La condanna dell’OHCHR nei confronti dell’Italia per il naufragio del 10 ottobre 2013

  Articoli (Articles)
  Redazione
  07 June 2021
  5 minutes, 53 seconds

Il 10 ottobre 2013, una nave con a bordo oltre 400 migranti affonda a 113 km di distanza dall’Isola di Lampedusa: il bilancio delle vittime è di oltre 200 morti (tra adulti e bambini). [1]


La dinamica del fatto

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il gruppo di migranti, composto da rifugiati siriani e palestinesi, era in partenza dalla Libia quando, intorno alle ore 13:00, veniva colpito da alcuni spari da parte di un’altra imbarcazione, nelle acque internazionali; a seguito di tale attacco, la nave iniziò a imbarcare acqua e, presto, le persone a bordo si misero in contatto con le Autorità italiane, avvisandole di quanto accaduto.

Dopo alcune ore e diverse telefonate, i migranti venivano resi edotti del fatto che, in realtà, l’imbarcazione si trovasse nella zona SAR Maltese (a circa 218km dalla costa) e, pertanto, veniva loro fornito il numero di emergenza delle Autorità di Valletta.

Dopo svariati tentativi di contatto con la Malta’s Rescue Coordination Centre, alle ore 17:50 le unità navali specializzate maltesi giungevano sul luogo della tragedia, constatando l’avvenuto naufragio dell’imbarcazione.

A seguito della segnalazione da parte di Valletta, la nave militare italiana ITS Libra, che si trovava nelle immediate vicinanze del disastro, procedeva al salvataggio dei superstiti, alle ore 18:00 circa.

Alcuni di loro si rivolsero presto a dei legali, al fine di accertare le responsabilità dello Stato Italiano per l’accaduto.

La decisione dell’OHCR

    Il 27 gennaio 2021, l’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha emesso una decisione stabilendo che lo Stato Italiano non ha risposto prontamente alle richieste di soccorso e, con ciò, si è reso responsabile della violazione del diritto alla vita di oltre 200 migranti che erano a bordo di quella nave[2].

    Stando alla pronuncia dell’OHCHR, sebbene la nave si trovasse in acque internazionali, e quindi non esattamente nella zona SAR italiana, la stessa era comunque in prossimità maggiore alle navi di salvataggio italiane che, se fossero intervenute tempestivamente, probabilmente avrebbero scongiurato il naufragio; da ciò, ne consegue la responsabilità dello Stato Italiano per le oltre 200 vittime.

    Il Commissariato ha espresso le proprie preoccupazioni in merito alla vicenda, esortando le Autorità italiane ad avviare, in tempi celeri, un’effettiva indagine sull’accaduto ai fini della corretta individuazione dei responsabili e di una concreta riparazione dei danni nei confronti di chi ha perso i propri cari.

    Il diritto internazionale applicabile al caso

      L’Alto Commissario per i Diritti Umani, in particolare, è stato investito della procedura ai sensi dell’art. 1 del Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966, ratificato dall’Italia nel 1978[3]: secondo la citata norma, infatti, gli Stati membri del Patto, e del relativo Protocollo, riconoscono la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da persone fisiche soggette alla propria giurisdizione, che si dichiarino vittime di violazioni dei diritti contemplati nel Patto commesse dagli Stati membri,[4].

      Un altro requisito richiesto per l’attivazione della procedura dinnanzi all’Alto Commissario, è l’aver esaurito tutti i ricorsi interni disponibili nel Paese membro.

      Il caso esaminato nella presente analisi presenta indubbiamente dei profili di complessità, per quanto concerne la normativa applicabile e la relativa prassi degli Stati.

      In particolare, il diritto del mare è regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, siglata a Montego Bay ed entrata in vigore nel 1994, che costituisce la pietra miliare per il diritto internazionale marittimo.

      Nella Convenzione, infatti, vengono stabiliti i limiti delle acque territoriali (a 12 miglia dalla costa), cui segue poi la zona contigua (fino a 24 miglia dalla costa) e, infine, le acque internazionali[5].

