La disciplina della cittadinanza nell’ordinamento italiano

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  Redazione
  08 dicembre 2020
  7 minuti, 21 secondi

A cura di Simona Maria Destro Castaniti

Lo status di cittadinanza indica l’appartenenza di una persona ad un determinato Stato, cui si ricollega, quindi, il pieno godimento dei diritti civili e politici garantiti e riconosciuti da quel Paese.

Preliminarmente giova precisare che, nel nostro ordinamento, la materia della cittadinanza è di competenza del Ministero dell’Interno e, in particolare, lo status di cittadino/a veniva dapprima disciplinato dalla Legge n. 555/1912, la quale ha poi subito una profonda rinnovazione con la Legge di riforma n. 91/1992[1].

Secondo la normativa italiana, i modi d’acquisto dello status di cittadino/a sono i seguenti:

  • Iure sanguinis”, ovvero per nascita, in base a cui è cittadino/a colui/lei che è figlio/a di un/una cittadino/a (ivi compresi i casi di adozione);
  • Iure soli”, che letteralmente fa riferimento alla nascita sul "suolo", e quindi nel territorio dello Stato, qualora i genitori siano apolidi, ignoti o se il/la figlio/a non segue la cittadinanza dei genitori, secondo la disciplina del loro Stato di appartenenza;
  • Iuris communicatio”, nel caso del/della coniuge, straniero/a o apolide, di cittadino/a italiano/a, a condizione che il/la soggetto/a risieda sul territorio nazionale da almeno 6 mesi o sia unito/a in matrimonio da almeno 3 anni; in tale ipotesi, è competente il Prefetto della provincia di residenza del/della richiedente[2];
  • d) Per concessione, attraverso decreto del Presidente della Repubblica, “quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato”, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge n. 91/1992.

Da tale assetto normativo, si evince che nel nostro ordinamento l’ipotesi dell’acquisto della cittadinanza secondo il principio dello ius soli rappresenta una ipotesi residuale da applicarsi in casi del tutto eccezionali, quindi (si ribadisce) solo se i genitori del/della soggetto/a siano apolidi, ignoti o se il/la figlio/a non segue la cittadinanza dei genitori; nel qual caso, è necessario dimostrare l’ininterrotta residenza sul territorio dello Stato fino al compimento della maggiore età.

Nel caso di acquisto per discendenza (iure sanguinis), in particolare, è necessario comprovare una discendenza italiana, tramite gli atti di stato civile, fino al/alla capostipite cittadino/a[3].

Per quanto concerne, poi, l’ipotesi dell’adozione, è da distinguersi il caso di adozione di maggiorenne, per cui è previsto l’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione previa dimostrazione della residenza in Italia per 5 anni, che decorrono dal momento dell’adozione, dai casi di adozione del/della minore straniero/a, che acquisterà la cittadinanza dei genitori[4].

In particolare, poi, a seguito della promulgazione della Legge n. 76/2016, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, è previsto l’acquisto della cittadinanza italiana per “ius comminucatio” anche da parte dello/a straniero/a partner di un’unione civile con un/una cittadino/a italiano/a, a condizione che l’unione civile venga trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano di competenza[5].

Vi è, poi, un’ulteriore ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana: lo/la straniero/a, discendente da un/una cittadino/a italiano/a che sia emigrato/a in uno Stato in cui vige il principio dello ius soli e abbia mantenuto la cittadinanza italiana fino alla nascita del/della proprio/a figlio/a, può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana fin dalla nascita del discendente; tale normativa ha, evidentemente, lo scopo di garantire ai/alle figli/figlie dei/delle cittadini/e italiani/e emigrati/e il mantenimento del legame con il proprio Paese d’origine [6].

In particolare, però, è richiesto che il/la soggetto/a richiedente abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero attraverso il principio dello ius soli, conservando, in tal modo, la doppia cittadinanza, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di rinunciarvi al compimento della maggiore età[7].

Dalla disamina della predetta disciplina emerge, pertanto, la rilevanza conferita alla manifestazione di volontà del/della soggetto/a in merito all’acquisto e alla perdita della cittadinanza: oltre ai casi già visti in cui la cittadinanza si acquista tramite richiesta da parte del/della soggetto/a interessato/a, è inoltre possibile rinunciare allo status civitatis analogamente attraverso una manifestazione di volontà.

Infatti la perdita della cittadinanza può conseguire a una formale rinuncia da parte dell’interessato/a, nei casi di: persona maggiorenne adottata (a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante); cittadino/a italiano/a, che risieda all’estero e possieda un’altra cittadinanza; maggiorenne che abbia acquistato la cittadinanza italiana, prima del compimento della maggiore età, da parte di un genitore[8].

