Intelligence sharing: il ruolo degli USA nel conflitto russo-ucraino

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  Matteo Gabutti
  22 maggio 2022
  9 minuti, 49 secondi

Le nostre forze armate non sono e non saranno impegnate nel conflitto con la Russia in Ucraina.

– Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, 24 febbraio 2022

Vi è una significativa quantità d’informazioni che fluiscono in Ucraina dagli Stati Uniti.

– Gen. Mark A. Milley, presidente del gabinetto del ministero della difesa, 3 maggio 2022

È dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina che Washington ripete che non interverrà direttamente nel conflitto. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno fornito un’assistenza sostanziale a Kiev, senza lesinare sulla fornitura di armi e la condivisione dell'intelligence. Per una prospettiva legale sulla prima, abbiamo concluso in un precedente articolo che l’armamento di uno Stato vittima di aggressione non comporta l’entrata in guerra né costituisce un illecito internazionale. Riguardo alla seconda, invece, la cui importanza tattico-operativa è stata recentemente riportata da NBC News e dal NY Times, il discorso si fa un po’ più sfumato.

Andremo dunque ad analizzare proprio questo argomento attraverso le lenti del diritto internazionale, illuminati da un articolo per International Law Studies del Professor Marko Milanovic.

Cobelligeranza?

Se la consegna di armi non rende i Paesi NATO dei cobelligeranti dell’Ucraina, perché dovrebbe farlo quella di mere informazioni? Per entrambe le forme di assistenza, come evidenziato dal Dr. Alexander Wentker, il punto cardine della questione risiede nella diretta connessione operativa tra fornitori e beneficiari. Finché infatti gli Stati Uniti si limitano a fornire a Kiev missili Javelin e notizie sulla locazione dei quartieri generali russi, ai fini del diritto umanitario non sono parte dell’attuale conflitto armato internazionale. La storia sarebbe diversa, invece, se Washington fosse coinvolta in prima persona nell’individuazione degli obiettivi da bersagliare e potesse prendere decisioni o fare suggerimenti specifici sulle operazioni militari da implementare.

Per questo, alla notizia dell’affondamento dell’ammiraglia russa Moskva o dell’uccisione di una dozzina di generali russi da parte dell’esercito ucraino con l’aiuto sostanziale dell’intelligence americana, gli ufficiali statunitensi si sono affrettati a negare ogni coinvolgimento diretto. Tali dichiarazioni potrebbero suonare ipocrite – non serve essere dei cinici calcolatori per immaginare che, se si comunica alle truppe ucraine la posizione del centro di comandi russo sul campo, quelle lo prenderanno di mira. Tuttavia, nell’ottica del diritto internazionale, la linea sottile su cui Washington si sta cautamente muovendo fa la differenza, e per ora non è stata oltrepassata.

Illecito internazionale?

Milanovic evidenzia due casi in cui la condivisione d’informazioni potrebbe violare il diritto internazionale. Nel primo, essa sarebbe illegale in sé e per sé, poiché contraria a specifici trattati che la vietino espressamente, o perché incompatibile con certi diritti umani, come quello alla privacy. Quest’ultimo, tuttavia, difficilmente si applica al contesto attuale, dove i dati scambiati riguardano essenzialmente mezzi e risorse militari, mentre nessuna convenzione è stata infranta.

Nel secondo caso, la pratica sarebbe condannabile in quanto complice di un illecito di uno dei partner coinvolti, innanzitutto in base alla norma consuetudinaria espressa all’Art. 16 degli Articoli sulla Responsabilità dello Stato (ASR) del 2001, secondo cui:

Uno Stato che aiuti o assista un altro Stato nella commissione di un atto internazionalmente illecito da parte di quest’ultimo è internazionalmente responsabile per siffatto comportamento se:

  • quello Stato agisce così con la consapevolezza delle circostanze dell’atto internazionalmente illecito; e
  • l’atto sarebbe internazionalmente illecito se commesso da quello Stato.

A questa regola di complicità di applicazione più generale se ne aggiungono poi altre relative a specifici regimi del diritto internazionale, quali i diritti umani e il diritto umanitario (IHL) o ius in bello, ovvero l’insieme di norme più calzanti alla nostra situazione, poiché disciplinano conflitti armati internazionali e non-internazionali. La questione della complicità, tuttavia, merita un’analisi più approfondita.

