La questione ucraina - Invasione

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  Matteo Gabutti
  14 March 2022
  7 minutes, 41 seconds

Dopo l’annessione ‘senza colpo ferire’ della Crimea ed otto anni di crisi nella regione del Donbass, la guerra è tornata a calcare il suolo europeo. Il 24 febbraio 2022 sembra destinata a divenire una data storica, secondo alcuni un possibile 11 settembre per il vecchio continente, per la portata delle conseguenze immediate e sul lungo termine suscitate da quella che si è rivelata un’autentica invasione. La mossa del Cremlino e le reazioni che l’hanno accompagnata, infatti – dal riarmo della Germania all'ordine di grandezza delle sanzioni imposte contro la Russia –, hanno il potenziale, a tratti già realizzato, di cambiare paradigmi politici, economici e legali.

Uno dei cambiamenti più paventati sarebbe la reinterpretazione della proibizione dell’uso della forza, principio cardine del diritto internazionale post-1945 consacrato nell’Art. 2(4) dello Statuto delle Nazioni Unite. La risposta quasi unanime da parte della comunità internazionale a condanna dell’intervento militare russo screditerebbe, almeno in parte, questo timore. Considerando che persino Putin ha cercato di addurre delle giustificazioni legali nel discorso che ha inaugurato lo sforzo bellico, si potrebbe sostenere che il diritto internazionale non sia stato del tutto esautorato, ma mantenga invece un valore quantomeno nominale.

Pertanto, in questo articolo andremo ad analizzare l’invasione dell’Ucraina da una prospettiva legale, con riferimento allo ius ad bellum, ovvero le norme e princìpi che regolano la legittimità del ricorso all’uso della forza armata nelle relazioni internazionali.



E allora le foibe?

L’attacco sferrato dalla Russia calpesta platealmente l’obbligo di astenersi dall’uso della forza e di rispettare la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, espresso nel già citato Art. 2(4), ribadito nell’Atto finale di Helsinki del 1975, e ancora nel memorandum di Budapest del 1994.

A mo’ di premessa delle giustificazioni addotte, il discorso di Putin fa riferimento ad una serie di violazioni del diritto internazionale imputabili all’Occidente. Nel delineare il contesto in cui la presente “operazione militare speciale” si andrebbe a collocare, infatti, il Presidente russo rievoca gli interventi militari delle potenze atlantiche in Kosovo, Iraq, Libia e Siria. Come riconosciuto dal Professor Marko Milanovic, queste critiche non sono senza impatto, poiché le suddette violazioni, a prescindere che siano unanimemente riconosciute come tali, hanno eroso alcuni obblighi dello Statuto dell’ONU, e rendono meno persuasive le istanze occidentali contro la Russia. D’altro canto, queste argomentazioni mancano di sostanza morale e costituiscono un esempio di benaltrismo, ovvero un escamotage per eludere delle critiche focalizzandosi su altre simili. È chiaro che l’ottica del “c’è ben altro” non ha alcun valore legale, a meno di non sostituire i princìpi fondanti dello Statuto dell’ONU con la logica dell’equilibrio di potere menzionata in un precedente articolo.



Autodifesa individuale

Una giustificazione legale più valida appare quella della legittima difesa, diritto consuetudinario codificato nell’Art. 51 dello Statuto dell’ONU, nonché l’eccezione alla proibizione dell’uso della forza più usata ed abusata. In effetti, nel suo discorso, Putin identifica la “politica di contenimento della Russia” da parte degli Stati Uniti ed alleati – espansione orientale della NATO, l’introduzione di armi sofisticate in Ucraina, l’accusa di controllo occidentale sui “neo-nazisti” ucraini… – con “una questione di vita o di morte” che richiede una risposta pronta e risoluta.

Stando all’interpretazione più diffusa dell’Art. 51, uno Stato è autorizzato a ricorrere all’uso della forza per difendersi da un “attacco armato,” sia esso in corso o imminente. Proprio il concetto di imminenza, tuttavia, presenta delle problematicità, essendo aperto a letture più restrittive o più espansive. Nel caso presente, la visione della Russia, che profetizza una minaccia esistenziale senza alcun attacco armato certo o prossimo all’orizzonte, sembra così ampia da risultare insostenibile. Quella del Cremlino pare dunque una proposta di autodifesa preventiva (preemptive self-defence) incompatibile con i criteri di necessità e proporzionalità che la legittimerebbero. È infatti assai controverso sostenere che l’uso della forza fosse l’unico modo per risolvere la questione ucraina. Inoltre, la portata dell’invasione russa oltrepassa qualunque ragionevole limite di proporzionalità, anche se Kiev avesse effettivamente lanciato un attacco armato contro Mosca.



