Comunicazione decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Segretario Generale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Direttore di Marketing e Comunicazione, il Direttore di Marketing e Comunicazione dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Marketing e Comunicazione come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

7. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Direttore di Marketing e Comunicazione dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

8. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Direttore di Marketing e Comunicazione dalla propria carica, questi viene sostituito dal Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione, il quale subentra di diritto e resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso. Qualora vi siano due Vice-Direttori, subentra il Vice-Direttore con il livello di anzianità più alto.

Articolo 41

VICE-DIRETTORE DI MARKETING E COMUNICAZIONE

1. Il Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione è nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione è identificato come “Deputy Director of Marketing and Communication”.

3. Il Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il Direttore di Marketing e Comunicazione, quando quest’ultimo è assente o è impossibilitato a esercitare le proprie funzioni.

4. Previa delega del Direttore di Marketing e Comunicazione, il Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione può svolgere tutte le funzioni attribuite allo stesso Direttore di Marketing e Comunicazione dal presente Regolamento. Inoltre, il Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione si occupa di:

a) Vigilare sul corretto operato del Direttore di Marketing e Comunicazione;

b) Assistere il Direttore di Marketing e Comunicazione nello svolgimento delle sue funzioni, quando le stesse non sono oggetto di delega;

c) Presiedere alle riunioni del Segretariato, previa delega da parte del Direttore di Marketing e Comunicazione impossibilitato a partecipare;

d) Verificare il corretto svolgimento delle attività associative da parte dei membri del Team di Marketing e Comunicazione.

5. Qualora il Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione, il Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Marketing e Comunicazione come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 42

WEBMASTER

1. Il Webmaster è nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Webmaster ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previa approvazione del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. L’Associazione può decidere che tale posizione sia ricoperta da un soggetto esterno alla stessa, non associato.

3. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Webmaster è identificato come “Webmaster”.

4. Il Webmaster si occupa della gestione e coordinamento dei sistemi informatici e della gestione dell’apparato web dell’Associazione. Durante lo svolgimento delle proprie funzioni, il Webmaster deve tenere costantemente aggiornati il Direttore di Marketing e Comunicazione e il Segretario Generale. Il Webmaster non può essere intestatario di licenze, certificati, software, domini o programmi dell’Associazione. Le sue funzioni sono riconducibili a tali figure:

a) Progettista;

b) Sviluppatore;

c) Programmatore (scrittura codici);

d) Grafico, in collaborazione con il Responsabile Grafico;

e) Coordinatore e supervisore delle attività di eventuali altri soggetti che lavorano al sito web.

5. Il Webmaster deve accertarsi che tutti i documenti relativi a forniture, accordi e qualsiasi altra questione relativa al sistema informatico dell’Associazione siano depositati presso la sede dell’Associazione in versione originale.

6. Qualora il Webmaster decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

7. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Webmaster dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

TEAM DI MARKETING

Articolo 43

MARKETING E COMMUNICATION SPECIALIST

1. Il Marketing e Communication Specialist è nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Marketing e Communication Specialist ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione il Marketing e Communication Specialist è identificato come “Marketing and Communication Specialist”.

3. Il Marketing e Communication Specialist svolge prevalentemente una funzione di coordinazione e di consulenza strategica del Team di Marketing e Comunicazione. In particolare, il Marketing e Communication Specialist ha il compito di:

a) Curare, congiuntamente al Direttore di Marketing e Comunicazione, la visione di breve, medio e lungo termine dell’Associazione, dei suoi progetti e delle sue attività;

b) Consigliare il Direttore di Marketing e Comunicazione in merito alle strategie di marketing più adeguate e potenzialmente efficaci per rafforzare l’immagine dell’Associazione nei confronti del pubblico esterno e degli stakeholders, soddisfando le previsioni sul ROI (Return on Investment) e i KPIs (Key Performance Indicators) previsti;

c) Supportare il Direttore di Marketing e Comunicazione nella pianificazione, creazione e direzione delle campagne di fundraising e/o crowdfunding avviate dal Team al fine di raccogliere fondi e/o donazioni a nome dell’Associazione. Inoltre, il Marketing e Communication Specialist ha il compito di direzionare e supervisionare i membri del Team di Marketing incaricati di organizzare e sviluppare le campagne di marketing, fundraising e crowdfunding;

d) Affiancare il Direttore di Marketing e Comunicazione nella sponsorizzazione delle campagne di fundraising, crowdfunding e marketing attraverso i canali offline e online dell’Associazione. In particolare, il Marketing e Communication Specialist partecipa alle riunioni dedicate alla definizione e messa in pratica della strategia di marketing e comunicazione dell’Associazione. Ciò ricomprende anche riunioni, meeting e briefing dedicati al monitoraggio e all’analisi di dati rilevanti per il fine sopracitato;

e) Supportare il Direttore di Marketing e Comunicazione nella formulazione delle previsioni di costi e ricavi da inserire all’interno di documenti ufficiali dell’Associazione;

f) Raccogliere dati utili alla valutazione complessiva dell’andamento della strategia comunicativa dell’Associazione;

g) Fornire al Direttore di Marketing e Comunicazione report periodici in cui inserire valutazioni in ordine a raccomandazioni e pareri non vincolanti aventi ad oggetto possibili miglioramenti della strategia comunicativa adottata e sull’andamento delle attività e dei progetti dell’Associazione, supportati dai dati raccolti e dalle analisi effettuate nel periodo di riferimento;

h) Definire strategie utili per migliorare l’efficienza nell’utilizzo di programmi informatici che influiscono sull’andamento positivo o negativo della comunicazione.

4. Qualora il Marketing e Communication Specialist decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Marketing e Communication Specialist dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 44

MARKETING SPECIALIST

1. Il Marketing Specialist è nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Marketing Specialist ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previa approvazione del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Marketing Specialist è identificato come “Marketing Specialist”.

3. Il Marketing Specialist si occupa di supportare il Marketing e Communication Specialist nella pianificazione, organizzazione ed esecuzione dell’attività di marketing e di sponsorizzazione delle iniziative di fundraising e merchandising dell’Associazione e svolgere le attività previste in capo al Team di Marketing e Comunicazione. In particolare, il Marketing Specialist si occupa di:

a) Supportare il Marketing e Communication Specialist nell’individuazione delle strategie migliori per promuovere verso l’esterno le attività dell’Associazione con il fine di aumentare il ROI (Return on Investment) e di soddisfare i KPIs (Key Performance Indicators) previsti;

b) Valutare che le strategie formulate rispecchino le linee guida stabilite dal Comitato Direttivo e dal Direttore di Marketing e Comunicazione e che siano compatibili con altre attività di comunicazione portate avanti dall’Associazione;

c) Verificare, richiedendo se necessario indicazioni al Marketing e Communication Specialist, che le strategie formulate non entrino in contrasto con il brand, la mission, la visione e i valori etici e morali promossi dall’Associazione.

4. Qualora il Marketing Specialist decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Marketing Specialist dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 45

DATA ANALYST

1. Il Data Analyst viene nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Data Analyst ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previa approvazione del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Data Analyst è identificato come “Data Analyst”.

3. Il Data Analyst, il cui operato è coordinato dal Marketing e Communication Specialist, ha il compito primario di monitorare il processo di raccolta dati e analizzare i dati raccolti. In particolare, il Data Analyst si occupa di:

a) Svolgere l’attività di raccolta dati e analisi degli stessi secondo le indicazioni fornite dal Marketing e Communication Specialist;

b) Redigere documenti contenenti raccomandazioni e pareri non vincolanti da sottoporre all’attenzione del Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione da parte del Marketing e Communication Specialist;

c) Contribuire alla definizione delle migliori strategie da implementare all’interno del Team di Marketing e Comunicazione.

4. Qualora il Data Analyst decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Data Analyst dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT E PUBBLICAZIONE

Articolo 46

TEAM DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT E PUBBLICAZIONE

1. Il Team di Social Media Management e Pubblicazione è composto dalle seguenti figure:

a) Responsabile di Social Media Management e Pubblicazione, che coordina il team e aggiorna costantemente il Direttore di Marketing e Comunicazione e il Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione;

b) SocialMediaManager.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Team di Social Media Management e Pubblicazione è identificato come “Team of Social Media Management and Advertising”.

3. Il Team di Social Media Management e Pubblicazione svolge funzioni che concernono la gestione e amministrazione dei social media dell’Associazione, nel rispetto delle informazioni di carattere confidenziale dell’Associazione. Qualora sia necessario comunicare tali informazioni al di fuori dell’Associazione, è necessaria l’approvazione del Direttore di Marketing e Comunicazione previa richiesta scritta da parte del Responsabile di Social Media Management e Pubblicazione.

4. Per lo svolgimento delle proprie attività di promozione e diffusione delle attività dell’Associazione, il Team di Social Media Management e Pubblicazione si avvale di social network come, a titolo esemplificativo, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn, nel rispetto delle direttive del Comitato Direttivo e del Direttore di Marketing e Comunicazione.

5. Il Team di Social Media Management e Pubblicazione si avvale, laddove possibile, di un Social Media Manager per ogni associazione “Mondo Internazionale-Nazione”. Il Social Media Manager di “Mondo Internazionale- Nazione” ha il compito di verificare e monitorare i contenuti pubblicati sui social media della propria associazione e di informare il Team di Social Media Manager e Pubblicazione di eventuali irregolarità.

Articolo 47

RESPONSABILE DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT E PUBBLICAZIONE

1. Il Responsabile di Social Media Management e Pubblicazione è nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Responsabile di Social Media Management e Pubblicazione ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Responsabile di Social Media Management e Pubblicazione è identificato come “Social Media Management and Advertising Manager”.

3. Il Responsabile di Social Media Management e Pubblicazione si occupa di:

a) Coordinare e gestire la condivisione del materiale dell’Associazione sui social network;

b) Condividere il materiale dei partner dell’Associazione sui social network;

c) Collaborare con il Team di Marketing e Comunicazione e con le Divisioni dell’Associazione per pianificare un’attività efficace di condivisione dei contenuti dell’Associazione;

d) Coordinare l’attività dei Social Media Manager, ciascuno per ogni canale social, per la pubblicazione di contenuti sui social media utilizzati dall’Associazione.

4. Qualora il Responsabile di Social Media Management e Pubblicazione decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Responsabile di Social Media Management e Pubblicazione, il Responsabile di Social Media Management e Pubblicazione dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Social Media Management e Pubblicazione come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Responsabile di Social Media Management e Pubblicazione dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 48

SOCIAL MEDIA MANAGER

1. Il Social Media Manager è nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Social Media Manager ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Social Media Manager è identificato come “Social Media Manager of Mondo Internazionale”. 3. Il Social Media Manager si occupa di:

a) Pianificare e gestire la condivisione del materiale dell’Associazione sul canale assegnatogli dal Responsabile di Social Media Management e Pubblicazione in comune accordo con il Direttore di Marketing e Comunicazione;

b) Condividere il materiale dei partner dell’Associazione sui social network;

c) Collaborare con il Team di Marketing e Comunicazione e con le Divisioni dell’Associazione per pianificare un’attività efficace di condivisione dei contenuti dell’Associazione.

4. Qualora il Social Media Manager decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Social Media Manager dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

TEAM NEWSLETTER

Articolo 49

TEAM NEWSLETTER

1. Il Team Newsletter è composto dalle seguenti figure:

a) Responsabile per la Newsletter, che coordina il team e aggiorna

costantemente il Direttore di Marketing e Comunicazione e il Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione;

b) NewsletterEditor.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Team Newsletter è identificato come “Newsletter Team”.

