La Costituzione e le elezioni

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  Federico Quagliarini
  07 September 2022
  3 minutes, 31 seconds

Le elezioni sono lo strumento attraverso il quale ogni democrazia consente ai propri cittadini di eleggere i propri rappresentanti e allo stesso modo di garantire la continuazione della vita politica. Poiché rappresentano uno degli strumenti vitali per il funzionamento di qualsiasi stato democratico è bene tener presente che cosa dice la Costituzione.

Tuttavia bisogna partire dal presupposto che nella Costituzione italiana non esiste un apposita sezione riguardante le elezioni e la loro disciplina. Quest’ultima è affidata ad alcune leggi tra cui il d.P.R. 361/1957 e il d.gls. n.533/1993. Nella Costituzione italiana le elezioni trovano uno sporadico spazio nella "parte Seconda", quella riguardante l’Ordinamento dello Stato e, in particolar modo, nel titolo I e il titolo II, rispettivamente per quanto riguarda il Parlamento e il Presidente della Repubblica.

Come siamo arrivati alle elezioni?

Le elezioni politiche del 25 settembre 2022 sono state indette a seguito delle dimissioni del luglio scorso del Presidente del Consiglio Mario Draghi. L’ex governatore della Banca Centrale, resosi conto di non poter più contare su una maggioranza parlamentare, ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente Sergio Mattarella il 14 luglio scorso. Tuttavia il Presidente della Repubblica ha inizialmente respinto le dimissioni.

Il Presidente del Consiglio si è allora nuovamente recato in Parlamento per chiedere una verifica della maggioranza parlamentare. A seguito di un’ulteriore votazione al Senato, il Governo ha ottenuto la fiducia ma senza una maggioranza assoluta, il che ha convito il Presidente Draghi a presentare nuovamente le proprie dimissioni al capo dello Stato. Quest’ultimo ha accettato le dimissioni e ha provveduto ad indire nuove elezioni.

Che cosa dice la Costituzione?

La durata di ogni legislatura nel sistema costituzionale italiano è fissata ogni 5 anni come recita l’art. 60 della Costituzione. Tuttavia il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere prima della naturale scadenza dei 5 anni come prevede l’art. 88 della Costituzione.

Lo scioglimento anticipato delle Camere è una prassi che si è verificata numerose volte durante la storia della Repubblica come pure quest’anno (la sua naturale scadenza era fissata a marzo 2023). Inoltre per la prima volta nella storia della Repubblica italiana si voterà in autunno (l’ultima volta era stato nel 1919 quando l’Italia era ancora una monarchia).

La Costituzione prevede inoltre una data entro la quale devono essere fissate le nuove elezioni secondo l’art. 61 comma I:

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.

Allo stesso modo il presidente Mattarella ha fissato la prima convocazione delle Camere per il 13 ottobre. Infatti, sempre secondo quanto previsto dall’articolo 61 della Costituzione, il Parlamento deve essere convocato entro venti giorni dalle elezioni.

Cosa ci aspetta dopo le elezioni?

Il presupposto da cui bisogna partire è che l’Italia è una repubblica parlamentare, il che significa che esiste un vincolo tra il Parlamento e il potere esecutivo. Il governo infatti per entrare pienamente nelle sue funzioni deve ottenere la cosiddetta “fiducia” sia dalla Camera dei deputati che dal Senato.

Successivamente alle elezioni infatti, il Presidente della Repubblica convocherà le delegazioni delle forze politiche elette in Parlamento per verificare che queste siano disponibili a formare un governo, tenuto conto dei risultati delle elezioni. Una volta concluso il giro di consultazioni il Presidente della Repubblica nominerà il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest’ultimo, i ministri del governo. Di seguito, il governo avrà dieci giorni di tempo per ottenere la fiducia da entrambi i rami del Parlamento, ovvero sia dalla Camera che dal Senato.

Bisogna tuttavia precisare che all’interno della Costituzione - a differenza di altre come, ad esempio, quella spagnola - non esiste un limite temporale entro il quale devono svolgersi le consultazioni per la formazione del governo.

Titolo III - Il Governo | www.governo.it

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Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di convocazione dei comizi elettorali

D'Amico M., D'Elia G., Diritto Costituzionale, Milano, 2012.

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L'Autore

Federico Quagliarini

Classe 1994, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano, Federico Quagliarini è al contempo vice-direttore di Mondo Internazionale POST nonché caporedattore per l'area Società.

Da sempre appassionato di politica e relazioni internazionali, in Mondo Internazionale si occupa principalmente di questioni legali soprattutto inerenti al diritto internazionale.

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