      L’art. 98 della Convenzione impone l’obbligo, per gli Stati firmatari, di prestare soccorso in tempi celeri “a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo[6].

      Altri obblighi gravanti sugli Stati circa il salvataggio delle vite in mare scaturiscono dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, siglata ad Amburgo nel 1979[7], ai sensi della quale ogni Paese stabilisce la propria zona SAR, ossia un’area delimitata di ricerca e soccorso, collocata nelle acque internazionali e individuata di comune accordo da parte degli Stati, all’interno della quale gli Stati sono obbligati a prestare assistenza e soccorso a chi si trovi in pericolo, sempre che le imbarcazioni preposte al salvataggio si trovino nelle immediate vicinanze di chi chiede soccorso[8]. In Italia, la competenza in materia è affidata alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

      Peraltro, l’obbligo di soccorso in mare viene ricavato altresì dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (1974), che al Regulation 33 stabilisce che “Master of a ship at sea which is in a position to be able to provide assistance, on receiving information from any source that persons are in distress at sea, is bound to proceed with all speed to their assistance, if possible informing them or the search and rescue service that the ship is doing so.[9]

      Il Paese che attua il soccorso è tenuto, poi, anche a garantire che lo sbarco avvenga in un “place of safety”: da ciò si ricava che lo Stato soccorritore non ha l’obbligo, poi, di accogliere i naufraghi entro i propri confini nazionali, ma deve, ciononostante, garantire che gli stessi vengano condotti in un luogo sicuro[10].

      Peraltro, secondo le direttive della Guardia Costiera, si evince che nelle ipotesi (come quella analizzata) in cui un’Autorità marittima venga a conoscenza di una situazione di pericolo, sebbene la stessa non avvenga nella zona SAR di propria competenza, la stessa è tenuta ad informare tempestivamente le Autorità dello Stato competente e, in caso di inerzia di queste ultime, il soccorso deve essere prestato dall’Autorità nazionale che ha avuto per prima conoscenza del c.d. “distress[11].

      Le fonti utilizzate sono liberamente consultabili:

      [1]OHCHR, "Italy failed to rescue more than 200 migrants, UN Committee finds", 27 gennaio 2021; https://www.ohchr.org/EN/NewsE...;

      [2] Ibid.

      [3] https://indicators.ohchr.org/

      [4] Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; https://www.ohchr.org/EN/Profe...;

      [5] Viscusi M, "Il salvataggio nel diritto internazionale del mare", 23 novembre 2020; https://iari.site/2020/11/23/il-salvataggio-nel-diritto-internazionale-del-mare/;

      [6] Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/416/20090531/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-416-20090531-it-pdf-a.pdf;

      [7] https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/271222.pdf

      [8] Casu S., "Le zone SAR", 3 marzo 2019; https://www.iusinitinere.it/le-zone-sar-18324;

      [9] SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea; http://www.mar.ist.utl.pt/mventura/Projecto-Navios-I/IMO-Conventions%20(copies)/SOLAS.pdf

      [10] Casu S., "Le zone SAR", 3 marzo 2019; https://www.iusinitinere.it/le-zone-sar-18324;

      [11] https://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/Pages/quali-sono-i-presupposti-per-l-individuazione-di-un-area-sar.aspx

      Romenzi A., "Italy failed to rescue over 200 migrants in 2013 Mediterranean disaster, UN rights body finds", 27 gennaio 2021; https://news.un.org/en/story/2021/01/1083082;

      Università degli Studi di Padova, "UN Human Rights Committee: in 2013 Italy failed to rescue more than 200 migrants", 2 febbraio 2021; https://unipd-centrodirittiumani.it/en/news/UN-Human-Rights-Committee-in-2013-Italy-failed-to-rescue-more-than-200-migrants/5515#:~:text=and%20International%20Reactions-,UN%20Human%20Rights%20Committee%3A%20in%202013%20Italy%20failed%20to%20rescue,on%20board%20of%20the%20vessel;

      https://unsplash.com/it/foto/y...


      a cura di Simona Castaniti 

      Share the post

      L'Autore

      Redazione

      Categories

      Tag

      Diritto