3. Il Team Newsletter svolge funzioni che concernono la gestione e amministrazione della newsletter dell’Associazione, nel rispetto delle informazioni di carattere confidenziale dell’Associazione. Qualora sia necessario comunicare tali informazioni al di fuori dell’Associazione, è necessaria l’approvazione del Direttore di Marketing e Comunicazione previa richiesta scritta da parte del Responsabile per la Newsletter.

4. Il Team Newsletter si avvale, laddove possibile, di un Newsletter Editor per ogni associazione “Mondo Internazionale-Nazione”. Il Newsletter Editor di “Mondo Internazionale-Nazione” ha il compito di verificare e monitorare i contenuti della newsletter della propria associazione e di informare il Team Newsletter di eventuali irregolarità.

Articolo 50

RESPONSABILE PER LA NEWSLETTER

1. Il Responsabile per la Newsletter è nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Responsabile per la Newsletter ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi. 2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Responsabile per la Newsletter è identificato come “Newsletter Supervisor”.

3. Il Responsabile per la Newsletter si occupa di:

a) Coordinare e gestire la condivisione delle attività e delle novità

dell’Associazione attraverso la newsletter, che viene trasmessa periodicamente alla lista degli iscritti tramite posta elettronica ordinaria;

b) Coordinare, congiuntamente al Direttore di Marketing e Comunicazione, l’attività del Newsletter Editor per quanto concerne la gestione e la pubblicazione della newsletter tramite i canali di comunicazione ufficiali;

c) Gestire i contenuti da inserire nella newsletter;

d) Condividere il materiale dei partner dell’Associazione all’interno della newsletter, qualora richiesto o previsto da accordi di collaborazione;

e) Collaborare con il Team di Marketing e Comunicazione e con le Divisioni dell’Associazione per pianificare un’attività efficace di condivisione dei contenuti dell’Associazione attraverso la newsletter;

f) Controllare periodicamente i dati degli iscritti alla newsletter e proporre al Direttore di Marketing e Comunicazione delle valutazioni in merito all’andamento positivo o negativo dell’attività.

4. Qualora il Responsabile per la Newsletter decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Responsabile per la Newsletter, il Responsabile per la Newsletter dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team Newsletter come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Responsabile per la Newsletter dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Article 51

NEWSLETTER EDITOR

1. Il Newsletter Editor è nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Newsletter Editor ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Newsletter Editor è identificato come “Newsletter Editor”.

3. Il Newsletter Editor si occupa di:

a) Creare e gestire i contenuti da pubblicare all’interno della newsletter dell’Associazione, secondo le linee guida fornite dal Direttore di Marketing e Comunicazione e dal Responsabile per la Newsletter;

b) Pianificare l’invio della newsletter a cadenza periodica e verificare che siano inseriti tutti gli indirizzi di posta elettronica degli iscritti;

c) Fornire pareri, suggerimenti e raccomandazioni al Responsabile per la Newsletter e al Direttore di Marketing e Comunicazione per il miglioramento e l’aggiornamento della newsletter.

4. Qualora il Newsletter Editor decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Newsletter Editor dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

GRAFICA E DESIGN PER IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE

Articolo 52

TEAM DI GRAFICA E DESIGN PER IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE

1. Il Team di Grafica e Design per il Marketing e la Comunicazione è composto dalle seguenti figure:

a) Responsabile Grafico, che coordina il team e aggiorna costantemente il Direttore di Marketing e Comunicazione il Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione;

b) Vice-ResponsabileGrafico;

c) Graphic Designer.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Team di Grafica e Design per il Marketing e la Comunicazione è identificato come “Graphics and Design Team for Communication”.

3. Il Team di Grafica e Design per il Marketing e la Comunicazione è formato da associati specializzati nell’ambito del graphic design e svolge funzioni attinenti alla produzione di materiali visivi a supporto dell’attività di comunicazione dell’Associazione.

4. Il Team di Grafica e Design per il Marketing e la Comunicazione si avvale, laddove possibile, di un Graphic Designer per ogni associazione “Mondo Internazionale-Nazione”. Il Graphic Designer di “Mondo Internazionale- Nazione” ha il compito di verificare e monitorare i contenuti grafici della propria associazione e di informare il Team di Grafica e Design per il Marketing e la Comunicazione di eventuali irregolarità.

Articolo 53

RESPONSABILE GRAFICO

1. Il Responsabile Grafico è nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Responsabile Grafico ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Responsabile Grafico è identificato come “Head of Brand Image”.

3. Il Responsabile Grafico si occupa di:

a) Supportare il Team di Comunicazione nella pubblicazione di contenuti su tutti i mezzi di comunicazione cartacei e telematici utilizzati dall’Associazione;

b) Utilizzare esclusivamente i software e le piattaforme di graphic design riconosciuti e messi a disposizione dall’Associazione con licenza d’uso;

c) Sviluppare format grafici da adattare ai contenuti elaborati dal Team di Comunicazione, secondo le esigenze del team e previa sua approvazione;

d) Curare l’immagine visiva del sito web e del brand dell’Associazione;

e) Predisporre layout grafici per l’impaginazione delle pubblicazioni cartacee e digitali dell’Associazione;

f) Verificare che i materiali prodotti dal team siano implementati efficacemente per lo svolgimento delle attività associative e che rispettino le linee guida stabilite dal Direttore di Marketing e Comunicazione.

4. Qualora il Responsabile Grafico decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Segretario Generale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Responsabile Grafico, Responsabile Grafico dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Grafica e Design per il Marketing e la Comunicazione come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Responsabile Grafico dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

6. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Responsabile Grafico dalla propria carica, questi viene sostituito dal Vice-Responsabile Grafico, il quale subentra di diritto e resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso. Qualora vi siano due Vice-Direttori, subentra il Vice-Direttore con il livello di anzianità più alto.

Articolo 54

VICE-RESPONSABILE GRAFICO

1. Il Direttore di Marketing e Comunicazione può nominare da uno a due Vice- Responsabili Grafici, previa approvazione del Segretario Generale. Il Vice- Responsabile Grafico ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Vice-Responsabile Grafico è identificato come “Deputy Head of Brand Image”.

3. Il Vice-Responsabile Grafico sostituisce a tutti gli effetti il Responsabile Grafico, quando quest’ultimo è assente o è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni.

4. Previa delega del Responsabile Grafico, il Vice-Responsabile Grafico può svolgere tutte le funzioni attribuite al Responsabile Grafico stesso dal presente Regolamento. Inoltre, il Vice-Responsabile Grafico si occupa di:

a) Vigilare sul corretto operato del Responsabile Grafico;

b) Assistere il Responsabile Grafico nello svolgimento delle sue funzioni, quando le stesse non sono oggetto di delega;

c) Verificare il corretto svolgimento delle attività associative da parte dei membri del Team di Grafica e Design per il Marketing e la Comunicazione.

5. Qualora il Vice-Responsabile Grafico decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Vice- Responsabile Grafico, il Vice-Responsabile Grafico dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Grafica e Design per il Marketing e la Comunicazione come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Vice-Responsabile Grafico dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 55

GRAPHIC DESIGNER

1. Il Graphic Designer è nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Graphic Designer ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Graphic Designer è identificato come “Graphic Designer”.

3. Il Graphic Designer supporta il Team di Grafica e Design per la Comunicazione, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile Grafico e dal Vice-Responsabile Grafico.

4. Qualora il Graphic Designer decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Graphic Designer dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

PRESS RELATIONS

Articolo 56

TEAM DI PRESS RELATIONS

1. Il Team di Press Relations è composto dalle seguenti figure:

a) Responsabile di Press Relations, che coordina il team e aggiorna costantemente il Direttore di Marketing e Comunicazione e il Vice-Direttore di Marketing e Comunicazione;

b) Vice-Responsabile di Press Relations;

c) Press Relations Specialist.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Team di Press Relations è identificato come “Press Relations Team”.

3. Il Team di Press Relations di Mondo Internazionale si occupa di coordinare la comunicazione, la divulgazione e le modalità di condivisione dei contenuti raffiguranti le attività associative, svolte in ambito nazionale e internazionale, presso organi di stampa che operano sia online che offline. Altresì, il Team di Press Relations si occupa di curare la redazione stilistica e contenutistica dei comunicati stampa ufficiali dell’Associazione, pubblicati tramite i canali di comunicazione dedicati. Il Team di Press Relations svolge le proprie funzioni nel rispetto delle informazioni di carattere confidenziale dell’Associazione. Qualora sia necessario comunicare tali informazioni al di fuori dell’Associazione, è necessaria l’approvazione del Direttore di Marketing e Comunicazione previa richiesta scritta da parte del Responsabile di Press Relations.

4. Il Team di Press Relations si compone di due divisioni: la divisione di Digital Press Relations, dedicata a tutti i portali e testate che operano nel mercato digitale, e la divisione di Offline Press Relations, che si occupa delle testate che operano nel mercato editoriale offline.

5. Il Team di Press Relations si avvale, laddove possibile, di un Press Relations Specialist per ogni associazione “Mondo Internazionale-Nazione”. Il Press Relations Specialist di “Mondo Internazionale-Nazione” ha il compito di verificare e monitorare i contenuti grafici della propria associazione e di informare il Team di Press Relations di eventuali irregolarità.

Articolo 57

RESPONSABILE DI PRESS RELATIONS

1. Il Responsabile di Press Relations è nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Responsabile di Press Relations ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Responsabile di Press Relations è identificato come “Head of Press Relations”.

3. Il Responsabile di Press Relations si occupa di:

a) Ricercare collaborazioni con organi di stampa nazionali e internazionali, operanti sia online sia offline, attraverso cui trattare, divulgare e sponsorizzare l’Associazione e le attività della stessa, secondo le linee guida stabilite dal Comitato Direttivo e dal Direttore di Marketing e Comunicazione;

b) Redigere i comunicati stampa dedicati a raffigurare, illustrare e presentare le attività dell’Associazione al fine di diffondere e affermare la visibilità dell’Associazione e supportare la crescita della stessa, in ambito sia nazionale che internazionale;

c) Curare le relazioni con gli organi di stampa che collaborano con l’Associazione per garantire una promozione delle attività associative in linea con le esigenze della stessa;

d) Curare e redigere la press review interna all’Associazione e occuparsi della diffusione della stessa attraverso i canali interni riservati agli associati. La press review interna consiste nel proporre agli associati una serie di articoli tratti da portale online di teste nazionali e internazionali su tematiche di interesse per l’Associazione;

e) Avere cura dell’immagine dell’Associazione, privatamente e pubblicamente, rispettando i valori e i principi enunciati dalla Normativa Interna.

4. Qualora il Responsabile di Press Relations decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Responsabile di Press Relations, il Responsabile di Press Relations dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Press Relations come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Responsabile di Press Relations dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

6. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Responsabile di Press Relations dalla propria carica, questi viene sostituito dal Vice-Responsabile di Press Relations, il quale subentra di diritto e resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso. Qualora vi siano due Vice-Direttori, subentra il Vice-Direttore con il livello di anzianità più alto.

