La giustizia e il sistema penitenziario minorile - in ambito internazionale, europeo e italiano

  RAISE
  Rebecca Scaglia
  31 August 2020
  4 minutes, 26 seconds

Il concetto legale di “minore età” è relativamente nuovo, così come quello di “infanzia”. Grazie a Marx, a Freud e alla dottrina sociale della Chiesa, infatti, alla fine del XIX secolo si affermò nell’Occidente la consapevolezza della particolare condizione di bambino.

In quel periodo storico nel mondo anglosassone vennero istituiti i primi organi giudiziari per minorenni: la prima Corte penale per minorenni nacque in Illinois nel 1899.

La giustizia si sensibilizzò e cominciò a comprendere che il trattamento dei più giovani non poteva essere equiparato a quello degli adulti. Con la teoria dei diritti umani, tale sensibilizzazione si diffuse tanto da raggiungere portata internazionale. L’apice dell’internazionalizzazione si ebbe con le cd. Regole di Pechino, trenta articoli riguardanti le regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile. Il documento – giuridicamente non vincolante – venne approvato dalle Nazioni Unite nel 1985.

I principi in materia penale sostanziale e processuale della risoluzione determinarono:

La fissazione ad un limite non troppo basso dell’età della responsabilità penale;

  • Professionisti qualificati e specializzati;
  • Garanzie procedurali di base;
  • La tutela della vita privata.

Un altro passo in avanti sul piano internazionale fu la Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo del 1989 – questa giuridicamente vincolante. Il documento stabilì che:

  • nessun fanciullo può essere soggetto a punizioni crudeli o degradanti;
  • né la pena capitale né l’ergastolo senza possibilità di rilascio possono essere applicati ai minorenni;
  • salvo l’interesse superiore del fanciullo, il giovane privato della libertà deve essere separato dagli adulti;
  • il giovane ha il diritto di mantenere il contatto con la propria famiglia;
  • la finalità delle misure deve essere educativa;

La Convenzione prevede un sistema di controllo concreto dei diritti del bambino: il Comitato sui diritti del fanciullo ha il compito di analizzare i rapporti periodici degli Stati aderenti.

Nell’Unione Europea è stato riconosciuto l’obiettivo di garantire un processo penale equo per i minori in tutti gli Stati membri. La direttiva 2016/800/UE ha sancito l’irrinunciabilità del diritto all’aiuto legale per la difesa di un minore, l’ultima ratio della privazione della libertà del minore e la detenzione del minore separata dagli adulti. La direttiva prevede inoltre il diritto del minore a essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale o da altro adulto idoneo in ogni fase del procedimento, il diritto alla tutela della sua privacy e la formazione specifica per tutti i professionisti coinvolti nell’amministrazione della giustizia minorile.

La relatrice Caterina Chinnici ha dichiarato che "il risultato ottenuto – a livello europeo – rispecchia in modo significativo l'esperienza italiana in questo campo.” In Italia molti dei diritti atti a rendere il processo minorile equo erano già stati sanciti dal D.P.R. 448/1988. I principi ispiratori di tale decreto, infatti, furono il principio di adeguatezza, di minima offensività, di destigmatizzazione e di residualità della detenzione.

Nel decreto s’incoraggia l’utilizzo di misure cautelari per l’imputato minorenne durante il procedimento. Sono tassative: le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità, la custodia cautelare – e di misure di sicurezza per il minore non imputabile – libertà vigilata e riformatorio giudiziario.

Il giudice può anche fare ricorso, quando lo ritenga, alle sanzioni sostitutive di semidetenzione e libertà controllata.

Il giudice può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova dell’imputato quando ritenga di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova stessa.

Il minorenne autore di reato può infine essere prosciolto per:

  • Non luogo a procedere per non imputabilità per i soggetti minori di quattordici anni;
  • Non luogo a procedere per non imputabilità per incapacità di intendere e di volere, immaturità;
  • Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;
  • Perdono giudiziale: il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio o dal pronunciare condanna quando si presume che il minorenne si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Un vero e proprio Ordinamento penitenziario minorile, però, è stato istituito soltanto con il d.lgs. 121/2018 – in applicazione della direttiva 2016/800/UE, nonostante lo si attendesse dal 1975.

L’Ordinamento penitenziario minorile deve tendere all'educazione del minorenne e a prevenire la commissione di ulteriori reati. Inoltre, devono essere favoriti percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato.

Per raggiungere questi obiettivi, è stata promossa l’implementazione delle misure alternative – ora misure penali di comunità – e sono state definite le condizioni di estensione della disciplina in oggetto ai giovani adulti.

Sono necessarie camere di pernottamento da massimo quattro persone e la separazione dei minorenni dai giovani adulti. La permanenza dei detenuti all’area aperta è garantita per almeno quattro ore al giorno.

Il detenuto ha diritto ad effettuare otto colloqui visivi mensili e due o tre colloqui telefonici settimanali di venti minuti ciascuno, ma possono essere consentite visite prolungate – anche quattro al mese – con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo, di durata predeterminata. La detenzione deve avere luogo nel territorio d’appartenenza del giovane.

È importante trovare un equilibrio tra la responsabilità del crimine e la vulnerabilità dei minori. Non in tutto il mondo, però, questo equilibrio è stato raggiunto: negli USA i giovani vengono trattati alla stregua degli adulti, nonostante negli ultimi anni quasi la metà degli Stati abbia fatto progressi nella giustizia minorile. Nella maggior parte degli stati orientali e africani, invece, la strada è ancora lunga.

Fonti liberamente consultabili:

- https://www.giustizia.it/giustizia/it/homepage.page

- https://europa.eu/european-union/index_it

- https://unric.org/it/


A cura di Rebecca Scaglia

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