Autodifesa collettiva

Gli stessi criteri di necessità e proporzionalità escludono anche la possibilità di appellarsi alla legittima difesa collettiva a protezione delle Repubbliche Popolari di Donec'k e Luhans’k. Ad erodere ulteriormente questa giustificazione, inoltre, vi è la questione della statualità delle autoproclamatesi Repubbliche. Delle difficoltà nel concedere il diritto all’autodeterminazione, o addirittura alla remedial secession, alle etnie russofone del Donbass si è già discusso nel precedente articolo. Il loro riconoscimento da parte di Mosca non ha alcun effetto sullo status degli oblast' ribelli dal punto di vista del diritto internazionale. Ad oggi, dunque, poiché mancano dei requisiti fondamentali – come l’effettivo controllo del territorio –, le Repubbliche Popolari non sono considerabili come Stati, e pertanto non possono richiedere assistenza alla Russia. Il soccorso di quest’ultima ai separatisti, perciò, è in violazione non solo della proibizione dell’uso della forza, ma anche del principio di non-intervento negli affari interni di un altro Stato.



Intervento umanitario e ideologico

Oltre all’autodifesa, il discordo di Putin fa riferimento ad una sorta di intervento umanitario, dal momento che accusa il governo di Kiev di essersi macchiato di crimini violenti contro i civili e addirittura di genocidio in Donbass. Mentre l’ultima imputazione pare infondata, è vero che ad entrambi gli schieramenti della crisi in Ucraina Orientale sono state attribuite numerose atrocità.

Gli interventi umanitari rimangono ad oggi fortemente controversi, così come l’idea della “responsabilità di proteggere” (R2P) popolazioni oppresse. In generale, l’opinione maggioritaria considererebbe questo tipo di intervento come proibito dal diritto internazionale, e la legittimità della R2P come soggetta all’autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU agente in conformità con il Capitolo VII dello Statuto. In ogni caso, ancora una volta, la presente invasione rimane eccessiva per non essere considerata altro che un’aggressione ai danni dell’Ucraina.

Ha inoltre ottenuto una certa risonanza lo scopo dichiarato dell’attacco, ovvero la “demilitarizzazione e denazificazione dell’Ucraina.” Il ruolo di formazioni paramilitari ucraine di estrema destra nella crisi del Donbass, e più in generale quello di gruppi ultranazionalisti nel Paese, sembrerebbe dare una qualche sostanza alle parole di Putin. Tuttavia, la retorica del genocidio e della lotta al nazismo adottata dal Cremlino è stata generalmente condannata come una distorsione del contesto ucraino attuale e storico. Il tentativo propagandistico di Mosca di rievocare la Grande Guerra Patriottica – come è conosciuto il conflitto sul fronte orientale della Seconda Guerra Mondiale nella storiografia russa – e di giustificare l’invasione come una lotta contro il male assoluto screditando il nemico, infatti, risulta poco credibile. Se non altro perché dipinge come nazista uno Stato il cui Presidente, Volodymyr Zelensky, è ebreo. In ogni caso, come affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia in Nicaragua, un “intervento ideologico” costituirebbe “un’innovazione straordinaria” per il diritto internazionale. Appare dunque inverosimile che l’appello alla “denazificazione” abbia alcun mordente come argomentazione legale per giustificare l’invasione.

Fonti consultate per il presente articolo

Cohen J, ‘Ukraine’s Got a Real Problem with Far-Right Violence (and No, RT Didn’t Write This Headline)’ (Atlantic Council20 June 2018) <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-s-got-a-real-problem-with-far-right-violence-and-no-rt-didn-t-write-this-headline/> accessed 14 September 2022

Enciclopedia Treccani, ‘Legittima Difesa. Diritto Internazionale’ (Treccani) <https://www.treccani.it/enciclopedia/legittima-difesa-diritto-internazionale/> accessed 14 September 2022