Articolo 58

VICE-RESPONSABILE DI PRESS RELATIONS

1. Il Direttore di Marketing e Comunicazione nomina due Vice-Responsabili di Press Relations, uno addetto alla divisione Digital Press Relations e uno addetto alla divisione Offline Press Relations. Il Vice-Responsabile di Press Relations è nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Vice-Responsabile di Press Relations ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Vice-Responsabile di Press Relations è identificato come “Deputy Head of Press Relations”.

3. Il Vice-Responsabile di Press Relations sostituisce a tutti gli effetti il Responsabile di Press Relations, quando quest’ultimo è assente o è impossibilitato a esercitare le proprie funzioni.

4. Previa delega del Responsabile di Press Relations, il Vice-Responsabile di Press Relations può svolgere tutte le funzioni attribuite allo stesso Responsabile di Press Relations dal presente Regolamento. Inoltre, il Vice-Responsabile di Press Relations si occupa di:

a) Vigilare sul corretto operato del Responsabile di Press Relations;

b) Assistere il Responsabile di Press Relations nello svolgimento delle sue funzioni, con riferimento alla propria divisione di appartenenza;

c) Verificare il corretto svolgimento delle attività associative da parte dei componenti della propria divisione.

5. Qualora il Vice-Responsabile di Press Relations decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Vice- Responsabile di Press Relations, il Vice-Responsabile di Press Relations dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Press Relations come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Vice-Responsabile di Press Relations dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 59

PRESS RELATIONS SPECIALIST

1. Il Press Relations Specialist è nominato dal Direttore di Marketing e Comunicazione, previa approvazione del Segretario Generale. Il Press Relations Specialist ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Press Relations Specialist è identificato come “Press Relations Specialist”.

3. Il Press Relations Specialist è inserito all’interno di una delle due divisioni del team (Digital Press Relations o Offline Press Relations) secondo la sua motivazione personale e secondo le competenze tecniche possedute, successivamente alla valutazione positiva del Responsabile di Press Relations.

4. Il Press Relations Specialist ha il compito di collaborare con gli altri membri del team per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, avviando collaborazioni con gli organi di stampa designati e redigendo i comunicati stampa, interni ed esterni all’Associazione, nonché condividendo contenuti nella press review interna all’Associazione.

5. Qualora il Press Relations Specialist decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Marketing e Comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Press Relations Specialist dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

CONSULENZA LEGALE

Articolo 60

TEAM DI CONSULENZA LEGALE

1. Il Team di Consulenza Legale è composto dalle seguenti figure:

a) Consulente Legale, che dirige e coordina il team;

b) Vice-ConsulenteLegale;

c) Responsabile Accordi e Regolamentazione;

d) Responsabile Privacy e Policy Interne;

e) Referente di Consulenza Legale.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Team di Consulenza Legale è identificato come “Legal Team”.

3 Il Team di Consulenza Legale svolge funzioni di consulenza e supporto legale in seno all’Associazione.

Articolo 61

CONSULENTE LEGALE

1. Il Consulente Legale è nominato dal Presidente dell’Associazione. Il Consulente Legale ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Comitato Direttivo. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Il Consulente Legale è membro del Segretariato e risponde direttamente al Comitato Direttivo.

3. Il Consulente Legale ricopre anche la carica di Responsabile per la Tutela della Privacy, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

4. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Consulente Legale è identificato come “Legal Advisor”.

5. Il Consulente Legale deve coordinare e dirigere le attività del Team di Consulenza Legale, con obiettività ed equilibrio, favorendo l'apporto di tutti i membri. In particolare, il Consulente Legale provvede a nominare il Vice- Consulente Legale, il Responsabile Accordi e Regolamentazione, il Responsabile Privacy e Policy Interne e i Referenti di Consulenza Legale. Tali nomine necessitano dell’approvazione da parte del Segretario Generale.

6. Insieme al proprio team, del cui operato è responsabile, il Consulente Legale si occupa di:

a) Consigliare il Presidente e il Vice-Presidente nei casi di rappresentanza legale dell’Associazione;

b) Consigliare la Presidenza, il Comitato Direttivo e il Segretariato sulle modalità di attuazione da un punto di vista legale dei progetti proposti da parte dell’Associazione;

c) Verificare che lo svolgimento delle attività associative avvenga nel rispetto delle normative vigenti e della Normativa Interna dell’Associazione;

d) Tenere costantemente informati la Presidenza e il Segretariato sui cambiamenti a livello normativo che possono interessare l’Associazione;

e) Consigliare il Segretario Generale riguardo la gestione degli associati, sia volontari sia lavoratori dipendenti o autonomi, e di soggetti esterni che collaborano con l’Associazione;

f) Consigliare il Comitato Direttivo e il Segretariato per la realizzazione di attività nazionali ed internazionali da parte dell’Associazione;

g) Tutelare i diritti e vigilare sui doveri dell’Associazione e degli associati;

h) Consigliare il Comitato Direttivo e il Segretariato per la stipula di accordi nazionali e internazionali;

i) Predisporre la Regolamentazione Interna e proporre eventuali modifiche quando necessario.

7. Qualora il Consulente Legale decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Segretario Generale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Consulente Legale, il Consulente Legale dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Consulenza Legale come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

8. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Consulente Legale dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

9. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Consulente Legale dalla propria carica, questi viene sostituito dal Vice-Consulente Legale, il quale subentra previa delibera favorevole del Comitato Direttivo e resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Articolo 62

VICE-CONSULENTE LEGALE

1. Il Vice-Consulente Legale è nominato dal Consulente Legale previa approvazione del Segretario Generale. Il Vice-Consulente Legale ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Vice-Consulente Legale è identificato come “Deputy Legal Advisor”.

3. Il Vice-Consulente Legale sostituisce a tutti gli effetti il Consulente Legale, quando quest’ultimo è assente o è impossibilitato a esercitare le proprie funzioni.

4. Previa delega del Consulente Legale, il Vice-Consulente Legale può svolgere tutte le funzioni attribuite al Consulente Legale stesso dal presente Regolamento. Inoltre, il Vice-Consulente Legale si occupa di:

a) Vigilare sul corretto operato del Consulente Legale;

b) Assistere il Consulente Legale nello svolgimento delle sue funzioni, quando le stesse non sono oggetto di delega.

c) Presiedere alle riunioni del Segretariato, previa delega da parte del Consulente Legale impossibilitato a partecipare;

d) Verificare il corretto svolgimento delle attività associative da parte dei membri del Team di Consulenza Legale.

5. Qualora il Vice-Consulente Legale decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Consulente Legale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Vice-Consulente Legale, il Vice-Consulente Legale dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Consulenza Legale come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Vice-Consulente Legale dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 63

RESPONSABILE ACCORDI E REGOLAMENTAZIONE

1. Il Responsabile Accordi e Regolamentazione è nominato dal Consulente Legale, previa approvazione del Segretario Generale. Il Responsabile Accordi e Regolamentazione ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Responsabile Accordi e Regolamentazione è identificato come “Head of Agreements and Regulations”. 3. Il Responsabile Accordi e Regolamentazione si occupa di:

a) Predisporre accordi e convenzioni per l’avvio di collaborazioni con enti terzi, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, su richiesta del Comitato Direttivo e del Segretario Generale;

b) Analizzare le proposte di accordo e convenzioni da parte degli enti terzi e esprimere pareri e opinioni sull’eventuale accettazione da parte dell’Associazione;

c) Consigliare il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale, il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali e il Direttore di Risorse Umane in merito alla stipulazione di accordi tra l’Associazione e gli associati o tra l’Associazione e terzi collaboratori;

d) Valutare la migliore strategia per la tutela dei diritti degli associati e dell’Associazione in caso di violazione degli accordi stipulati con enti esterni o in seno all’Associazione stessa;

e) Predisporre la documentazione necessaria per la regolamentazione interna dell’Associazione e proporre eventuali modifiche quando necessario;

f) Collaborare con il Responsabile di Traduzione per la corretta traduzione giuridica dei testi normativi dall’italiano all’inglese o viceversa;

g) Rimanere costantemente aggiornato e informato in merito all’evoluzione della normativa e della giurisprudenza nazionale e internazionale in materia di diritto civile e aggiornare conseguentemente il team.

4. Qualora il Responsabile Accordi e Regolamentazione decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Consulente Legale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Responsabile Accordi e Regolamentazione, il Responsabile Accordi e Regolamentazione dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Consulenza Legale come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Responsabile Accordi e Regolamentazione dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 64

RESPONSABILE PRIVACY E POLICY INTERNE

1. Il Responsabile Privacy e Policy Interne è nominato dal Consulente Legale, previa approvazione del Segretario Generale. Il Responsabile Privacy e Policy Interne ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Responsabile Privacy e Policy Interne è identificato come “Head of Privacy and Internal Policies”.

3. Il Responsabile Privacy e Policy Interne si occupa di:

a) Predisporre le policy necessarie interne all’Associazione per una corretta interpretazione della Normativa Interna e proporre eventuali modifiche quando necessario;

b) Predisporre le policy necessarie interne all’Associazione tutelare gli associati durante lo svolgimento delle attività associative e proporre eventuali modifiche quando necessario;

c) Proporre al Consulente Legale mezzi e strumenti utili a garantire la corretta applicazione e il rispetto delle policy interne da parte degli associati;

d) Proporre al Consulente Legale soluzioni per la tutela e il rispetto dei diritti e doveri degli associati qualora si verifichino violazioni delle policy interne;

e) Predisporre la normativa necessaria per il rispetto delle norme in materia di privacy per la tutela dei dati personali degli associati durante lo svolgimento delle attività associative e proporre eventuali modifiche quando necessario;

f) Predisporre i documenti, quali le liberatorie, necessari per un corretto utilizzo di materiali audiovisivi, contenuti e loghi concessi all’Associazione da parte dei singoli associati e da parte di enti e collaboratori esterni, anche nel rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale;

g) Rimanere costantemente aggiornato e informato in merito all’evoluzione della normativa e della giurisprudenza nazionale e internazionale in materia di privacy e aggiornare conseguentemente il team.

4. Qualora il Responsabile Privacy e Policy Interne decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Consulente Legale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Responsabile Privacy e Policy Interne, il Responsabile Privacy e Policy Interne dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Consulenza Legale come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Responsabile Privacy e Policy Interne dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 65

REFERENTE DI CONSULENZA LEGALE

1. Il Referente di Consulenza Legale è nominato dal Consulente Legale, previa approvazione del Segretario Generale. Il Referente di Consulenza Legale ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previa approvazione del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Referente di Consulenza Legale è identificato come “Legal Assistant”.

3. Il Referente di Consulenza Legale svolge le attività di competenza del Team di Consulenza Legale, collaborando con i membri del team e seguendo le indicazioni del Consulente Legale e del Vice-Consulente Legale.

4. Qualora il Referente di Consulenza Legale decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Consulente Legale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. 5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Referente di Consulenza Legale dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

RISORSE UMANE

Articolo 66

TEAM DI RISORSE UMANE

1. Il Team di Risorse Umane è composto dalle seguenti figure:

a) Direttore di Risorse Umane, che dirige e coordina il team;

b) Vice-Direttore di Risorse Umane;

c) Referente di Risorse Umane.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, Il Team di Risorse Umane è identificato come “Human Resources Team.”

3. Il Team di Risorse Umane svolge funzioni che concernono il coordinamento e la gestione degli associati e lo svolgimento delle loro attività.

