Le democrazie liberali e il diritto penale

Il concetto di pena

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  Redazione
  29 aprile 2021
  4 minuti, 13 secondi

Uno dei momenti di massima tensione nel rapporto tra Stato e individuo è sicuramente rappresentato dall'inflizione della sanzione penale. Il problema della giustificazione della pena è forse uno dei più classici che vengono a porsi all’interno di ogni gruppo sociale e, a maggior ragione, nelle democrazie liberali.

Lo Stato

Nelle democrazie liberali i poteri, rispettivamente, di accertamento della responsabilità penale in capo a un soggetto, di determinazione della pena e infine di inflizione della pena, sono attribuiti all’apparato statale. Non è ammissibile tuttavia che si possa formare, in capo allo Stato, un potere di amministrazione della giustizia penale del tutto avulso da limitazioni. Negli Stati moderni, sono le stesse carte costituzionali a individuare le suddette limitazioni nei diritti dei singoli. Il rapporto tra lo Stato e il cittadino o, più genericamente, con l’individuo ha subito forti modificazioni nel corso degli ultimi secoli. In particolare in epoca recente e nello specifico a seguito della Seconda Guerra Mondiale, con la nascita della teoria dei diritti della persona umana, il ruolo dell'individuo, e quindi del reo, è stato posto in primo piano nel procedimento penale. A dimostrazione della centralità assunta dalla figura del reo negli ordinamenti penali moderni di tipo liberaldemocratico, si prenda in considerazione che, in tali ordinamenti, vengono tendenzialmente adottate strategie punitive basate su trattamenti penali differenziati, su carceri speciali e su regimi penitenziari speciali in relazione alla natura dei rei o dei reati ovvero su istituti premiali come la libertà condizionale, la semilibertà o la liberazione anticipata, sul doppio binario delle pene e delle misure di sicurezza.

Peraltro, la stessa concezione di pena è cambiata. Storicamente, la pena è stata classificata sulla base delle funzioni che, in via principale o meno, tende a perseguire. La pena, infatti, può rispondere a una finalità retributiva (o afflittiva), general-preventiva o special-preventiva. È assodato che tutte e tre le funzioni sopracitate della pena coesistano e siano proprie di ogni ordinamento giuridico. Tuttavia, se in passato ad assumere un ruolo preponderante era la funzione retributiva della pena, con la conseguente assimilazione del concetto di pena a quello di sofferenza, nelle moderne democrazie liberali la concezione di pena è profondamente mutata. Negli ordinamenti liberaldemocratici oggi prevalgono, senza dubbio, la funzione general-preventiva, la quale consiste nello scoraggiare i soggetti diversi dal reo dal commettere dei reati, e in misura decisamente maggiore, quella special-preventiva, la quale ponendo l’individuo e i suoi diritti costituzionalmente garantiti al centro dell’interesse statale, vuole impedire che il reo torni a delinquere e, dunque, tende alla rieducazione e non alla mera punizione di colui che ha commesso il reato.

Il popolo

Fatta questa premessa in cui è evidente la forte connessione tra diritto penale ed entità statale liberale, è ora possibile concentrarsi sull’analisi del rapporto intercorrente, nello specifico tra diritto penale e democrazia liberale. Il termine “democrazia” deriva dal greco antico δημοκρατία, δῆμος “popolo” e κρατία “crazia” e significa letteralmente “governo del popolo.”

In una democrazia, dunque, il potere di amministrazione della giustizia è esercitato nell’interesse del popolo. Ne è un esempio lampante la la democrazia liberale della Repubblica italiana, la cui Costituzione prevede all’articolo 101 che “la giustizia è amministrata in nome del popolo”. Ogni sentenza italiana, non a caso, è pronunciata “In nome del popolo italiano”. Per quanto concerne la partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia penale, si tratta di un fenomeno connaturato allo svolgersi della stessa vita di una democrazia. Alcuni esempi possono essere le giurie popolari o, ancor prima, il principio di pubblicità del dibattimento nel corso del processo penale.

Il populismo penale

Si tratta di un fenomeno da distinguere dalla partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia penale, che consiste nella strumentalizzazione della giustizia penale al fine di ricercare un consenso politico immediato e contingente. L’obiettivo del populismo penale è quello di riflettere e alimentare le paure dei cittadini come fonte di consenso elettorale, facendo leva sull' emotività dell’opinione pubblica, soprattutto attraverso la strumentalizzazione delle vittime.

I sintomi del populismo sono: l’allarmismo sulla sicurezza che condiziona l’opinione pubblica, la spettacolarizzazione della giustizia, la strumentalizzazione delle vittime che trasfigura la giustizia in un risarcimento simbolico all’intera comunità e che rende insostenibile la presunzione di innocenza.

La pena di morte e la democrazia

Le democrazie sono prevalentemente orientate contro la pena di morte e contro la guerra, due decisioni dagli effetti irreversibili. Ciò è vero non soltanto in ragione del fatto che le democrazie tendono alla garanzia e alla tutela dei diritti della persona umana, tra i quali figura il diritto alla vita, ma anche in quanto le soluzioni definitive ai problemi, senza possibili ripensamenti e correzioni, sono incompatibili con la natura stessa della democrazia. La democrazia è dialogica per definizione e dunque in democrazia l'errore, anche qualora fosse conseguenza di decisioni popolari unanimi, deve sempre essere rimediabile.

A cura di Rebecca Scaglia

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Sitografia:

https://www.leftwing.it/2019/04/25/il-populismo-penale-come-metodo-di-governo/

https://treccani.it/enciclopedia/democrazia/

https://treccani.it/enciclopedia/pena/

https://www.pexels.com/it-it/foto/martelletto-di-legno-sul-tavolo-in-aula-5668481/

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