Fondation Robert Schuman, ‘Russia, Ukraine and International Law’ (Fondation Robert Schuman21 February 2022) <https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0623-russia-ukraine-and-international-law> accessed 14 September 2022

Franco A, ‘Storia Del Nazionalismo in Ucraina, Seconda Parte’ (Limes17 March 2014) <http://www.limesonline.com/storia-del-nazionalismo-in-ucraina-seconda-parte/57779> accessed 14 September 2022

Janik R, ‘Putin’s War against Ukraine: Mocking International Law’ (EJIL: Talk!28 February 2022) <https://www.ejiltalk.org/putins-war-against-ukraine-mocking-international-law/> accessed 14 September 2022

Krisch N, ‘After Hegemony: The Law on the Use of Force and the Ukraine Crisis’ (EJIL: Talk!2 March 2022) <https://www.ejiltalk.org/after-hegemony-the-law-on-the-use-of-force-and-the-ukraine-crisis/> accessed 14 September 2022

Milanovic M, ‘What Is Russia’s Legal Justification for Using Force against Ukraine?’ (EJIL: Talk!24 February 2022) <https://www.ejiltalk.org/what-is-russias-legal-justification-for-using-force-against-ukraine/> accessed 14 September 2022

OSCE, ‘Atto Finale Di Helsinki’ <https://www.osce.org/it/mc/39504> accessed 14 September 2022

Putin V, ‘Putin’s Declaration of War on Ukraine’ (24 February 2022) <https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine> accessed 14 September 2022

——, ‘Il Discorso Di Putin Del 24 Febbraio 2022’ <https://gianfrancoamato.it/il-discorso-di-putin-del-24-febbraio-2022/> accessed 14 September 2022

RULAC Geneva Academy, ‘Non-International Armed Conflicts in Ukraine’ (www.rulac.org2022) <https://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-ukraine#collapse3accord> accessed 14 September 2022

Storie di Geopolitica, ‘Facciamo Chiarezza Sull’Estrema Destra in Ucraina’ (Spotify8 March 2022) <https://open.spotify.com/episode/5jE7Um88995h333duBUJ9i?si=veGLY0VlTIOxjxU7q8dv0w&nd=1> accessed 14 September 2022

Treisman R, ‘Putin’s Claim of Fighting against Ukraine “Neo-Nazis” Distorts History, Scholars Say’ NPR (1 March 2022) <https://www.npr.org/2022/03/01/1083677765/putin-denazify-ukraine-russia-history?t=1646225592116?t=1646225592116> accessed 14 September 2022

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Wilmshurst E, ‘Ukraine: Debunking Russia’s Legal Justifications’ (Chatham House – International Affairs Think Tank24 February 2022) <https://www.chathamhouse.org/2022/02/ukraine-debunking-russias-legal-justifications> accessed 14 September 2022

Wuerth I, ‘International Law and the Russian Invasion of Ukraine’ (Lawfare25 February 2022) <https://www.lawfareblog.com/international-law-and-russian-invasion-ukraine> accessed 14 September 2022

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L'Autore

Matteo Gabutti

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Matteo Gabutti è uno studente classe 2000 originario della provincia di Torino. Nel capoluogo piemontese ha frequentato il Liceo classico Massimo D'Azeglio, per poi conseguire anche il diploma di scuola superiore statunitense presso la prestigiosa Phillips Academy di Andover (Massachusetts). Dopo aver conseguito la laurea in International Relations and Diplomatic Affairs presso l'Università di Bologna, al momento sta conseguendo il master in International Governance and Diplomacy offerto alla Paris School of International Affairs di SciencesPo. All'interno di Mondo Internazionale ricopre il ruolo di autore per l'area tematica Legge e Società, oltre a contribuire frequentemente alla stesura di articoli per il periodico geopolitico Kosmos.

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Matteo Gabutti is a graduate student born in 2000 in the province of Turin. In the Piedmont capital he has attended Liceo Massimo D'Azeglio, a secondary school specializing in classical studies, after which he also graduated from Phillips Academy Andover (MA), one of the most prestigious preparatory schools in the U.S. After his bachelor's in International Relations and Diplomatic Affairs at the University of Bologna, he is currently pursuing a master's in International Governance and Diplomacy at SciencesPo's Paris School of International Affaris. He works with Mondo Internazionale as an author for the thematic area of Law and Society, and he is a frequent contributor for the geopolitical journal Kosmos.

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