4. Il Team di Risorse Umane si avvale, laddove possibile, di un Referente di Risorse Umane per ogni associazione “Mondo Internazionale-Nazione”. Il Referente di Risorse Umane di “Mondo Internazionale-Nazione” ha il compito di comunicare le attività svolte dagli associati della propria associazione e i compiti svolti da eventuali soggetti esterni che collaborano con l’associazione e di informare il Team di Risorse Umane di eventuali irregolarità.

Articolo 67

DIRETTORE DI RISORSE UMANE

1. Il Direttore di Risorse Umane è nominato dal Segretario Generale, previa approvazione del Comitato Direttivo. Il Direttore di Risorse Umane ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Comitato Direttivo. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Il Direttore di Risorse Umane è membro del Segretariato e risponde direttamente al Comitato Direttivo.

3. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Direttore di Risorse Umane è identificato come “Director of Human Resources”.

4. Il Direttore di Risorse Umane deve coordinare e dirigere le attività del Team di Risorse Umane, con obiettività ed equilibrio, favorendo l'apporto di tutti i membri. In particolare, il Direttore di Risorse Umane provvede a nominare da uno a due Vice-Direttori di Risorse Umane e i Referenti di Risorse Umane. Tali nomine necessitano dell’approvazione da parte del Segretario Generale.

5. Insieme al proprio team, del cui operato è responsabile, il Direttore di Risorse Umane si occupa di:

a) Coordinare e gestire le attività degli associati in ambito nazionale ed internazionale;

b) Predisporre percorsi formativi e di crescita personale in favore degli associati;

c) Proporre al Comitato Direttivo e al Segretario Generale modalità e tecniche di gestione e coordinamento degli associati per il miglior svolgimento delle attività dell’Associazione a livello nazionale e internazionale;

d) Aggiornare periodicamente il Segretario Generale in merito alle attività nazionali e internazionali svolte dagli associati delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione”, in collaborazione con il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali;

e) Effettuare delle valutazioni in merito all’esperienza degli associati e monitorarne le prestazioni in collaborazione con il Segretariato e i direttori delle Divisioni.

6. Qualora il Direttore di Risorse Umane decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Segretario Generale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Direttore di Risorse Umane, il Direttore di Risorse Umane dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Risorse Umane come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

7. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Direttore di Risorse Umane dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

8. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Direttore di Risorse Umane dalla propria carica, questi viene sostituito dal Vice-Direttore di Risorse Umane, il quale subentra di diritto e resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso. Qualora vi siano due Vice-Direttori, subentra il Vice-Direttore con il livello di anzianità più alto.

Articolo 68

VICE-DIRETTORE DI RISORSE UMANE

1. La Vice-Direzione di Risorse Umane è composta da uno a due Vice-Direttori, nominati dal Direttore di Risorse Umane, previa approvazione del Segretario Generale. Il Vice-Direttore di Risorse Umane ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Vice-Direttore di Risorse Umane è identificato come “Deputy Director of Human Resources”.

3. Il Vice-Direttore di Risorse Umane sostituisce a tutti gli effetti il Direttore di Risorse Umane, quando quest’ultimo è assente o è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni.

4. Previa delega del Direttore di Risorse Umane, il Vice-Direttore può svolgere tutte le funzioni attribuite al Direttore di Risorse Umane dal presente Regolamento. Inoltre, il Vice-Direttore di Risorse Umane si occupa di:

a) Vigilare sul corretto operato del Direttore di Risorse Umane;

b) Assistere il Direttore di Risorse Umane nello svolgimento delle sue funzioni, quando le stesse non sono oggetto di delega;

c) Presiedere alle riunioni del Segretariato, previa delega da parte del Direttore di Risorse Umane impossibilitato a partecipare;

d) Verificare il corretto svolgimento delle attività associative da parte dei membri del Team di Risorse Umane.

5. Qualora il Vice-Direttore di Risorse Umane decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Risorse Umane per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Vice-Direttore di Risorse Umane, il Vice-Direttore di Risorse Umane dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Risorse Umane come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Vice-Direttore di Risorse Umane dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 69

REFERENTE DI RISORSE UMANE

1. Il Referente di Risorse Umane è nominato dal Direttore di Risorse Umane, previa approvazione del Segretario Generale. Il Referente di Risorse Umane ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previa approvazione del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Referente di Risorse Umane è identificato come “HR Business Partner”.

3. Il Referente di Risorse Umane svolge le attività di competenza del Team di Risorse Umane, collaborando con i membri del team e seguendo le indicazioni del Direttore di Risorse Umane e del Vice-Direttore di Risorse Umane.

4. Qualora il Referente di Risorse Umane decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Risorse Umane per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Referente di Risorse Umane dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

TESORERIA, FUNDRAISING E GRANT MANAGEMENT

Articolo 70

TEAM DI TESORERIA, FUNDRAISING E GRANT MANAGEMENT

1. Il Team di Tesoreria, Fundraising e Grant Management è composto dalle seguenti figure:

a) Tesoriere, o Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management, che dirige e coordina il team;

b) Vice-Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management;

c) Grant Manager;

d) Referente di Tesoreria, Fundraising e Grant Management.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Team di Tesoreria, Fundraising e Grant Management è identificato come “Team of Treasury, Fundraising e Grant Management”.

3. Il Team di Tesoreria, Fundraising e Grant Management svolge funzioni che concernono la consulenza e il supporto degli altri team e delle attività associative in ambito di politica finanziaria, monetaria e fiscale.

Articolo 71

TESORIERE O DIRETTORE DI TESORERIA, FUNDRAISING E GRANT MANAGEMENT

1. Il Tesoriere o Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management è nominato dal Presidente dell’Associazione, previa approvazione del Comitato Direttivo. Il Tesoriere ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Comitato Direttivo. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Il Tesoriere è membro del Segretariato e risponde direttamente al Comitato Direttivo.

3. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Tesoriere è identificato come “Treasurer of Mondo Internazionale” o “Director of Treasury, Fundraising e Grant Management”.

4. Il Tesoriere deve coordinare e dirigere le attività del Team di Tesoreria, Fundraising e Grant Management, con obiettività ed equilibrio, favorendo l'apporto di tutti i membri. In particolare, il Tesoriere provvede a nominare da uno a due Vice-Direttori di Tesoreria, Fundraising e Grant Management, il Grant Manager e i Referenti di Tesoreria. Tali nomine necessitano dell’approvazione da parte del Segretario Generale.

5. Insieme al proprio team, del cui operato è responsabile, il Tesoriere si occupa di:

a) Prevedere il flusso di cassa di entrata e di spesa dell’Associazione e controllarne il flusso monetario, evitando nel breve periodo il rischio di dover ricorrere a finanziamenti maggiori di quelli previsti;

b) Proporre al Comitato Direttivo e attuare su sua indicazione le politiche monetarie dell’Associazione, in coordinamento con il Segretario Generale e il Presidente;

c) Predisporre nei particolari un piano finanziario annuale e trimestrale da sottoporre al Comitato Direttivo, nel quale compaiano la portata e la natura dei flussi monetari necessari allo svolgimento delle attività dei diversi comparti associativi;

d) Gestire il flusso del denaro, pianificando le risorse monetarie dell’Associazione secondo l’intervallo di tempo stabilito, nell’ambito delle politiche fornite dal Segretario Generale e dal Comitato Direttivo;

e) Interagire e relazionarsi con gli istituti di credito e finanziari, su indicazione del Comitato Direttivo;

f) Disporre di un quadro costante dell’andamento dei mercati finanziari e dei diversi prodotti finanziari affidabili;

g) Monitorare ogni movimento dei conti bancari, esaminando ogni voce degli estratti conto, tempi di assegnazione della valuta, tempi e attribuzione del credito, rispetto degli accordi sul costo del denaro, tassi di interesse attivi e passivi, spese di esercizio per la tenuta dei conti, eventuali variazioni di legge sulla movimentazione di capitali nazionali e internazionali;

h) Gestire i rapporti con i revisori contabili e con il Segretario Generale delegato al bilancio;

i) Redigere la modulistica necessaria da sottoporre all’Agenzia delle Entrate previa firma del Presidente;

j) Intrattenere i rapporti con il commercialista individuato dal Comitato Direttivo;

k) Predisporre la fatturazione elettronica e l’emissione di ricevute per le attività istituzionali e commerciali dell’Associazione;

l) Tenere e aggiornare le scritture contabili dell’Associazione;

m) Controllare il report in merito alle scritture contabili delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” e segnalare eventuali irregolarità al Comitato Direttivo;

n) Ricercare bandi per il finanziamento dei progetti dell’Associazione, proporre soluzioni di finanziamento attraverso bandi e/o raccolte fondi per i progetti dell’Associazione, sia quelli in fase di avvio che quelli già in corso d’opera. La partecipazione ai bandi di finanziamento viene determinata con delibera favorevole da parte del Comitato Direttivo, il quale ha cura di determinare che i finanziamenti previsti dal bando vengano destinati in maniera effettiva e inequivocabile al progetto che si intende finanziare;

o) Verificare la veridicità e l’esattezza delle informazioni inserite al momento della compilazione dei documenti finalizzati alla partecipazione a bandi nazionali ed europei;

p) Identificare, congiuntamente al Segretario Generale e al Presidente, i metodi e le soluzioni più appropriate per verificare la corretta erogazione dei fondi ottenuti verso il progetto selezionato per il finanziamento interno;

q) Verificare, di concerto con il Presidente, il corretto utilizzo dei fondi dell’Associazione secondo gli scopi e i fini previsti dal progetto finanziato;

r) Sviluppare e mantenere contatti con aziende, enti pubblici e privati e potenziali stakeholders dell’Associazione, con il fine di promuovere forme di supporto alla stessa, in coordinamento con il Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali;

s) Controllare che la documentazione fornita per la partecipazione a bandi e/o a raccolte fondi, qualora contenga dati sensibili e non divulgabili in merito all’Associazione, venga utilizzata per gli scopi preposti e non per altri fini.

6. Qualora il Tesoriere decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Segretario Generale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Tesoriere, il Tesoriere dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Tesoreria, Fundraising e Grant Management come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

7. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Tesoriere dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

8. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Tesoriere dalla propria carica, questi viene sostituito dal Vice-Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management, il quale subentra previa delibera favorevole del Comitato Direttivo e resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso. Qualora vi siano due Vice-Direttori, subentra il Vice-Direttore con il livello di anzianità più alto.

Articolo 72

VICE-DIRETTORE DI TESORERIA, FUNDRAISING E GRANT MANAGEMENT

1. La Vice-Direzione di Tesoreria, Fundraising e Grant Management è composta da uno a due Vice-Direttori, nominati dal Tesoriere previa approvazione del Segretario Generale. Il Vice-Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Vice-Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management è identificato come “Deputy Director of Treasury, Fundraising e Grant Management”.

3. Il Vice-Direttore sostituisce a tutti gli effetti il Tesoriere, quando quest’ultimo è assente o è impossibilitato a esercitare le proprie funzioni.

4. Previa delega del Tesoriere, il Vice-Direttore può svolgere tutte le funzioni attribuite al Tesoriere stesso dal presente Regolamento. Inoltre, il Vice-Direttore si occupa di:

a) Vigilare sul corretto operato del Tesoriere;

b) Assistere il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni, quando le stesse non sono oggetto di delega;

c) Presiedere alle riunioni del Segretariato, previa delega da parte del Tesoriere impossibilitato a partecipare;

d) Verificare il corretto svolgimento delle attività associative da parte dei membri del Team di Tesoreria, Fundraising e Grant Management.

