Street Art

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  Redazione
  23 February 2021
  4 minutes, 35 seconds

Sempre più spesso negli ultimi anni camminando tra i vicoli delle città metropolitane, ma non di meno tra quelli delle piccole città di provincia o ancora semplicemente aspettando l’arrivo di un treno, non si può non notare come il fenomeno della Street Art si sia saputo conquistare il suo gruppo di seguaci, attirando l’attenzione dei più giovani e trovando spesso consenso anche da parte del “pubblico” occasionale più anziano.

La Street Art, chiamata anche arte urbana, prende forma negli spazi di dominio pubblico come muri, strade, stazioni. Un tempo veniva considerata come un puro e basso atto di vandalismo, oggi viene esaltata come forma d’arte capace di trasmettere emozioni forti e spesso caratterizzata anche da un temperamento radicale nel messaggio che mira a trasmettere. "Le opere sono il frutto della spontanea reazione sociale a bisogni e ideali altrimenti inespressi. Molto spesso i temi che contraddistinguono le opere sono caratterizzati da un collegamento col territorio: si pensi a molti lavori di Bansky, così come ai murales di Jorit a Napoli o al Nido di vespe di Lucamaleonte dove l’opera riprende il titolo dall’appellativo che i nazisti vollero riservare al quartiere periferico romano dove si riteneva fossero nascosti partigiani ed ebrei."
La Street Art comunica, diverte e abbellisce. Difatti, oggi, è talvolta utilizzata come metodo di riqualificazione urbana.

… e quali sono le norme giuridiche che disciplinano tale forma artistica?

Quale primo assunto non si può che rilevare come, in Italia, la disciplina di tale fenomeno non sia inquadrata e regolamentata chiaramente.

L’art.1 della Legge sul Diritto d’Autore n.633/1941 vuole tutelare le opere dell’ingegno aventi carattere creativo, appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; questo in conformità del principio garante della libertà di espressione sancito dall’art.21 della nostra Carta Costituzionale. Tuttavia quanto affermato non è così pacifico e, difatti, potrebbe presentare dei profili di criticità, soprattutto quando si tratta della tutela della proprietà privata, garantita dall’art. 42, comma 2, della Costituzione. Se l’opera è priva dell’autorizzazione del proprietario del bene sul quale quest’ultima è stata realizzata, si potrebbero integrare i reati di “Deturpamento e Imbrattamento di cose altrui” (art. 639 c.p.) o diDanneggiamento” (art. 635 c.p.) anche penalmente perseguibili.

Connubio tra Street Art e Diritto d’autore

Stando al dettato dell’art.1 di cui sopra, è importante sottolineare come, eccezionalmente, la tutela del diritto d’autore delle opere urbane sia subordinata al carattere creativo della stessa, quindi gli elementi essenziali sono l’originalità e la novità dell’opera. Non si ravvisa tra questi il carattere della liceità. Pertanto in conformità della normativa italiana la Street Art, da intendersi come arte figurativa, è tutelata dal diritto d’autore, sia per quanto concerne il “diritto morale” ossia il riconoscimento della paternità dell’opera all’artista che l’abbia realizzata, che si lega inevitabilmente al diritto della personalità, e sia per quanto riguarda il “diritto patrimoniale” che attiene all’utilizzo economico dell’opera creata. È da intendersi come autore chiunque sia indicato come tale (art. 8 Legge sul Diritto d’Autore).

Street Art e diritto di proprietà

Come dicevamo prima in Italia non c’è una normativa specifica sul tema, a differenza ad esempio degli States dove esiste il VARA, ossia il Visual Artistics Rights Act, il quale stabilisce che, nel caso in cui l’opera sia rimovibile dal supporto, il proprietario dell’immobile abbia l’obbligo di comunicare all’autore la volontà di distruggere il muro dove l’opera è stata realizzata; diversamente, qualora l’opera non possa essere rimossa, quest’ultima non potrà in alcun modo essere rovinata. In Italia invece, a tentare di rispondere a questa complessa problematica, sono gli interventi giurisprudenziali. Riportiamo, ad esempio un caso in cui il Tribunale di Milano ha assolto l’artista di un’opera urbana, l'artista Manu Invisble, su di un edificio pubblico per il reato di cui all’art. 639, comma 2, c.p., assoluzione confermata poi con sentenza della Corte di Cassazione. Il Tribunale altresì non solo ha scongiurato l’esistenza del reato ma ha conferito all’opera valore artistico. In senso diametralmente opposto, lo stesso Tribunale, in una sentenza del settembre 2018, ha sancito che "Solo il proprietario è legittimato a decidere quale sia l’aspetto estetico del bene", e pertanto "qualsiasi alterazione della nettezza e dell’estetica stabilita dal proprietario lede tale diritto e comporta un danno al patrimonio di quest’ultimo". In questo caso il giudice ha voluto specificare come il diritto di manifestazione del pensiero non possa in ogni caso superare i limiti previsti per il rispetto del diritto di proprietà.

E ancora, la Sezione specializzata del Tribunale di Milano, con ordinanza del 15 gennaio 2019, ha evidenziato come la Street Art risulti caratterizzata dalla realizzazione in un luogo pubblico di un’opera, che implicando in sé la pubblica e libera esposizione della stessa, potrebbe giocare a discapito di un’eventuale tutela autoriale.

In conclusione

Come possiamo notare, sul tema c’è parecchia confusione, e molti giuristi sollevano ancora un’altra prospettiva d’inquadramento della fattispecie, interrogandosi sulla possibilità di immaginare che queste opere siano di coloro che le vivono e che vivono nell’ambito sociale e locale in cui esse sono collocate, e che, dunque, tali opere possano essere considerate quali beni comuni. Beni comuni nel senso che non sono né beni privati né beni pubblici, che sfuggono alle canoniche regole proprietarie. Questa potrebbe essere una valida soluzione, d’altronde l’arte è di tutti!

Fonti consultate:

- https://www.artribune.com/prof...

- https://www.diritto.it/la-tute...

- https://www.blasivalliniavvoca...

https://unsplash.com/it/foto/g...


a cura di Sonia Todisco 

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