Complicità

L’illecito di cui si diventa complici in uno scambio d'informazioni può essere compiuto dal fornitore o dal beneficiario. Per il primo scenario, un esempio sarebbe l’estorsione di dati attraverso la tortura, la cui proibizione costituisce verosimilmente una norma inderogabile del diritto internazionale (ius cogens). In tal caso, un Paese che, pur sapendo, chiudesse un occhio ed accettasse acriticamente le informazioni, potrebbe essere riconosciuto come responsabile sotto l’Art. 41(2) ASR, che proibisce agli Stati di fornire assistenza al mantenimento di una situazione creata dalla violazione di una norma di quel calibro. In generale, il discorso è decisamente più complicato, e la complicità del beneficiario presumibilmente richiederebbe una sua partecipazione attiva nell’assistere o sollecitare l’illecito attraverso cui il fornitore ottiene i dati.

Quel che più concerne l’attuale conflitto, tuttavia, è il secondo scenario, che richiede tre elementi. Innanzitutto, lo Stato che fornisce assistenza diventa complice di un illecito del ricevente solo se tale illecito viene effettivamente commesso. Secondo, occorre che tra la condivisione dell'intelligence e l’illecito vi sia un nesso causale consistente, che provi il ruolo sostanziale della prima. Infine, la consegna d'informazioni dev’essere accompagnata da un certo livello di colpevolezza da parte del fornitore. Quest’ultimo elemento, essendo il più soggettivo, è anche il più controverso.

La soluzione proposta da Milanovic prevede la distinzione di tre modalità di colpa per definire le responsabilità di un Paese di fronte all’Art. 16 ASR. In particolare, lo Stato che fornisce delle informazioni poi usate per compiere un illecito se ne renderebbe complice se avesse agito:

  1. con il diretto e preciso intento di facilitare tale illecito, indipendentemente dal suo livello di conoscenza delle circostanze;
  2. con l’intento indiretto di facilitarlo, qualora decidesse consapevolmente di condividere l'intelligence pur essendo praticamente certo che il beneficiario ne farà un uso proibito;
  3. con cecità intenzionale, ignorando deliberatamente delle informazioni che l’avrebbero portato ad agire con intento indiretto.

Nel contesto dell’IHL, il punto di riferimento per la questione della complicità è l’Art. 1 comune alle Convenzioni di Ginevra, che impone alle parti contraenti l’obbligo di non assistere dei terzi nelle loro violazioni del diritto umanitario. Le principali differenze rispetto all’Art. 16 ASR consisterebbero nell’estendere la complicità ad illeciti compiuti da attori non statali, e nell’allentare i requisiti di colpevolezza basandoli su una consapevole assunzione di rischio. In tal modo, uno Stato che fornisse assistenza ad un altro ignorando deliberatamente il rischio di facilitare una violazione del diritto umanitario, qualora tale violazione avesse luogo, ne diverrebbe automaticamente complice.

E quindi?

Detto ciò, fintantoché l’Ucraina si limita ad uccidere combattenti russi, la condivisione dell'intelligence non rende gli Stati Uniti complici di alcun reato. Infatti, solo se Kiev violasse lo ius in bello – come attaccando civili – grazie alle informazioni americane, Washington ne sarebbe corresponsabile. In ogni caso, l’America ha preso delle precauzioni, per esempio negando la fornitura di armi, addestramento e assistenza al Battaglione Azov, o vagliando le unità dell’esercito ucraino da supportare alla luce delle cosiddette Leahy laws – due statuti che proibiscono al Dipartimento della Difesa e al Dipartimento di Stato di dare assistenza a gruppi attendibilmente sospettati di aver commesso gravi violazioni di diritti umani.

Infine, l’Ucraina ha tutto l’interesse a mostrarsi al mondo come il belligerante che ancora rispetta lo stato di diritto. E non è un caso che gli ufficiali ucraini si siano subito affrettati a rimediare al primo segno delle finora rare potenziali violazioni del diritto umanitario attribuibili alle loro truppe.

Fonti consultate per il presente articolo

Barnes JE, Cooper H and Schmitt E, ‘U.S. Intelligence Is Helping Ukraine Kill Russian Generals, Officials Say’ The New York Times (4 May 2022) <https://www.nytimes.com/2022/05/04/us/politics/russia-generals-killed-ukraine.html> accessed 5 May 2022

Biden J, ‘Remarks by President Biden on Russia’s Unprovoked and Unjustified Attack on Ukraine’ (24 February 2022) <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/24/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/>

Cooper H, Schmitt E and Barnes JE, ‘U.S. Intelligence Helped Ukraine Strike Russian Flagship, Officials Say’ The New York Times (5 May 2022) <https://www.nytimes.com/2022/05/05/us/politics/moskva-russia-ship-ukraine-us.html>