5. Qualora il Vice-Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Tesoriere per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Vice- Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management, il Vice-Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Tesoreria, Fundraising e Grant Management come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Vice-Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 73

GRANT MANAGER

1. Il Grant Manager è nominato dal Tesoriere, previa approvazione del Segretario Generale. Il Grant Manager ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previa approvazione del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Grant Manager è identificato come “Grant Manager”.

3. Il Grant Manager si occupa prevalentemente delle attività inerenti alla ricerca dei bandi di finanziamento e all’attività di fundraising. In particolare, il Grant Manager si occupa di:

a) Supportare il Vice-Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management nella pianificazione, organizzazione ed esecuzione dell’attività di ricerca bandi e fondi per le attività associative presso enti pubblici e privati;

b) Contribuire alla preparazione e alla raccolta della documentazione necessaria per la partecipazione a bandi di finanziamento e allo svolgimento delle procedure di iscrizione presso le piattaforme digitali ai fini della presentazione delle domande di partecipazione;

c) Supervisionare tutto l’iter amministrativo per le attività previste dal team e informare il Tesoriere e il Vice-Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management in merito a bandi pubblici e privati di interesse per le attività dell’Associazione;

d) Previa indicazione e delega specifica del Vice-Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management, intrattenere relazioni, in coordinamento con il Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali dell’Associazione, con stakeholders e donatori dell’Associazione.

4. Qualora il Grant Manager decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Tesoriere per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Grant Manager dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 74

REFERENTE DI TESORERIA

1. Il Referente di Tesoreria è nominato dal Tesoriere, previa approvazione del Segretario Generale. Il Referente di Tesoreria ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previa approvazione del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Referente di Tesoreria è identificato come “Treasury Support”.

3. Il Referente di Tesoreria svolge le attività di competenza del Team di Tesoreria, Fundraising e Grant Management, collaborando con i membri del team e seguendo le indicazioni del Tesoriere e del Vice-Direttore di Tesoreria, Fundraising e Grant Management.

4. Qualora il Referente di Tesoreria decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Tesoriere per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Referente di Tesoreria dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

SEGRETERIA E COORDINAMENTO

Articolo 75

TEAM DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO

1. Il Team di Segreteria e Coordinamento è composto dalle seguenti figure:

a) Direttore di Segreteria e Coordinamento, che dirige e coordina il team;

b) Vice-Direttore di Segreteria e Coordinamento;

c) Referente di Segreteria e Coordinamento.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Team di Segreteria e Coordinamento è identificato come “Administration Team”.

3. Il Team di Segreteria e Coordinamento svolge tutte le attività necessarie alla gestione della documentazione e delle attività di segreteria dell’Associazione e si occupa della gestione dei materiali inerenti ai progetti avviati dall’Associazione. Il Team di Segreteria e Coordinamento deve avere cura dell’immagine dell’Associazione durante l’esercizio delle proprie funzioni, operando in modo trasparente e oggettivo.

Articolo 76

DIRETTORE DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO

1. Il Direttore di Segreteria e Coordinamento è nominato dal Segretario Generale, previa approvazione del Comitato Direttivo. Il Direttore di Segreteria e Coordinamento ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Comitato Direttivo. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Il Direttore di Segreteria e Coordinamento è membro del Segretariato e risponde direttamente al Comitato Direttivo.

3. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Direttore di Segreteria e Coordinamento è identificato come “Director of Administration”.

4. Il Direttore di Segreteria e Coordinamento deve coordinare e dirigere le attività del Team di Segreteria e Coordinamento, con obiettività ed equilibrio, favorendo l'apporto di tutti i membri. In particolare, il Direttore di Segreteria e Coordinamento provvede a nominare il Vice-Direttore di Segreteria e Coordinamento e i Referenti di Segreteria e Coordinamento. Tali nomine necessitano dell’approvazione da parte del Segretario Generale.

5. Insieme al proprio team, del cui operato è responsabile, il Direttore di Segreteria e Coordinamento si occupa di:

a) Gestire l’agenda della Presidenza e coordinare le attività del Presidente e del Vice-Presidente;

b) Gestire l’agenda del Comitato Direttivo e coordinare le attività del Comitato Direttivo con quelle degli altri organi sociali e del team del Segretariato;

c) Trasmettere l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati previa autorizzazione da parte del Presidente;

d) Coordinare le attività del Segretariato e dei team del Segretariato, in collaborazione con il Segretario Generale;

e) Monitorare il corretto avanzamento dei progetti e delle collaborazioni dell’Associazione, aggiornando costantemente il Presidente e il Segretario Generale;

f) Predisporre la documentazione necessaria per la stipula di accordi, convenzioni, collaborazioni, per la rappresentanza legale e fiscale dell’Associazione;

g) Archiviare e gestire i documenti dell’Associazione, compresi quelli della Presidenza, quali verbali, documenti relativi ad enti esterni, documentazione relativa ai progetti associativi, documenti di rappresentanza e amministrativi;

h) Predisporre tutta la documentazione inerente agli associati, siano essi volontari o lavoratori dipendenti o autonomi, per l’assunzione di una carica all’interno dell’Associazione e occuparsi della archiviazione di tale documentazione;

i) Tutelare le informazioni e i dati sensibili dell’Associazione;

j) Calendarizzare i contenuti da pubblicare sul sito web e sulle piattaforme di social network dell’Associazione.

6. Qualora il Direttore di Segreteria e Coordinamento decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Segretario Generale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Direttore di Segreteria e Coordinamento, il Direttore di Segreteria e Coordinamento dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Segreteria e Coordinamento come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

7. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Direttore di Segreteria e Coordinamento dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

8. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Direttore di Segreteria e Coordinamento dalla propria carica, questi viene sostituito dal Vice-Direttore di Segreteria e Coordinamento, il quale subentra di diritto e resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Articolo 77

VICE-DIRETTORE DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO

1. Il Vice-Direttore di Segreteria e Coordinamento è nominato dal Direttore di Segreteria e Coordinamento previa approvazione del Segretario Generale. Il Vice- Direttore di Segreteria e Coordinamento ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione il Vice-Direttore di Segreteria e Coordinamento è identificato come “Deputy Director of Administration”.

3. Il Vice-Direttore Segreteria e Coordinamento sostituisce a tutti gli effetti il Direttore di Segreteria e Coordinamento, quando quest’ultimo è assente o è impossibilitato a esercitare le proprie funzioni.

4. Previa delega del Direttore di Segreteria e Coordinamento, il Vice-Direttore può svolgere tutte le funzioni attribuite allo stesso Direttore di Segreteria e Coordinamento dal presente Regolamento. Inoltre, il Vice-Direttore si occupa di:

a) Vigilare sul corretto operato del Direttore di Segreteria e Coordinamento;

b) Assistere il Direttore di Segreteria e Coordinamento nello svolgimento delle sue funzioni, quando le stesse non sono oggetto di delega;

c) Presiedere alle riunioni del Segretariato, previa delega da parte del Direttore di Segreteria e Coordinamento impossibilitato a partecipare;

d) Verificare il corretto svolgimento delle attività associative da parte dei membri del Team di Segreteria e Coordinamento.

5. Qualora il Vice-Direttore di Segreteria e Coordinamento decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Segreteria e Coordinamento per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo. Nella lettera di dimissioni dalla carica di Vice-Direttore di Segreteria e Coordinamento, il Vice-Direttore di Segreteria e Coordinamento dimissionario deve specificare se vuole continuare a far parte del Team di Segreteria e Coordinamento come semplice membro fino allo scadere del biennio in corso.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Vice-Direttore di Segreteria e Coordinamento dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 78

REFERENTE DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO

1. Il Referente di Segreteria e Coordinamento è nominato dal Direttore di Segreteria e Coordinamento, previa approvazione del Segretario Generale. Il Referente di Segreteria e Coordinamento ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previa approvazione del Segretario Generale. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Referente di Segreteria e Coordinamento è identificato come “Administration Specialist”.

3. Il Referente di Segreteria e Coordinamento svolge le attività di competenza del Team di Segreteria e Coordinamento, collaborando con i membri del team e seguendo le indicazioni del Direttore di Segreteria e Coordinamento e del Vice- Direttore di Segreteria e Coordinamento.

4. Qualora il Referente di Segreteria e Coordinamento decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Direttore di Segreteria e Coordinamento per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

5. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Referente di Segreteria e Coordinamento dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 79

TEAM DI DIREZIONE GENERALE

1. Il Team di Direzione Generale è composto da:

a) Direttore Generale, che dirige e coordina il team;

b) Direttore della Divisione Geostrategic Earth Observations;

c) Direttore della Divisione Hub;

d) Direttore della Divisione Academy.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Team di Direzione Generale è identificato come “General Management Team”.

3. Il Team di Direzione Generale svolge funzioni che concernono il coordinamento e la gestione attività svolte dalle Divisioni G.E.O., Hub e Academy dell’Associazione.

Articolo 80

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Segretario Generale, previa approvazione del Comitato Direttivo. Il Direttore Generale ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Comitato Direttivo. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Il Direttore Generale è membro del Segretariato e risponde direttamente al Comitato Direttivo.

3. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Direttore Generale è identificato come “General Manager”.

4. Il Direttore Generale deve coordinare e dirigere le attività del Team di Direzione Generale con obiettività ed equilibrio, favorendo l'apporto di tutti i membri. In particolare, il Direttore Generale provvede a nominare il Direttore della Divisione Geostrategic Earth Observations, il Direttore della Divisione Hub e il Direttore della Divisione Academy. Tali nomine necessitano dell’approvazione da parte del Segretario Generale.

5. Insieme al proprio team, del cui operato è responsabile, il Direttore Generale deve:

a) Stipulare accordi in relazione ai progetti organizzati dalle Divisioni G.E.O., Hub e Academy, in collaborazione con il Vice-Segretario Generale, con firma congiunta del Segretario Generale;

b) Effettuare acquisti limitatamente a singoli progetti, previa autorizzazione del Segretario Generale;

c) Fornire prospettive di evoluzione dei progetti già attivi o la nascita di nuovi progetti in fase di stesura dei piani annuali e triennali dell’Associazione;

d) Coordinare l’apertura di nuove sedi dell’Associazione in Italia e all’estero in collaborazione con il Team per le Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali;

e) Partecipare agli incontri nazionali e internazionali a carattere operativo in cui è necessario programmare l’attività dell’Associazione.

6. Qualora il Direttore Generale decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Segretario Generale per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

7. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Direttore Generale dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

8. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Direttore Generale dalla propria carica, il Comitato Direttivo nomina ad interim colui che ricopre la carica di Direttore Generale fino alla scadenza del mandato in corso.

ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 81

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Per entrare a far parte dell’Associazione, il soggetto interessato può effettuare domanda di ammissione tramite la sezione apposita del sito web mondointernazionale.org, seguendo le indicazioni ivi riportate, assumendosi la responsabilità civile e penale nello svolgimento delle attività associative in caso di delibera favorevole e dando il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

2. Per perfezionare la propria domanda di ammissione, il soggetto interessato ad associarsi è tenuto a trasmettere il proprio curriculum vitae e il proprio documento di riconoscimento in corso di validità per posta elettronica ordinaria al Team di Segreteria e Coordinamento.

3. L’Associazione si riserva la possibilità di richiedere il certificato dei carichi pendenti e il certificato penale della persona interessata ad associarsi.