L’art. 10bis della già citata Legge n. 91/1992 (introdotto a seguito di una riforma intervenuta nel 2018), prevede, poi, l’istituto della revoca della cittadinanza per coloro i quali l’abbiano acquistata non per discendenza, nelle ipotesi tassativamente ivi contemplate.

Si tratta, invero, dei casi di condanna definitiva per reati di terrorismo, criminalità organizzata e altri delitti di rilevante gravità; in tali ipotesi, la revoca della cittadinanza viene disposta con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del Ministero dell’Interno), entro 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.[9]

Tale regolamentazione, tuttavia, è stata oggetto di numerose critiche e perplessità per possibile contrasto con l’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra i/le cittadini/e italiani/e iure sanguinis e tutti i casi in cui lo/la straniero/a acquisti la cittadinanza italiana per ius soli, per matrimonio o per concessione.

Quanto sopra detto, è conferma della pregnanza nel nostro ordinamento del principio dell’acquisto della cittadinanza per discendenza e della generale difficoltà ad accogliere un sistema alternativo, fondato, invece, sul principio dello ius soli.

Una menzione, infine, merita la c.d. “cittadinanza europea”, ovvero lo status di coloro i quali siano cittadini di un Paese membro dell’UE, ai sensi del Trattato di Maastricht (1992): in particolare, la cittadinanza europea permette a chi ne è titolare di circolare e soggiornare liberamente nei territori dell’UE, in base al principio della libertà di circolazione.

Inoltre, i/le cittadini/e europei/e hanno diritto di voto e di eleggibilità nell’ambito delle elezioni del Parlamento Europeo, nel rispettivo Paese di residenza, e godono, altresì, delle tutele diplomatiche e consolari qualora si trovino in Paesi non membri dell'UE[10].

A tal proposito, infatti, appare opportuno analizzare il disegno di legge recante “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”, approvato alla Camera dei Deputati nel 2015[11], ma successivamente bocciato in Senato nel dicembre 2017.

Il disegno di legge, in particolare, prevedeva all'articolo 1 comma 1 lettere a) e b), l’acquisto della cittadinanza per nascita (ius soli c.d. “temperato”), per chi è nato/a nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, dei quali almeno uno sia in possesso del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno di lungo periodo (che si riferisce ai/alle cittadini/e dei Paesi membri dell'Unione Europea e ai propri familiari che abbiano soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per almeno 5 anni)[12].

Vi era contemplata, poi, una novità introdotta all’art. 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge: un nuovo modo d’acquisto della cittadinanza a favore del/della minore straniero/a, nato/a in Italia o comunque che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale entro il 12esimo anno di età, nei casi in cui lo/la stesso/a abbia frequentato regolarmente un percorso formativo di almeno 5 anni in Italia, nell’ambito di Istituti facenti parte del sistema di istruzione nazionale o percorsi di studio cui consegue la certificazione di una qualifica professionale (c.d. “ius culturae”)[13].

Tale assetto normativo, purtroppo, risulta essere in effetti arretrato rispetto alla regolamentazione vigente negli altri Stati membri dell’Unione Europea (tra i quali Germania, Francia e Spagna) che prediligono il principio dello ius soli, così come avviene oltreoceano, negli Stati Uniti.

Tale opposizione di principio presenta delle inevitabili conseguenze nell’ambito dei processi di integrazione nel nostro Paese e rischia di incentivare atteggiamenti di ostilità e, talvolta, anche a sfondo razzista a danno degli/delle stranieri/e comunque residenti sul territorio nazionale e, a tutti gli effetti, italiani/e.

Note:

[1] Caringella F., De Gioia V., “Compendio di Diritto Civile”, VII Edizione, 2020;

[2] Ministero dell’Interno, “Diritti, doveri, identità, partecipazione. Come diventare cittadini italiani”;

[3] ProgrammaIntegra, “Ius sanguinis e ius soli”, febbraio 2015;

[4]Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/cittadinanza_0.html);

[5] Ibid.

[6] Ibid;

[7] ibid;

[8] ibid;

[9] L. 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).

[10]Trattato di Maastricht (https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty);

[11] Senato della Repubblica (http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46079.htm#);

[12]Ibid.

[13]Ibid.

Fonti consultate per il presente articolo:

-Caringella F., De Gioia V., “Compendio di Diritto Civile”, VII Edizione, 2020;

-L. 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”);

-Ministero dell’Interno, “Diritti, doveri, identità, partecipazione. Come diventare cittadini italiani”;

-Parlamento Italiano, “La cittadinanza: quadro normativo vigente

-ProgrammaIntegra, “Ius sanguinis e ius soli, febbraio 2015;

-Senato della Repubblica (http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46079.htm#);

-Treccani.it

-https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/cittadinanza_0.html;

-https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty

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