Gratuito patrocinio: la Corte Costituzionale conferma l’ammissione a prescindere dal reddito percepito per tutte le vittime di reati sessuali

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  Redazione
  02 March 2021
  4 minutes, 35 seconds

La Corte Costituzionale apre l’anno 2021 con una pronuncia che ha attirato l’attenzione di tutti i media per il suo riverbero nei confronti delle vittime di reati sessuali.

Con la sentenza numero 1 la Corte ha infatti cristallizzato la questione riguardante l’ammissione al gratuito patrocinio delle vittime di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori, a prescindere dal reddito percepito.

La previsione di assistenza legale gratuita anche per le vittime dei predetti reati era stata introdotta già nel 2002 dal D.P.R. n.115 all’art. 76 comma 4 ter recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, ma la sua interpretazione e correlata applicazione non era stata univoca.

La norma nello specifico recita: “La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto” ovvero oltre la soglia pari ad €11.746,68 annui.

E proprio la lettera della norma aveva aperto a diverse interpretazioni.

Parte della giurisprudenza ha infatti ritenuto che questa potesse applicarsi solo a fronte della prova che il reddito percepito dall’istante rientrasse nei limiti fissati dalla norma, mentre per altri l’ammissione al gratuito patrocinio doveva ritenersi automatica ove fosse correlata al tipo di reato subito e rientrante nei casi previsti dalla fattispecie normativa, lasciando ampia discrezionalità al Giudice.

Tale contrasto ha inevitabilmente comportato che, a seconda dei casi, le vittime dei medesimi reati venissero ammesse alla misura, senza dover dimostrare alcun reddito, solo in alcune corti del nostro Paese, mentre in altre la richiesta venisse respinta in mancanza di tale produzione documentale o ove il reddito fosse superiore a quanto stabilito dal D.P.R.

Dopo alcune pronunce giunteci dalle sezioni penali della Corte di Cassazione, finalmente è giunta quella dirimente della Corte Costituzionale.

Il caso de quo riguardava l’ordinanza di rimessione con la quale il GIP di Tivoli sollevava questione di legittimità costituzionale del summenzionato art. 76 comma 4-ter, in riferimento agli artt. 3 e 24 terzo comma della Costituzione.

Nel dettaglio, veniva sollevata questione nella parte in cui, conformemente alla interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, la predetta previsione normativa determina l’automatica ammissione al gratuito patrocinio delle persone offese dai reati di cui, tra gli altri, all’art. 609 – bis cod.pen., senza dare alcuno spazio alla discrezionalità del Giudice.

La prima censura riguardava il contrasto della disposizione summenzionata con l’art. 3 della Costituzione, escludendo qualsiasi spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa del giudicante, e di conseguenza con inevitabile trattamento di situazioni economiche eterogenee in modo identico.

Inoltre, si riteneva evidente il contrasto con la previsione di cui all’art. 24 del testo costituzionale nella parte in cui l’ammissione automatica al beneficio di ciascuna persona offesa da uno dei reati previsti dal Testo Unico determina l’inclusione anche di soggetti con eccezionali capacità economiche, a discapito della necessaria salvaguardia dell’equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia.

Gli Ermellini rispondono alle questioni sollevate precisando in primis che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto in diverse occasioni l’istituto del gratuito patrocinio nell’alveo della disciplina processuale ove il legislatore ha ampia discrezionalità, con i soli limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate.

Ebbene, proprio in tale discrezionalità rientra la previsione di cui al summenzionato art. 76 comma 4 ter, altresì non apparendo alla corte irragionevole o lesiva del principio di parità di trattamento.

In particolare, la corte ha considerato proporzionata la scelta legislativa effettuata alla luce della particolare vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma oltre che della esigenza di far emergere il compimento di tali reati.

Il nostro ordinamento, secondo quanto chiarito dalla Consulta, deve garantire le condizioni affinché le vittime siano incoraggiate a denunciare gli episodi di violenza subiti e di emersione della verità e ciò permetta al legislatore di ammettere automaticamente ciascuna vittima di taluni reati a prescindere dal proprio reddito.

Inoltre, per quanto attiene alla presunta violazione dell’art. 24 comma terzo Cost., la corte rigetta ogni lagnanza.

La previsione di rango costituzionale, infatti, enuncia sì il principio di garantire ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in ogni stato e grado del giudizio, ma non preclude per ciò soltanto al legislatore la possibilità di prevedere strumenti di garanzia di accesso alla giustizia a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti.

Infine, la corte sottolinea come nel nostro ordinamento esistano altre ipotesi di ammissione al beneficio che non sono subordinate alla sussistenza del requisito della non abbienza, come ad esempio le ipotesi correlate al procedimento di espulsione dello straniero, evidenziando come la supposta violazione del principio di parità di trattamento nel caso de quo sia totalmente priva di pregio.

In conclusione, la decisione della Corte ha finalmente dissipato ogni dubbio in materia, rendendo alfine effettivo l’accesso alla giustizia per tutte le vittime di determinati reati caratterizzati da un lato da particolare gravità e dall’altra da particolare vulnerabilità delle persone offese dalla condotta criminosa.

Per la stesura del presente articolo sono state consultate le seguenti fonti:

https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/20/vittime-di-reati-sessuali-ammesse-a-gratuito-patrocinio-a-prescindere-dal-reddito

https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B7379a0bc-8b0b-40ef-bcd1-5758aff6e893%7D_corte-costituzionale-sentenza-1-2021.pdf

http://www.salvisjuribus.it/gratuito-patrocinio-per-le-vittime-di-violenza-sessuale-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-1-2021/

https://www.altalex.com/documents/news/2014/09/10/patrocinio-a-spese-dello-stato#art76


a cura di Giorgia Corvasce

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