4. Sulle domande di ammissione all’Associazione è competente il Comitato Direttivo. Qualora lo ritenga necessario, il Comitato Direttivo può delegare un soggetto tra i propri membri che si occupi di effettuare i controlli necessari e che decida sull’ammissibilità o meno della domanda di tirocinio o attività sostitutiva.

5. In caso di esito positivo, il soggetto che ha presentato domanda riceve per posta elettronica ordinaria il benvenuto in Associazione e tutte le informazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività associative e la partecipazione alla vita dell’Associazione.

6. In caso di sostanziali modifiche del curriculum vitae o del documento di riconoscimento che l’associato ha utilizzato al momento della domanda di ammissione all’Associazione, l’associato si impegna a notificare e fornire detta documentazione aggiornata tramite posta elettronica ordinaria al Team di Segreteria e Coordinamento.

7. Tutte le informazioni, le attività e le strategie con cui ogni associato viene a contatto non sono divulgabili all’esterno e non ne è permessa la replica.

8. Ogni associato acconsente alla pubblicazione, all’utilizzo, alla riproduzione, alla diffusione da parte dell'Associazione e attraverso i canali di comunicazione ufficiali, i siti web, i social network e il blog dell’Associazione stessa e alla cessione ai partner dell’Associazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi realizzati durante le attività associative e che lo ritraggano. I materiali fotografici e audiovisivi raccolti dall'Associazione vengono utilizzati esclusivamente ai fini delle attività associative e della loro promozione attraverso i canali di comunicazione ufficiali, i siti web, i social network e il blog dell’Associazione. Gli associati possono richiedere, in qualsiasi momento, l'eliminazione e la cancellazione dei materiali fotografici e audiovisivi in cui è ritratta la loro immagine e che sono resi pubblici dall'Associazione, inviando comunicazione scritta al Team di Consulenza Legale.

Articolo 82

CONFLITTI DI INTERESSE

1. Il Comitato Direttivo, al fine di prevenire la nascita di conflitti di interesse tra i membri dell’Associazione e l’Associazione stessa, può riservarsi la facoltà di valutare, ed eventualmente rigettare, la domanda di adesione ad un team amministrativo o operativo avanzata da un associato che risulti già iscritto presso altri enti e/o associazioni o che possa trovarsi in conflitto di interessi con l’Associazione.

2. Qualora il Comitato Direttivo ritenga in modo fondato e senza ombra di dubbio che l’associato richiedente possa trovarsi in una posizione di conflitto di interesse, il Comitato Direttivo delibera a maggioranza qualificata il rigetto della richiesta e comunica per iscritto il predetto rigetto motivato al richiedente entro 7 giorni dalla decisione.

3. Qualora l’associato, la cui richiesta è stata rigettata, ritenga che le motivazioni addotte non siano oggettive, lo stesso può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri entro 7 giorni dalla comunicazione a pena di decadenza.

4. In caso di tempestivo ricorso da parte dell’associato, il Comitato Direttivo ha l’onere di fornire al Collegio dei Probiviri tutta la documentazione utile e necessaria ai fini della successiva valutazione da parte di tale organo.

Articolo 83

AUTONOMIA DEI TEAM DELL’ASSOCIAZIONE

1. Considerata la rilevanza ricoperta dai team amministrativi e operativi dell’Associazione nella pianificazione e realizzazione delle attività associative e considerata la sensibilità delle informazioni trattate dagli stessi team, il Comitato Direttivo può prevedere che il singolo associato possa far parte di un solo team in modo da garantire l’autonomia tra i team amministrativi e operativi dell’Associazione, nonché tra i team amministrativi e i team operativi stessi, e in modo da assicurare che il singolo associato svolga al meglio le proprie funzioni in seno al proprio team.

Articolo 84

RESPONSABILITÀ DEGLI ASSOCIATI

1. In ragione dell’incarico ricoperto all’interno dell’Associazione, ciascun associato si assume la piena responsabilità durante lo svolgimento delle attività cui è preposto.

2. L’associato risponde civilmente dei potenziali danni da negligenza, inadempimento o violazione di norme interne o statutarie derivanti dallo svolgimento delle proprie mansioni o funzioni associative che arrechino pregiudizio all’Associazione.

3. Se l’associato agisce sotto il diretto controllo di altro associato posto in posizione gerarchicamente superiore al primo, tra i due si instaura un regime di responsabilità solidale con diritto di rivalsa.

4. In ogni caso, l’associato risponde personalmente della responsabilità penale per gli illeciti eventualmente commessi nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni associative.

Articolo 85

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, l’Associazione può decidere di escludere uno dei propri associati qualora questi non rispetti la Normativa Interna e qualsiasi altro atto adottato dagli organi dell’Associazione, ovvero non rispetti le delibere assunte dagli organi competenti, svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente, fomenti dissidi e disordini tra gli associati e non adempia agli obblighi assunti verso l'Associazione.

2. Ogni associato è tenuto a segnalare al Comitato Direttivo e al Segretario Generale eventuali comportamenti inefficienti o dannosi posti in essere da altri associati, qualora ne venga a conoscenza. A seguito della segnalazione, il Segretario Generale provvede ad effettuare un’attività istruttoria e a suggerire al Comitato Direttivo quali misure adottare qualora accerti l’esistenza di tali comportamenti inefficienti o dannosi. Tra le predette misure può essere ricompresa l’esclusione dell’associato e, qualora il Comitato Direttivo ritenga tale misura congrua al caso in esame, deve porre la questione all’Assemblea degli Associati.

Articolo 86

TIROCINI

1. È possibile svolgere presso l’Associazione tirocini curriculari o attività sostitutive al tirocinio. Non si possono svolgere tirocini extracurriculari.

2. L’interessato deve presentare domanda (contenente nome e cognome dello studente interessato, data e luogo di nascita, residenza, università di appartenenza, durata del tirocinio, area tematica di interesse) al Team di Segreteria e Coordinamento dell’Associazione, allegando il curriculum vitae, una lettera motivazionale e il proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

3. L’Associazione si riserva la possibilità di richiedere il certificato dei carichi pendenti e il certificato penale del soggetto interessato.

4. Sulle domande di tirocinio o attività sostitutive al tirocinio è competente il Comitato Direttivo. Qualora lo ritenga necessario, il Comitato Direttivo può delegare un soggetto tra i propri membri che si occupi di effettuare i controlli necessari e che decida sull’ammissibilità o meno della domanda di tirocinio o attività sostitutiva.

5. In caso di esito positivo, il Comitato Direttivo individua il tutor che accompagnerà tale soggetto durante lo svolgimento del tirocinio o attività sostitutiva e il tirocinante riceve per posta elettronica ordinaria tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio o dell’attività sostitutiva e la data ufficiale di inizio dell’esperienza.

6. Prima di iniziare l’attività, il tutor e il tirocinante devono accordarsi sulle attività da svolgere durante il tirocinio o attività sostitutiva, la durata dello stesso e su quant’altro sia necessario per redigere il Progetto Formativo, che deve essere approvato dal Comitato Direttivo.

7. Il tirocinante è tenuto a rispettare la Normativa Interna dell’Associazione.

8. Il tirocinante non deve versare la quota associativa. Non ricoprendo la qualifica di associato, il tirocinante non può esercitare il diritto di voto durante l’Assemblea degli Associati né essere eletto alle cariche sociali.

9. Il Comitato Direttivo può decidere di risolvere il Progetto Formativo e revocare la qualifica di tirocinante qualora il tirocinante non osservi la Normativa Interna, nonché in qualsiasi altro atto adottato dagli organi dell’Associazione, ovvero non rispetti le delibere assunte dagli organi competenti, svolga attività contrastanti con gli interessi dell’Associazione, la danneggi materialmente o moralmente, fomenti dissidi e disordini tra gli associati e non adempia agli obblighi assunti verso l’Associazione.

10. Il tirocinante acconsente alla pubblicazione, all’utilizzo, alla riproduzione, alla diffusione da parte dell'Associazione e attraverso i canali di comunicazione ufficiali, i siti web, i social network e il blog dell’Associazione stessa e alla cessione ai partner dell’Associazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi realizzati durante le attività associative e che lo ritraggano. I materiali fotografici e audiovisivi raccolti dall'Associazione vengono utilizzati esclusivamente ai fini delle attività associative e della loro promozione attraverso i canali di comunicazione ufficiali, i siti web, i social network e il blog dell’Associazione. Il tirocinante può richiedere, in qualsiasi momento, l'eliminazione e la cancellazione dei materiali fotografici e audiovisivi in cui è ritratta la loro immagine resi pubblici dall'Associazione, inviando comunicazione scritta al Team di Consulenza Legale.

11. Una volta concluso il periodo di tirocinio, il tirocinante può scegliere di continuare a far parte dell’Associazione. In tal caso è tenuto a pagare la quota associativa, iniziando così a ricoprire la qualifica di associato.

Articolo 87

POLICY ADVISOR

1. L’Associazione può avvalersi di uno o due Policy Advisor, che possono essere associati o non associati. Qualora il Policy Advisor sia associato, questi è nominato dal Comitato Direttivo, su proposta della Presidenza. Il Policy Advisor ha un mandato di 2 anni, rinnovabile previo consenso del Comitato Direttivo. In ogni caso, il mandato non può avere una durata inferiore a 3 mesi.

2. Nel contesto internazionale in cui opera l’Associazione, il Policy Advisor è identificato come “Policy Advisor”.

3. Il Policy Advisor svolge funzioni di supporto alla Presidenza e al Comitato Direttivo dell’Associazione per la definizione e il perseguimento degli interessi degli stakeholder dell’Associazione. In particolare, sotto la supervisione e il coordinamento da parte della Presidenza e del Comitato Direttivo, il Policy Advisor si occupa di:

a) Fornire pareri e raccomandazioni non vincolanti con riferimento ai processi decisionali interni al Comitato Direttivo e alla Presidenza, previa richiesta scritta da parte del Presidente;

b) Fornire pareri e raccomandazioni non vincolanti alla Presidenza e al Comitato Direttivo in merito alle relazioni, agli interessi e alle strategie comunicative che vengono tessute e sviluppate verso enti, stakeholders e partner dell’Associazione;

c) Elaborare policy recommendations a supporto delle attività dell’Associazione. Tali policy recommendations devono essere approvate in via ufficiale dal Comitato Direttivo e possono prevedere l’interazione e la negoziazione con enti esterni o partner di rilevanza strategica per le attività associative;

d) Redigere pareri, raccomandazioni e note a supporto delle attività di rappresentanza svolte dalla Presidenza, dal Comitato Direttivo, dal Presidente Onorario, dal Comitato Scientifico e Accademico e dal Comitato per lo Sviluppo e dal Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali;

e) Ricercare e definire strategie utili per lo sviluppo dell’Associazione all’interno degli ambiti in cui opera;

f) Ricercare referenze e contatti presso enti pubblici o privati con cui avviare partnership strategiche a sostegno dell’Associazione e dell’espansione nazionale e internazionale dell’Associazione.

4. Qualsiasi azione o attività svolta dal Policy Advisor non prevista dalle linee guida fornite dalla Presidenza o dal Comitato Direttivo si ritiene estranea alla personalità e all’operato dell’Associazione. Di conseguenza, tale azione o attività non può essere imputata all’Associazione né può esserne riconosciuta la responsabilità diretta o indiretta della stessa.

