La nuova Procura europea

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  Redazione
  26 June 2021
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Il 12 ottobre 2017 (1), il Consiglio dell’Unione Europea adotta il regolamento n. 1939 del 2017, che istituisce la European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (2), ossia l’Autorità indipendente e decentralizzata preposta a indagare e perseguire i reati finanziari commessi a danno dell’Unione, tra cui frode, corruzione, riciclaggio di danaro, appropriazione indebita di fondi europei ed evasione fiscale transnazionale. L’adozione del regolamento era stata fortemente voluta da parte di 20 Stati membri dell’UE (3), desiderosi di instaurare una cooperazione rafforzata in materia giudiziaria.

I reati di competenza della EPPO, per come sopra indicati, sono le fattispecie definite c.d. PIF offences ai sensi della Direttiva UE n. 1371/2017 emanata nel luglio 2017 (4), la quale fornisce una lista dei crimini che offendono gli interessi finanziari dell’Unione (tra cui, si ribadisce, frode finanziaria, corruzione e appropriazione indebita).

Pertanto, da ciò si evince che la competenza della EPPO si fonda esclusivamente sui delitti che offendono gli interessi finanziari dell’Unione; per gli altri crimini invece restano competenti le Autorità nazionali.

Vi è poi un ulteriore limite di competenza della Procura europea: se il reato comporta un danno patrimoniale di un ammontare inferiore ai 10 mila euro, l’azione della EPPO è attivabile solo qualora il caso presenti delle ripercussioni sugli interessi dell’Unione, oppure quando i responsabili del delitto sono funzionari, agenti o membri delle istituzioni europee (5).

Inoltre, i reati perseguibili da parte della Procura europea – ai sensi dell’art. 23 del regolamento istitutivo (6) – sono quelli, rispettivamente, commessi del tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri; commessi da un cittadino di uno Stato membro (a condizione che lo Stato sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio); o, ancora, commessi al di fuori dei territori degli Stati membri da parte di una persona che, al momento del reato, era soggetta al regime applicabile (a condizione che lo Stato sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio).

In particolare, l’attivazione della Procura europea è finalizzata a sopperire alle fisiologiche lacune che le normative dei singoli Stati membri presentano in relazione all’attività di indagine e promozione dell'azione penale su determinati reati.

Si tenga conto, infatti, che l’azione investigativa delle Procure nazionali incontra il limite invalicabile della competenza territoriale, cosicché molte indagini devono arrestarsi se il crimine non risulta di competenza della Procura nazionale.

Alla luce di ciò, è evidente quindi che l’instaurazione della EPPO segna una tappa fondamentale nell’integrazione europea e nell’azione dell’Unione nel combattere i delitti più insidiosi che vengono commessi sui territori degli Stati membri e che presentano, tra l’altro, dei collegamenti tra i diversi Stati; si tratta infatti della prima Procura sovranazionale con poteri di indagine e di azione penale.

L’ufficio è nato grazie all’azione di cooperazione rafforzata, prevista dall’art. 86 TFUE (7), il quale permette a un numero minimo di 9 Stati membri di avviare una cooperazione in un determinato ambito pur senza il coinvolgimento dei Paesi non aderenti (8).

L’azione della EPPO deve svolgersi nel rispetto del requisito indipendenza: i procuratori europei, infatti, agiscono nell’interesse esclusivo dell’Unione, senza interferenze o direttive provenienti dai singoli Stati membri (9).

La struttura della EPPO prevede due livelli: un primo livello, definito "livello centrale”, è composto dal procuratore capo, dal direttore amministrativo e da 22 procuratori europei provenienti dai rispettivi 22 Paesi fondatori, i quali restano in carica per 6 anni con la possibilità di una proroga del mandato per un periodo pari a 3 anni. Il procuratore capo e i 22 procuratori compongono il Collegio dei Procuratori (10).

Il secondo livello, chiamato "livello decentrato”, è composto dai procuratori europei delegati nei 22 Paesi membri, i quali agiscono a livello nazionale ma indipendentemente dagli interessi dei singoli Stati. I procuratori delegati operano secondo le direttive e il controllo del livello centrale (11).

Inoltre, è prevista la possibilità di istituire le Camere Permanenti, aventi il compito di monitorare le indagini condotte dai procuratori europei delegati e in particolare per quanto concerne i reati transnazionali.

L’Ufficio ha sede in Lussemburgo, e nell’ottobre 2019 è stata nominata come primo procuratore capo europeo la rumena Laura Codruţa Kövesi (12).

Dopo aver proceduto alla nomina dei 22 procuratori, le attività della Procura europea hanno ufficialmente iniziato le proprie operazioni il 1 giugno 2021, secondo la decisione di esecuzione n. 856/2021 adottata dalla Commissione europea il 25 maggio 2021 (13).

L’attività della EPPO è soggetta, peraltro, al controllo giurisdizionale degli organismi nazionali, cui segue poi, in via residuale, il vaglio della Corte europea di Giustizia per quanto concerne la corretta applicazione della normativa europea.

A livello nazionale, l’Italia ha proceduto all’adeguamento della propria normativa nazionale alle novità legislative europee e, in particolare, al recepimento del regolamento istitutivo della EPPO.

Il decreto legislativo n. 9 del 2 febbraio 2021 (14) – recante "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea EPPO” – indica il ministro di Grazia e Giustizia come l'Autorità competente a procedere alla ripartizione e al coordinamento delle funzioni e delle competenze territoriali tra i procuratori europei di ciascuno Stato membro (15).

1. Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R1939-20210110&from=EN;

2. Consiglio dell'Unione Europea, comunicato stampa del 12 ottobre 2017; https://www.consilium.europa.e...;

3. Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia e Spagna, cui si sono aggiunte, poi, Malta e Paesi Bassi: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/10/12/eppo-20-ms-confirms/;

4. DIRECTIVE (EU) 2017/1371 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2017; https://eur-lex.europa.eu/lega...;

5. Occhipinti S., "La Procura Europea è finalmente operativa", 1 giugno 2021; https://www.altalex.com/documents/news/2020/10/06/procura-europea-operativa;

6. Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R1939-20210110&from=EN;

7. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 202/82; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016E086;

8. Occhipinti S., "La Procura Europea è finalmente operativa", 1 giugno 2021; https://www.altalex.com/documents/news/2020/10/06/procura-europea-operativa;

9. https://e-justice.europa.eu/content_eurojust-23-it.do;

10. https://www.eppo.europa.eu/en/structure-and-characteristics; Consiglio dell'Unione Europea, comunicato stampa del 27 luglio 2020 (https://www.consilium.europa.e...);

11. https://www.eppo.europa.eu/en/structure-and-characteristics

12. Consiglio dell'Unione Europea, comunicato stampa del 14 ottobre 2019; https://www.consilium.europa.e...;

13. DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/856 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2021; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021D0856;

14. DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 9, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». (21G00012); https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;9;

15. Pergolari E., "Procura europea e mandato d’arresto. Decreti di adeguamento in Gazzetta", 8 febbraio 2021; https://www.edotto.com/articolo/procura-europea-e-mandato-darresto-decreti-di-adeguamento-in-gazzetta;

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a cura di Simona Castaniti 

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