L'Iniziativa dei Cittadini Europei

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  Irene Boggio
  18 March 2021
  5 minutes, 55 seconds

In quanti, tra i cittadini dell’Unione Europea, sono consapevoli di possedere non soltanto la cittadinanza del proprio paese d’origine, ma anche la cittadinanza europea? Quanti sono a conoscenza dei diritti che la seconda conferisce ai suoi possessori? E, a proposito di diritti, quanti sono consapevoli di avere diritto a sollecitare la Commissione Europea a presentare una proposta di atto giuridico attraverso lo strumento dell’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE)?

Secondo l’Eurobarometro Flash 485, pubblicato nel luglio 2020, il 91% dei cittadini europei trova familiare l’espressione “cittadino dell’Unione Europea”, ma solo il 65% dice di sapere cosa significhi. Al contempo, sul fronte dei diritti conferiti dalla cittadinanza europea, in media l’81% dei cittadini è in grado di distinguerli correttamente, ma la percentuale si abbassa fino al 75% quando a essere testata è la consapevolezza dei cittadini riguardo al diritto di iniziativa – il diritto, in effetti, di cui meno cittadini dimostrano di essere a conoscenza. Piuttosto interessanti sono anche i dati disaggregati in base al paese di provenienza dei rispondenti: l’Italia, a pari merito con la Lituania, è il paese i cui cittadini dimostrano la più scarsa conoscenza dei diritti discendenti dalla cittadinanza europea (risponde correttamente, in media, il 75% degli intervistati).

Insomma: tra i cittadini europei sembra permanere una certa confusione riguardo al contenuto e alle implicazioni della cittadinanza europea. In particolare, il diritto di sollecitare l’adozione di un atto giuridico attraverso lo strumento dell’ICE resta sconosciuto a circa un quarto dei suoi beneficiari, nonostante ricorra, nel 2022, il decimo anniversario dalla presentazione della prima iniziativa.

L’Iniziativa dei Cittadini Europei, infatti, è stata introdotta dal Trattato di Lisbona (attuale art. 11 par. 4 TUE), ma il regolamento che, conformemente al dettato del Trattato (art. 24 par. 1 TFUE), ha definito le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di iniziative è stato approvato soltanto nel 2011 (Regolamento 211/2011), per poi entrare in vigore nel 2012. Proprio al 2012 risalgono quindi le prime iniziative presentate alla Commissione Europea. Oggi l’ICE trova la propria base giuridica negli articoli 11, par. 4, TUE e 24, par. 1, TFUE, ed è normata dal regolamento 2019/788, che abroga il precedente regolamento 211/2011 e si applica dal 1 gennaio 2020. Il nuovo regolamento ha riformato il funzionamento dello strumento, in cui molti avevano riscontrato criticità, semplificando e snellendo le procedure per agevolare i cittadini nell’esercizio del diritto.

Ma di che si tratta, in concreto? L’art. 11, par. 4, TUE recita: “Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione Europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati”. Prima il regolamento 211/2011 e poi quello attualmente vigente, il 788 del 2019, hanno poi stabilito procedure e modalità di presentazione delle iniziative – oltre a precisare il numero minimo di Stati da cui è necessario provengano i firmatari dell’ICE (7) e il numero minimo di firmatari per Stato membro. Concretamente, per fruire del diritto d’iniziativa è oggi necessario, innanzitutto, costituire un comitato organizzativo, cosiddetto “comitato dei cittadini”, che si compone di un minimo di 7 persone, residenti in almeno 7 Stati membri differenti. Il comitato dei cittadini deve quindi presentare domanda alla Commissione di registrazione dell’iniziativa, previa presentazione di un documento recante tutte le informazioni necessarie (tra cui la base giuridica dell’atto che la Commissione dovesse decidere di proporre al Parlamento e al Consiglio in forza dell’iniziativa e i finanziamenti ricevuti). La Commissione è tenuta a decidere sull’ammissibilità dell’iniziativa entro due mesi e, solo nel caso in cui l’iniziativa venga registrata, il comitato dei cittadini può poi dare il via alla raccolta delle dichiarazioni di sostegno, in forma cartacea o online. Perché l’iniziativa abbia successo e possa raggiungere la Commissione è necessario che gli organizzatori raccolgano almeno un milione di firme (raggiungendo il numero minimo di dichiarazioni di sostegno, stabilito dal regolamento, in almeno 7 Stati) in un massimo di 12 mesi. Nel caso in cui la raccolta si svolga online, il sistema utilizzato deve essere certificato dalle competenti autorità nazionali (certificazione che è stata e resta una delle principali fonti di criticità di natura tecnica dello strumento), così come le dichiarazioni di sostegno raccolte. In caso di successo, sinora verificatosi 6 volte[1] (su un totale di 76 iniziative registrate), l’ICE viene presentata alla Commissione, che è quindi tenuta ad adottare, entro 6 mesi, una risposta formale in cui venga chiarito quali azioni saranno intraprese, in caso ne vengano intraprese, e perché. L’istituto dell’ICE, infatti, non intacca in alcun modo il diritto esclusivo d’iniziativa legislativa posto in capo alla Commissione, che non è tenuta, in caso di successo dell’iniziativa, ad avanzare una proposta di atto legislativo.

L’ICE costituisce un importante strumento di democrazia partecipativa (nonostante presenti alcuni elementi di somiglianza rispetto a istituti di democrazia diretta, quali la legge d’iniziativa popolare e il referendum), veicolo di coinvolgimento dei cittadini europei nella vita democratica dell’Unione, di agevolazione di un dibattito paneuropeo sui temi più cari ai cittadini stessi (e, in questo senso, utile alla costruzione di una sfera pubblica europea e di una democrazia realmente transnazionale) e di rafforzamento della legittimità democratica dell’Unione e delle sue istituzioni. Nonostante ciò, sono diverse le criticità che negli anni sono state individuate nello strumento, a cominciare dal carattere tendenzialmente generico delle iniziative, che le avvicina alla petizione o all’appello alle istituzioni molto più che alle bozze di legge. Il tempo mostrerà se la riforma recentemente introdotta dal regolamento 2019/788 sarà sufficiente a rendere l’ICE più accessibile e incisiva, così che attraverso di essa i cittadini europei possano realmente influire sul processo decisionale europeo e la loro domanda di partecipazione non resti disattesa.

[1] Right2Water, One of Us, Stop Vivisection, Ban Glyphosate, Minority SafePack - un milione di firme per la diversità in Europa e End the Cage Age. Ulteriori informazioni in merito a ciascuna di esse sono disponibili presso: https://europa.eu/citizens-initiative/_it

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Irene Boggio

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