5. Qualora il Policy Advisor decida di dimettersi prima che siano decorsi i 2 anni dalla sua nomina, questi deve informare il Comitato Direttivo per iscritto almeno 60 giorni prima dalle effettive dimissioni, salvo diverso accordo.

6. Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso può revocare il Policy Advisor dalla propria carica, deliberando a maggioranza qualificata e motivando la decisione per iscritto. Tale delibera deve essere comunicata attraverso i canali di comunicazione ufficiali e diviene efficace a partire da 3 giorni dalla comunicazione.

Articolo 88

STRATEGY ADVISOR

1. L’Associazione può avvalersi di uno Strategy Advisor, non associato alla stessa. Nel rispetto della Normativa Interna, lo Strategy Advisor svolge funzioni di rappresentanza e di supporto alle attività dell’Associazione.

2. Lo Strategy Advisor risponde del suo operato direttamente al Presidente, il quale informa successivamente la Presidenza e il Comitato Direttivo.

3. Durante lo svolgimento delle proprie funzioni, lo Strategy Advisor può negoziare per conto dell’Associazione eventuali accordi o partenariati, qualora gliene venga data facoltà dal Presidente tramite comunicazione formale e per iscritto. Si specifica che lo Strategy Advisor non può siglare, sottoscrivere o comunque ufficializzare accordi con enti terzi in quanto prerogativa che rimane in capo al Presidente.

ORGANIZZAZIONE

Articolo 89

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

1. L’Assemblea degli Associati programma le attività di interesse per l’Associazione, delegando al Comitato Direttivo e al Segretariato la pianificazione e l’attuazione di tali attività.

2. L’Associazione si impegna a svolgere attività volte alla realizzazione dei propri obiettivi, espressi nello Statuto, e ad avviare attività ad alto impatto sociale nei settori dell’informazione, della formazione e della ricerca nell’ambito della diplomazia culturale.

3. Per lo svolgimento delle predette attività, l’Associazione ricorre ai team amministrativi e operativi. I team amministrativi sono i team i cui direttori fanno parte del Segretariato. I team operativi e i propri direttori rientrano nelle Divisioni dell’Associazione.

4. La struttura e l’organizzazione dell’Associazione non sono in alcun modo replicabili all’esterno dell’Associazione stessa. Nell’eventualità in cui uno o più associati violino tale disposizione, il Comitato Direttivo adotta ogni misura ritenuta necessaria nei confronti di tali associati, compresa la possibilità di deliberare in assemblea l’esclusione degli stessi dall’Associazione e di richiedere il risarcimento del danno.

Articolo 90

DOCUMENTAZIONE

1. I documenti dell’Associazione si suddividono in quattro categorie con differente modalità di accesso:

a) Documenti segretissimi;

b) Documenti segreti;

c) Documenti riservati;

d) Documenti pubblici, accessibili sia agli associati sia a soggetti terzi e pubblicati sul sito mondointernazionale.org

2. Tutti i documenti dell’Associazione devono essere trasmessi al Presidente in copia originale, cartacea o telematica, e devono essere depositati presso la sede legale dell’Associazione.

Articolo 91

DOCUMENTI SEGRETISSIMI

1. Nei documenti segretissimi rientra tutta la documentazione inerente i programmi di sviluppo dell’Associazione e per tali documenti l’accesso è riservato al Comitato Direttivo e alla Presidenza. I documenti segretissimi sono considerati strategici sia per l’evoluzione dell’Associazione sia per l’unicità delle attività della stessa.

2. Gli associati possono chiedere di accedere ai documenti segretissimi solo qualora sia strettamente necessario per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione. Per tale tipo di accesso, è necessaria l’autorizzazione da parte del Presidente e la delibera favorevole adottata a maggioranza qualificata da parte del Comitato Direttivo. Prima di concedere tale accesso, il Comitato Diretto può consultarsi con il Consulente Legale e il Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali.

3. L’associato interessato ad accedere ai documenti segretissimi deve presentare tale richiesta in forma scritta al Presidente, indicando in modo preciso per quali documenti segretissimi presenta la propria richiesta. Il Presidente procede a convocare il Comitato Direttivo. In caso di delibera favorevole, l’accesso è consentito per una sola volta e solo per i documenti indicati nella richiesta scritta. Qualora l’associato ritenga di dover accedere nuovamente a tali documenti, deve presentare una nuova richiesta.

4. L’associato a cui è stato concesso l’accesso non può in alcun modo divulgare agli altri associati o a soggetti terzi il contenuto dei documenti segretissimi né può in alcun modo copiare o scaricare tali documenti segretissimi.

Articolo 92

DOCUMENTI SEGRETI

1. I documenti segreti sono i documenti dell’Associazione accessibili agli associati in ragione della carica o della posizione ricoperta all’interno dell’Associazione. Gli associati del team di riferimento possono consultare tali documenti in qualsiasi momento, presentando una richiesta in forma scritta al Team di Segreteria e Coordinamento qualora necessario.

2. L’associato non può in alcun modo divulgare agli associati che non fanno parte del proprio team né ai terzi il contenuto dei documenti segreti né può in alcun modo copiare o scaricare tali documenti segreti.

Articolo 93

DOCUMENTI RISERVATI

1. I documenti riservati sono tutti i documenti dell’Associazione accessibili agli associati, ma non ai terzi. Gli associati possono consultare tali documenti in qualsiasi momento, presentando una richiesta in forma scritta al Team di Segreteria e Coordinamento qualora necessario.

2. Una volta ricevuta la predetta richiesta, il Team di Segreteria e Coordinamento può richiedere l’ausilio del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario Generale o del Vice-Segretario Generale. In caso di rigetto della richiesta di accesso, tale rigetto deve essere motivato.

3. L’associato non può in alcun modo divulgare ai terzi il contenuto dei documenti riservati né può in alcun modo copiare o scaricare tali documenti riservati.

Articolo 94

ACCESSI RISERVATI AGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno diritto di accesso a tutti gli strumenti utili per il corretto svolgimento delle attività associative. In particolare, quando necessario e in ragione della propria funzione in seno all’Associazione, previa autorizzazione del Presidente, ciascun associato ha diritto di accedere a:

a) Tutti i documenti inerenti alla specifica carica ricoperta all’interno dell’Associazione;

b) I beni mobili e immobili dell’Associazione;

c) Sede legale e sedi operative dell’Associazione.

2. Per l’accesso di tipo informatico ai software, ai documenti e ai beni dell’Associazione, in ragione della propria funzione in seno all’Associazione e previa autorizzazione del Presidente, l’associato può avere l’accesso in modalità super-admin, in modalità admin oppure in modalità membro.

3. Solamente il Comitato Direttivo e il Tesoriere possono accedere al conto bancario e alle cassette di sicurezza dell’Associazione.

Articolo 95

MARCHI E LOGHI

1. I marchi e i loghi dell’Associazione sono:

-

2. Tali marchi e loghi sono tutelati in Italia e all’estero. Qualunque uso dei marchi e dei loghi dell’Associazione da parte degli associati deve essere autorizzato dal Segretario Generale. L’associato deve riprodurre fedelmente i marchi e i loghi nei caratteri e nei colori sopra riportati.

3. Vi sono ulteriori marchi e loghi per ogni Divisione dell’Associazione.

4. Nel caso delle associazioni “Mondo Internazionale-Nazione”, laddove possibile il logo sopra riportato prevede l’aggiunta della nazione di riferimento.

Articolo 96

TRASFERTE

1. È possibile che per lo svolgimento delle attività associative gli associati effettuino delle trasferte. In caso di trasferta, è necessaria l’approvazione da parte del Presidente, previa consultazione del Segretario Generale e del Tesoriere.

2. Le trasferte per la rappresentanza dell’Associazione vengono generalmente effettuate dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente. Tali trasferte vengono effettuate allo scopo di:

a) Rappresentare l’Associazione;

b) Accordarsi, sottoscrivere o discutere accordi di collaborazione in essere o per il futuro;

c) Accordarsi per l’apertura di nuove sedi dell’Associazione;

d) Qualora necessario, anche su richiesta di un ente terzo, rappresentare l’Associazione ad eventi o dibattiti.

3. Le trasferte necessarie per l’organizzazione e la realizzazione dei progetti dell’Associazione, per la loro presentazione e per la realizzazione in genere delle attività associative vengono effettuate dai singoli associati in ragione della carica ricoperta all’interno dell’Associazione. Generalmente tali trasferte sono effettuate dal Segretario Generale o dal Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali.

4. In caso di trasferte, si utilizzano biglietti di 2a classe in treno, biglietti di classe economica in aereo, alberghi di categoria superiore a 2 stelle e inferiore a 5 stelle, rimborsi a piè di lista per pasti e consumazioni.

5. Il rimborso per i soggiorni è ricompreso per un ammontare giornaliero non superiore a € 100,00. Il rimborso per il pranzo e la cena è ricompreso rispettivamente per un ammontare non superiore a € 20,00.

6. In caso di trasferte al di fuori dell’Unione Europea il Presidente, dopo aver consultato il Segretario Generale e il Tesoriere, può decidere di aumentare e/o ridurre (una volta valutato il cambio valuta e i costi necessari alla trasferta) l’ammontare massimo di soggiorno e consumazioni del 20%.

7. Qualora l’associato vada in trasferta usando la propria auto, è possibile richiedere un rimborso per i chilometri di viaggio. Previa autorizzazione del Comitato Direttivo e previa consultazione del Tesoriere, le tariffe per il rimborso chilometrico sono calcolate in base alle tabelle ACI (secondo l’ultimo aggiornamento disponibile e pubblicate in Gazzetta Ufficiale) e per il calcolo si considera come luogo di partenza il domicilio dell’associato. Il rimborso chilometrico non è comprensivo di pedaggio autostradale, per il quale deve essere presentata la ricevuta di pagamento.

8. Entro 20 giorni dal rientro dalla trasferta, l’associato interessato deve richiedere il rimborso al Tesoriere per posta elettronica ordinaria, allegando il modulo per il rimborso spese e la ricevuta di pagamento in copia originale.

9. Ad eccezione dei casi straordinari, tutti i rimborsi sono emessi entro 70 giorni dalla data di presentazione del modulo e sono effettuati tramite bonifico bancario.

10. Il Comitato Direttivo, previa consultazione del Tesoriere, può deliberare un rimborso anticipato per gli associati in trasferta in casi straordinari. I casi straordinari ricorrono quando la trasferta organizzata dall’Associazione per lo svolgimento delle attività associative è alquanto dispendiosa per l’associato ed è stata disposta con poco preavviso.

11. Qualora l’associato in trasferta sia costretto da cause di forza maggiore a soggiornare nel luogo in cui ha effettuato la trasferta, è ammesso il rimborso del soggiorno, seppur non autorizzato in fase di approvazione della trasferta, se tale causa di forza maggiore sia comprovata.

12. Il rimborso non è ammesso nei seguenti casi:

a) Qualora il soggiorno o l’intera trasferta non siano stati previamente autorizzati dal Presidente, previa consultazione del Segretario Generale e del Tesoriere;

b) Qualora manchi o sia lacunosa la documentazione che comprovi i costi sostenuti da rimborsare;

c) Qualora la richiesta di rimborso sia presentata al Tesoriere dopo che sono decorsi 20 giorni dal rientro dalla trasferta.

UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

Articolo 97

UTILIZZO DELLA RETE FILE SHARING

1. Le unità di rete dell’Associazione sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi da quelli dell’Associazione. È vietato utilizzare le unità di rete dell’Associazione per scopi personali. Le unità di rete sono soggette a regolari attività di controllo, amministrazione e backup.

