Nello scorso articolo si era parlato della richiesta avanzata dell’Ucraina di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) in merito all’adozione di misure cautelari e provvisorie da adottare per far cessare il conflitto seguito dall’invasione russa dello scorso 24 febbraio. Il 16 marzo scorso la suddetta Corte, con l’ordinanza 11/2022, si è espressa nel merito e ha accolto con 11 voti favorevoli su 13 l’adozione di tali misure.
Il punto di riferimento della Corte è la Convenzione sulla prevenzione del genocidio adottata il 9 dicembre del 1948 con la risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU. La Convenzione è stata firmata e successivamente ratificata sia dalla Russia che dall’Ucraina, di conseguenza risulta vincolante per entrambe le parti.
Bisogna anzitutto ricordare che le misure cautelari intervengono nel diritto successivamente al mancato rispetto delle norme. Sono quindi misure di secondo grado che si presentano solamente quando il diritto sostanziale è stato violato. Il loro compito è quello di ristabilire la situazione iniziale ed evitare che le conseguenza dell’illecito si protraggano.
La giurisprudenza della CIG in merito all’applicazione di misure cautelari era stata sempre stabilita implicitamente. Tuttavia, questa volta lo ha stabilito apertamente: ”The Court is mindful of the purposes and principles of the United Nations Charter and of its responsibilities in the maintenance of international peace and security as well as in the peaceful settlement of disputes under the Charter and the Statute of the Court”.
Il ragionamento decisionale della Corte
Anzitutto la Corte ha radicato la propria giurisdizione in base all’articolo IX della Convenzione. L’Ucraina, bisogna ricordare, aveva avanzato di fronte alla Corte la richiesta di sospensione di qualsiasi azione militare da parte dell’esercito russo sul suo territorio come misura cautelare e provvisionale. Secondo la Corte, la propria giurisdizione deriva dai recenti avvenimenti nelle Repubbliche separatiste di Luhans’k e Donec’k.
La CIG ha ritenuto di avere giurisdizione in merito in base alla propria giurisprudenza, la quale ha sempre sfruttato al massimo l’approccio generalista, che consente alla Corte di instaurare controversie sui casi in materia di trattati di diritti umani. Questo perché la Corte non si pone nell’ottica di risolvere la singola fattispecie che le viene sottoposta di volta in volta, quanto piuttosto come promotrice dei valori della Carta delle Nazioni Unite e dei diritti umani più in generale.
La Corte ha ritenuto plausibile la tesi sostenuta dall’Ucraina, secondo la quale gli Stati, nell’adempiere l’obbligo di prevenzione del genocidio, devono anzitutto rifarsi agli strumenti offerti dalla Convenzione stessa e, in caso di utilizzo di diversi strumenti, questi ultimi devono restare all’interno del diritto internazionale. Nell’accogliere le tesi del governo di Kiev, la Corte ha affermato che l’Ucraina “[has] a plausible right not to be subjected to military operations by the Russian Federation for the purpose of preventing and punishing an alleged genocide”.
Tuttavia, sempre la stessa Corte ha mancato di evidenziare il nesso tra le misure richieste (cioè quella della sospensione militare) e la Convenzione del genocidio. Secondo autorevoli esperti del diritto internazionale, questa mancanza non è casuale: la Corte, infatti, avrebbe voluto deliberatamente evitare di creare una sorta di cavillo giuridico, interpretato dalla Russia a proprio favore, affermando l’inesistenza di qualsiasi operazione militare.
Considerazioni finali
Bisogna partire dal presupposto che le aspettative da parte della Comunità Internazionale nei confronti della CIG erano particolarmente alte. Il motivo di tale aspettative nasce principalmente dalla paralisi del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Quest’ultimo, essendo composto da 5 membri permanenti con diritto di veto tra cui per l’appunto la Federazione Russa, risulta bloccato e in completa impossibilità di adottare soluzioni efficaci in grado di porre fine al conflitto.
La CIG quindi è stata indirettamente investita di un ruolo forse non propriamente suo. L’obiettivo della Corte è per l’appunto quello di orientare l’azione degli Stati al fine di risolvere le loro controversie. Tuttavia, l’Assemblea generale e il Consiglio di Sicurezza risultano gli organi ONU maggiormente deputati per la risoluzione di conflitti del genere come quello che sta accadendo in Ucraina.
Infine è doveroso ricordare come la stessa credibilità della Corte sia subordinata al riconoscimento degli Stati stessi. La credibilità dei giudici dell’Aia è infatti messa in discussione dal possibile inadempimento dell’ordinanza da parte delle autorità russe, prassi che purtroppo è stata attuata diverse volte in passato. Il rischio che quest’ordinanza rimanga non sia attuata concretamente è piuttosto alto.
Federico Quagliarini
Federico Quagliarini è attualmente laureando in Giurisprudenza presso la Statale di Milano. Durante il suo percorso universitario ha sviluppato un forte interesse per il diritto internazionale in particolar modo per le questioni legate agli aspetti economici. In Mondo Internazionale ricopre il ruolo di caporedattore presso l'area Legge e Società.
Federico Quagliarini is a grad student in law at University of Milan. Throughtout his studies he has developed a deep interest in international law, in particular for economic aspects. At Mondo Internazionale he is chief editor in the area Legge e Società.