Dilanian K and others, ‘U.S. Intel Helped Ukraine Shoot down Russian Plane Carrying Troops’ (NBC News26 April 2022) <https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-intel-helped-ukraine-protect-air-defenses-shoot-russian-plane-carry-rcna26015> accessed 27 April 2022

Gabutti M, ‘Armi All’Ucraina: Una Prospettiva Legale’ (Mondo Internazionale Post16 May 2022) <https://mondointernazionale.com/armi-allucraina-una-prospettiva-legale> accessed 19 May 2022

Harrison S, ‘The “Leahy Laws” and U.S. Assistance to Ukraine’ (Just Security9 May 2022) <https://www.justsecurity.org/81416/the-leahy-laws-and-u-s-assistance-to-ukraine/> accessed 19 May 2022

Limes Rivista Italiana di Geopolitica, ‘Ucraina, l’America Entra in Guerra’ (www.youtube.com6 May 2022) <https://www.youtube.com/watch?v=lKgni10V1_k>

Milanovic M, ‘Intelligence Sharing in Multinational Military Operations and Complicity under International Law’ (2021) 97 International Law Studies 1269 <https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2985&context=ils>

——, ‘The International Law of Intelligence Sharing in Multinational Military Operations: A Primer’ (EJIL: Talk!21 October 2021) <https://www.ejiltalk.org/the-international-law-of-intelligence-sharing-in-multinational-military-operations-a-primer/> accessed 6 February 2022

——, ‘The International Law of Intelligence Sharing in Multinational Military Operations: Framing Complicity’ (EJIL: Talk!22 October 2021) <https://www.ejiltalk.org/the-international-law-of-intelligence-sharing-in-multinational-military-operations-framing-complicity/> accessed 19 May 2022

——, ‘The International Law of Intelligence Sharing in Multinational Military Operations: State Fault in Complicity’ (EJIL: Talk!25 October 2021) <https://www.ejiltalk.org/the-international-law-of-intelligence-sharing-in-multinational-military-operations-state-fault-in-complicity/> accessed 19 May 2022

——, ‘The International Law of Intelligence Sharing in Multinational Military Operations: Concluding Thoughts’ (EJIL: Talk!26 October 2021) <https://www.ejiltalk.org/the-international-law-of-intelligence-sharing-in-multinational-military-operations-concluding-thoughts/> accessed 19 May 2022

——, ‘The United States and Allies Sharing Intelligence with Ukraine’ (EJIL: Talk!9 May 2022) <https://www.ejiltalk.org/the-united-states-and-allies-sharing-intelligence-with-ukraine/> accessed 19 May 2022

Moynihan H, ‘Aiding and Assisting: Challenges in Armed Conflict and Counterterrorism Aiding and Assisting: Challenges in Armed Conflict and Counterterrorism’ (Chatham House 2016) <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-11-11-aiding-assisting-challenges-armed-conflict-moynihan.pdf> accessed 13 May 2022

Wentker A, ‘At War: When Do States Supporting Ukraine or Russia Become Parties to the Conflict and What Would That Mean?’ (EJIL: Talk!14 March 2022) <https://www.ejiltalk.org/at-war-when-do-states-supporting-ukraine-or-russia-become-parties-to-the-conflict-and-what-would-that-mean/>

Convenzioni di Ginevra 1949

H.R.2471 - Consolidated Appropriations Act, 2022 2022

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L'Autore

Matteo Gabutti

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Matteo Gabutti è uno studente classe 2000 originario della provincia di Torino. Nel capoluogo piemontese ha frequentato il Liceo classico Massimo D'Azeglio, per poi conseguire anche il diploma di scuola superiore statunitense presso la prestigiosa Phillips Academy di Andover (Massachusetts). Dopo aver conseguito la laurea in International Relations and Diplomatic Affairs presso l'Università di Bologna, al momento sta conseguendo il master in International Governance and Diplomacy offerto alla Paris School of International Affairs di SciencesPo. All'interno di Mondo Internazionale ricopre il ruolo di autore per l'area tematica Legge e Società, oltre a contribuire frequentemente alla stesura di articoli per il periodico geopolitico Kosmos.

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Matteo Gabutti is a graduate student born in 2000 in the province of Turin. In the Piedmont capital he has attended Liceo Massimo D'Azeglio, a secondary school specializing in classical studies, after which he also graduated from Phillips Academy Andover (MA), one of the most prestigious preparatory schools in the U.S. After his bachelor's in International Relations and Diplomatic Affairs at the University of Bologna, he is currently pursuing a master's in International Governance and Diplomacy at SciencesPo's Paris School of International Affairs. He works with Mondo Internazionale as an author for the thematic area of Law and Society, and he is a frequent contributor for the geopolitical journal Kosmos.

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