2. Le password d’ingresso alla rete e ai programmi sono segrete e vanno comunicate e gestite secondo le procedure impartite. È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con altri nomi utente.

3. Il Webmaster può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che ritenga essere pericolosi per la sicurezza sia sui computer degli incaricati sia sulle unità di rete, informando preventivamente il Presidente in forma scritta.

4. Gli associati sono tenuti ad effettuare una periodica pulizia degli archivi (almeno ogni 6 mesi), cancellando i file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati. Deve assolutamente evitarsi un’archiviazione ridondante.

5. Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai contenuti di origine esterna, avvertendo immediatamente il Webmaster nel caso in cui vengano rilevati dei virus o altre anomalie.

Articolo 98

SERVER DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione, al fine di poter condurre le proprie attività online, necessita di uno o più server ove collocare il proprio sito web e tutte le altre piattaforme e applicativi che le permettono di perseguire i propri obiettivi nel migliore dei modi.

2. Il server viene acquistato dall’Associazione secondo le proprie necessità e in accordo con la pianificazione delle attività. Esso viene acquistato dall’Associazione stessa, senza restrizioni sulla tipologia, che può essere fisica o virtuale, né sulla locazione.

3. Prima dell’acquisto di qualsiasi pacchetto relativo all’utilizzo di un server o l’acquisto dello stesso in forma fisica è necessario informare il Comitato Direttivo che deve deliberare a maggioranza semplice in merito.

4. L’utilizzo del server rimane responsabilità dell’Associazione. Il Segretario Generale delega il Webmaster per quanto riguarda l’installazione di software, il mantenimento delle funzionalità dei siti web mondointernazionale.org e mondointernazionale.com e il controllo dell’ottimo funzionamento dell’intera struttura informatica all’interno del server stesso.

5. Tutte le credenziali di utilizzo e i documenti relativi alle eventuali acquisizioni devono rimanere in possesso del Presidente dell’Associazione, in quanto rappresentante legale della stessa, e devono essere conservati presso la sede legale dell’Associazione.

Articolo 99

SITO WEB

1. L’Associazione, al fine di poter condurre le proprie attività online, dispone di due siti web:

a) mondointernazionale.org, dedicato alle attività delle divisioni Geostrategic Earth Observations, Hub, Academy e Post dell’Associazione;

b) mondointernazionale.com, che è di dominio dell’Associazione e rimanda al sito mondointernazionale.org.

2. Entrambi i siti web devono essere efficaci e innovativi, sempre aggiornati grazie a tutte le piattaforme e applicativi che permettono di perseguire i propri obiettivi nel migliore dei modi.

3. Entrambi i siti web vengono costantemente aggiornati da parte del Webmaster ed informatici ingaggiati per il completamento di precise attività informatiche.

4. Entrambi i siti web vengono gestiti dal Team Marketing e Comunicazione secondo le delibere del Comitato Direttivo e previa approvazione del Segretario Generale.

5. L’utilizzo di entrambi i siti web rientra nella responsabilità dell’Associazione. Il Segretario Generale delega il Webmaster per quanto riguarda l’installazione di software, il mantenimento delle funzionalità del sito web mondointernazionale.com e mondointernazionale.org, così come il controllo dell’ottimo funzionamento dell’intera struttura informatica.

6. Tutte le credenziali di utilizzo e i documenti relativi alle eventuali acquisizioni devono rimanere in possesso del Presidente dell’Associazione, in quanto rappresentante legale della stessa, e devono essere conservati presso la sede legale dell’Associazione.

7. Entrambi i siti web dell’Associazione sono pubblicati in lingua italiana e in lingua inglese. Tutte le associazioni “Mondo Internazionale-Nazione” utilizzano, salvo diversa indicazione, il sito web mondointernazionale.org tramite la pagina apposita “Nel mondo”, che rimanda alle pagine web appositamente dedicate ad ogni associazione “Mondo Internazionale-Nazione”.

Articolo 100

USO DELLA POSTA ELETTRONICA

1. La casella di posta elettronica assegnata agli associati è uno strumento di lavoro necessario per lo svolgimento delle attività in seno all’Associazione. Gli associati sono responsabili del corretto utilizzo della posta elettronica loro assegnata.

2. È fatto divieto di utilizzo della casella di posta elettronica fornita dall’Associazione per l’invio di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, forum o mail-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione.

3. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e allegati ingombranti.

4. Ogni comunicazione in entrata o in uscita che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni contrattuali o precontrattuali per l’Associazione deve essere visionata o autorizzata dalla Presidenza o, in ogni caso, è opportuno fare riferimento alle procedure interne ai propri team per la corrispondenza ordinaria.

5. La documentazione elettronica che costituisce per l’azienda know-how associativo, tecnico o amministrativo protetto, e che, quindi, viene contraddistinta da diciture o avvertenze dirette ad evidenziarne il carattere riservato o segreto a tutela del patrimonio dell’Associazione, necessita della preventiva autorizzazione da parte del Presidente prima di essere trasmessa all’esterno dell’Associazione.

6. È obbligatorio controllare i file e i documenti allegati alla corrispondenza della posta elettronica prima del loro utilizzo. Non si deve eseguire il download di file eseguibili o di documenti provenienti da siti web o .ftp non conosciuti.

7. È vietato inviare catene telematiche. Qualora si ricevano messaggi di tale tipo, è necessario comunicarlo immediatamente al Webmaster. Non si devono in alcun caso attivare gli allegati di tali messaggi.

Articolo 101

UTILIZZO DELLE CHIAVI DI ACCESSO

1. Per l’espletamento delle proprie funzioni, il custode delle parole chiave riservate può accedere in qualunque momento ai dati trattati dai soggetti di cui al Registro delle Attività per il Trattamento dei Dati Personali, ivi compresi gli archivi di posta elettronica interna.

2. Il custode delle parole chiave riservate potrà accedere ai dati ed agli strumenti informatici esclusivamente per permettere alla stessa Associazione, titolare del trattamento, di accedere ai dati trattati da ogni incaricato con le modalità fissate dalla stessa Associazione, al solo fine di garantire l’operatività, la sicurezza del sistema ed il normale svolgimento dell’attività associativa.

3. È necessario procedere alla modifica della password a cura dell’incaricato del trattamento al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 6 mesi. Nel caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la periodicità della variazione deve essere ridotta a 3 mesi con contestuale comunicazione al custode delle parole chiave.

4. Le password possono essere formate da lettere (maiuscole o minuscole) e numeri. Si ricorda che lettere maiuscole e minuscole hanno significati diversi per il sistema.

5. La password deve essere immediatamente sostituita, dandone comunicazione al custode delle parole chiave riservate, nel caso si sospetti che la stessa abbia perso la segretezza.

6. Qualora l’utente venisse a conoscenza delle password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia al Webmaster o all’incaricato che ne faccia le veci.

FINANZIAMENTI

Articolo 102

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI UN FINANZIAMENTO

1. Ciascun associato può chiedere al Presidente o al Vice-Presidente, con richiesta formale motivata, di sottoporre al Tesoriere la possibilità di ricorrere ad un finanziamento. Entro 5 giorni dalla ricezione, il Presidente è tenuto ad esaminare la predetta richiesta e a trasmetterla al Tesoriere.

2. Qualora la richiesta dell’associato possa essere accolta, ma l’Associazione non disponga dei fondi necessari per effettuare un autofinanziamento, il Tesoriere può valutare di presentare una richiesta di finanziamento. Tale richiesta deve essere preventivamente approvata all’unanimità dall’Organo di Controllo e, successivamente, dal Comitato Direttivo e, a tal fine, il Tesoriere provvede a predisporre un dettagliato piano di rientro del finanziamento da sottoporre all’Organo di Controllo e al Comitato Direttivo congiuntamente alla richiesta di finanziamento. In caso di delibera favorevole, il Tesoriere può rivolersi a un istituto di credito per richiedere il finanziamento.

3. Tra la richiesta formale e l’approvazione finale non devono trascorrere più di 60 giorni.

4. Il Presidente, in via del tutto eccezionale, se l’entità del finanziamento non supera la somma di € 1.000,00 e il piano di rientro del finanziamento non prevede una durata superiore a 12 mesi, può optare per una semplificazione della procedura sopra esposta. In tale ipotesi, è sufficiente la delibera favorevole, adottata all’unanimità, da parte del Comitato Direttivo.

5. Qualora il Presidente e il Tesoriere decidano di comune accordo che la richiesta di finanziamento non sia adeguata, una successiva richiesta avente il medesimo oggetto può essere ripresentata solo dopo che siano trascorsi almeno 90 giorni dal rigetto.

Articolo 103

PROCEDURA D’URGENZA

1. In casi di assoluta e comprovata urgenza e previa consultazione con il Segretario Generale e con il Tesoriere, entro i 3 giorni successivi il Presidente può convocare una riunione con i membri del Comitato Direttivo e i membri dell’Organo di Controllo per valutare la necessità di ricorrere ad un finanziamento.

2. La predetta riunione si ritiene regolarmente costituita quando siano presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto di voto. Per l’approvazione della richiesta di finanziamento, è necessaria l’unanimità dei voti dei presenti.

Articolo 104

AMMISSIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO

1. Sono ammissibili tutti i finanziamenti emessi da banche, istituti di credito e società finanziarie riconosciute o, in alternativa, da enti istituzionali. Sono ammissibili solo i finanziamenti che prevedano un piano di rientro fino ad un massimo di 36 mesi. Non sono previsti limiti minimi di durata.

2. Non sono ammissibili finanziamenti che non rispettino tutte le caratteristiche indicate e che non abbiano seguito il procedimento di approvazione indicato nel presente Regolamento.

3. Il Presidente deve accertarsi che le caratteristiche sopra esposte e il procedimento di approvazione siano pienamente rispettati.

Articolo 105

GARANZIE REALI

1. In nessun caso e per nessuna ragione, gli associati devono o possono garantire un finanziamento richiesto a nome dell’Associazione con pegno o ipoteca sui propri beni mobili e/o immobili.

Articolo 106

CONTRIBUTI LIBERALI

1. La possibilità di ricorrere ai contributi liberali è discussa e approvata a maggioranza semplice del Comitato Direttivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 107

FORO COMPETENTE

1. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Milano.

Articolo 108

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore congiuntamente allo Statuto dell’Associazione.

2. Tutte le nomine rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento vengono riadeguate secondo lo Statuto e il presente Regolamento entro 2 mesi dall’entrata in vigore degli stessi.

3. Gli associati nominati ciascuno per la propria carica devono rispettare tutti i contenuti presenti nel Regolamento Interno. Ogni carica è disciplinata dal Regolamento Interno e dalle nomine sottoscritte al momento dell’accettazione della carica.

4. Ogni associato è tenuto al rispetto della Normativa Interna e delle delibere degli organi assembleari previsti per lo svolgimento delle attività associative.

5. La violazione della Normativa Interna e delle delibere degli organi assembleari dell’Associazione verrà perseguita nelle sedi opportune.

6. Qualora un associato non possa svolgere le attività di sua competenza liberamente accettate secondo quanto previsto dal presente Regolamento, egli è tenuto a identificare un suo sostituto al fine del completamento dell’attività per non ostacolare le attività associative, salvo casi eccezionali identificati dal Comitato Direttivo.

Ultimo aggiornamento in data 4 gennaio 2023