I rapporti commerciali tra Unione europea e Giappone alla luce del nuovo Accordo di Partenariato Economico

Novità dell'accordo in una prospettiva giuridica

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  Redazione
  27 November 2020
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A cura di Carlo Alberto Franci

Per poter analizzare i rapporti commerciali tra l'UE e il Giappone alla luce del nuovo Accordo di Partenariato Economico (abbreviato APE) entrato in vigore il 1° febbraio 2019, è necessario, in via preliminare, comprendere come la politica commerciale comune rappresenti oggi un settore centrale e dinamico[1]. In primo luogo, la sua centralità si riscontra in termini economici e sociopolitici, sia in quanto strumento indispensabile per implementare le proprie concertazioni bilaterali, regionali o multilaterali in una economia mondiale in forte evoluzione, nella quale l’Unione tende a presentarsi quale soggetto unitario, sia nell’ottica di promuovere i c.d. “Non Trade Values” attraverso l’inserimento di standard in materia ambientale, lavorativa e sociale come elementi imprescindibili dei nuovi accordi commerciali. In secondo luogo, la politica commerciale è un settore dinamico: essa è connessa alla realizzazione degli obiettivi del mercato interno e, com'è stato efficacemente osservato, se il mercato interno fosse un edificio la politica commerciale comune ne costituirebbe la facciata[2]. Passando ad un'analisi giuridica dell’affermazione poc'anzi fatta, possiamo evidenziare come la Corte di giustizia[3] abbia rilevato che la politica commerciale comune debba essere inquadrata nella logica del mercato interno, e quindi nei limiti imposti dai trattati, dovendo conciliarsi con gli interessi dei rispettivi Stati membri onde evitare che il gioco istituzionale risulti falsato e che l'Unione non possa assolvere il compito di salvaguardare e perseguire i comuni obiettivi economico-sociali. Dopo questa breve introduzione sull’importanza e sull'interconnessione tra dimensione commerciale interna ed esterna dell’Unione europea, passiamo ora ad analizzare, nel breve spazio di questo contributo, un aspetto innovativo dell’APE con il Giappone. Le negoziazioni dell’accordo sono state avviate nel marzo del 2013 facendolo rientrare di diritto nella categoria degli accordi di nuova generazione[4], i quali presentano come finalità, oltre al raggiungimento del più ampio grado possibile di liberalizzazione degli scambi di merci e servizi, anche la regolamentazione dell’accesso agli appalti, degli investimenti nonché gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e la tutela dei succitati ''Non Trade Values''. L’accordo presenta poi una particolare attenzione al settore degli investimenti, cui è dedicato il capo otto rubricato “scambi di servizi, liberalizzazione degli investimenti e commercio elettronico”. L’APE prevede un nuovo sistema per la protezione e la promozione degli investimenti atto a superare il precedente meccanismo applicato, denominato Investor-State Dispute Settlement (abbreviato ISDS[5]). Le numerose criticità del sistema ISDS, prima fra tutte la mancanza di trasparenza propria di un sistema essenzialmente arbitrale, ha portato la commissione a dichiarare in sede negoziale la “morte” della prospettiva di inserimento del meccanismo ISDS nel futuro accordo. Al suo posto è stato costituito un sistema alternativo detto Investment Court System[6] (abbreviato ICS). Tale sistema, peraltro, è già incluso in altri accordi di nuova generazione ad esempio il CETA, che cerca di superare, con risultati alterni, alcuni dei limiti del precedente sistema. Esso prevede un tribunale permanente composto da una corte di primo grado e da una corte di appello, ispirato alle corti arbitrali internazionali quali la camera di commercio internazionale o la corte arbitrale internazionale di Londra; prevede inoltre giudici professionali e indipendenti nominati con incarichi di lunga durata atti a garantire indipendenza e imparzialità nei giudizi. Risulta evidente come l’intenzione alla base dell’ICS rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione di un sistema decisionale equo, trasparente e basato su principi virtuosi e standard internazionali. In conclusione, l’accordo ha una duplice valenza strategica per l’Unione Europea: da un lato, offre un contrappeso agli eventuali effetti di distorsione commerciale frutto dell’Accordo di partenariato trans-pacifico; dall’altro rafforza la posizione dell’Unione tra gli attori che indirizzano la global governance del commercio mondiale. Resta da vedere, posti gli indubbi vantaggi che l’accordo offre alle parti contraenti, come queste procederanno all’implementazione dell’APE nel futuro dinamico delle relazioni tra l'Unione e il Giappone.

Fonti consultate per il presente articolo:

[1] R. BARATTA, La politica commerciale comune dopo il Trattato di Lisbona in Diritto Del Commercio Internazionale, 2012, 2008, Vol 2 pagg. 403-422

[2] P. EECKHOUT, The European Internal Market And International Trade. A Legal Analysis, Oxford, Oxford university Press 1994 pag. 344

[3] Parere 1\75 dell’11 novembre 1975, in Raccolta, 1975, pag. 1355 ss.

[4] Sul punto si rimanda alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 4 ottobre 2006 «Un'Europa globale – competere nel mondo», con cui sono stati definiti i canoni di questa nuova generazione di accordi internazionali

[5] Per una trattazione più approfondita del sistema Investor-State Dispute Settlement si rimanda a J.E. KALICKI,

A. JOUBIN-BRET, Reshaping the investor-State dispute settlement system: journeys for the 21st century,

Leiden, Boston, 2015.

[6] Per approfondire un tema estremamente vasto e di grande attualità si rimanda U. GHORI, Investment

court system or 'regional' dispute settlement? The uncertain future of investor-state dispute settlement, in

Bond law review, Vol.30(1), 2018, pp. 83-117; D. GALLO, Il nuovo sistema di risoluzione delle controversie in materia di investimenti nei recenti accordi sul libero commercio dell’Unione Europea: una rivoluzione è in atto?

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