Cosa prevede il DDL Zan?

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  Redazione
  01 agosto 2021
  3 minuti, 44 secondi

A cura di Simona Destro Castaniti

La proposta di legge ordinaria C. 569 [1], recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità[2], prevede una serie di modifiche ad alcune norme del codice penale e del codice di procedura penale, al fine di incentivare la repressione di alcuni “crimini d’odio” e, in particolare, dei delitti fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabi­lità, a fronte di un incremento notevole in tempi recenti di tali fenomeni discriminatori.

  1. Il testo del disegno di legge

    La proposta prevede delle modifiche all’art. 604bis c.p. [3], che attualmente punisce con la pena massima di 6 anni di reclusione una serie di condotte volte alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
    Il disegno di legge propone, infatti, un’ampliamento delle fattispecie criminose, includendovi anche la propaganda di idee, l’incitamento alla discriminazione o l’istigazione a commettere delitti “fondati sul sesso, sul genere, sull’orienta­mento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”, nonché il mutamento del titolo di reato in “Propaganda di idee fondate sulla superio­rità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabi­lità”.

    La proposta concerne, poi, l’art. 604ter c.p., che prevede delle ipotesi aggravate per i delitti commessi per finalità di discriminazione o di odio, includendovi anche i motivi fondati sul sesso, sul genere, sul­l’orientamento sessuale, sull’identità di ge­nere o sulla disabilità.
    L’art. 4 del DDL Zan prevede un’ipotesi di liceità per quelle condotte che siano espressione di convincimenti od opinioni o che siano comunque riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte.
    Inoltre, è previsto che la persona offesa dai reati così modificati sia da considerare in condizione di particolare vulnerabilità, cui vengano poi ricollegate determinate conseguenze e accortezze in sede processuale, ai sensi dell’art. 90quater c.p.p.

    L’art. 7 della proposta di legge contempla, inoltre, l’istituzione di una Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la tran­sfobia da celebrarsi il 17 maggio di ogni anno, in occasione della quale vengono organizzate iniziative utili ai fini della promozione, del rispetto e dell’inclusione.

    Specifiche previsioni sono collegate, poi, all’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione, puniti ai sensi del modificato art. 604bis c.p., realizzate attraverso la collaborazione con le organizzazioni competenti in materia.

    Gli effetti della proposta di legge dovranno essere, poi, raccolti e valutati da parte dell’Isti­tuto nazionale di statistica, a cadenza triennale.

  2. L'iter di approvazione in Parlamento

    La proposta presentata in Parlamento dall’Onorevole Alessandro Zan, nel maggio 2018, veniva approvata alla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 e veniva, poi, trasmessa in Senato e assegnata alla Commissione Giustizia, dove risulta attualmente approdata in attesa di approvazione definitiva. In particolare, in questi giorni è in corso la discussione tra gli opposti schieramenti, chiamati a decidere anche sugli eventuali emendamenti proposti [4].
  3. Gli orientamenti opposti Il testo del disegno di legge ha suscitato diverse discussioni in Parlamento, che hanno, infatti, ritardato l’approvazione del testo, a causa dei diversi orientamenti registrati sul punto.
  4. I temi su cui si è dibattuto maggiormente riguardano, in particolare, il concetto di identità di genere (escludendo dalla legge le persone transgender), la clausola che prevede la libertà d’espressione (già tutelata nella nostra Carta Costituzionale), nonché l’istituzione della Giornata mondiale contro l’omofobia nelle scuole, e quindi gli artt. 1, 4 e 7 del testo.
    In particolare, le polemiche si fondano principalmente sul ritardo nell'approvazione della proposta di legge, dovuto proprio al mancato accordo su tali punti specifici del DDL.
    Da ultimo, è intervenuto anche il Vaticano chiedendo la riformulazione del testo della proposta di legge, in quanto ritenuto in violazione dei Patti Lateranensi [5].

Le seguenti fonti sono liberamente consultabili:

-De Martis S., “Senato: prosegue la discussione sul ddl Zan. Ad oggi, le posizioni degli schieramenti in campo sembrerebbero incomponibili", 17 luglio; https://www.difesapopolo.it/Fatti/Senato-prosegue-la-discussione-sul-ddl-Zan.-Ad-oggi-le-posizioni-degli-schieramenti-in-campo-sembrerebbero-incomponibili;

-Dezi S., “Scontro in Senato su ddl Zan, resiste in Aula per un voto", 15 luglio; https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/07/13/e-scontro-sul-ddl-zan-ma-il-testo-va-avanti-in-aula_46d0b32f-59de-4289-8437-8b3e9181aa70.html;

-Marrocco A., “Tutto sul ddl Zan. Cosa prevede, lo scontro fra i partiti, il "testo Scalfarotto"", 5 luglio 2021; https://www.huffingtonpost.it/entry/tutto-sul-ddl-zan-da-dove-siamo-partiti-le-modifiche-renzi-proposta-scalfarotto_it_60e2ce27e4b03f72964c622a;

-Viafora G., “Vaticano contro il ddl Zan: «Fermate la legge, viola il Concordato»”; https://www.corriere.it/cronache/21_giugno_22/vaticano-ddl-zan-legge-testo-b13294ba-d2d0-11eb-9207-8df97caf9553.shtml;

-https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf;

-https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=0569;

-https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i-bis/art604bis.html;

-https://pixabay.com/it/photos/bandiera-arcobaleno-gay-lesbica-4426296/

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