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10 dicembre 1948

Accade Oggi

Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò a Parigi, con la risoluzione 217/A, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Il contesto della sua approvazione va ricostruito alla luce degli avvenimenti recenti. Dopo la strage della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale avevano perso la vita 17 milioni di persone ed erano state perpetrate gravi violazioni della dignità umana, si era iniziato a sentire il bisogno di creare dei sistemi per frenare l’arbitrio degli Stati nei confronti dei propri cittadini: questo documento fu una delle prime risposte a tale necessità. I diritti umani, finalmente, furono qui descritti come principi che trascendevano la politica interna e che la comunità internazionale, pertanto, doveva riconoscere e proteggere. Venne quindi affermata l’esistenza di una serie di diritti individuali che nessuno Stato, in pace come in guerra, avrebbe mai dovuto violare. Il documento rappresenta, per questo motivo e per la sua natura – un impegno assunto da una molteplicità di Nazioni in una sede internazionale appena costituita – una pietra miliare in materia, nonché la base di molta della successiva legislazione. Essa fu, inoltre, il segnale di un cambiamento di coscienza a livello globale.

La Commissione ONU sui Diritti Umani si era riunita per la prima volta nel gennaio 1947 ed era stata presieduta dall’ex First Lady americana Eleanor Roosevelt. La bozza da essa elaborata era stata votata dall’Assemblea diverse volte - l’ultima il 10 dicembre – dai 58 Stati che, a quel tempo, facevano parte dell’Organizzazione Internazionale. Nella votazione finale 48 Paesi si espressero favorevolmente, 8 si astennero (principalmente Stati che facevano parte del blocco comunista) e due (Yemen e Honduras) non parteciparono al voto. I principi contenuti nella Dichiarazione sono suddivisi in 30 articoli.

Sebbene la risoluzione dell’Assemblea Generale non avesse carattere vincolante (per loro natura, tali risoluzioni hanno il valore di raccomandazioni, che vogliono indirizzare ed ispirare il comportamento degli Stati), essa è particolarmente significativa per il suo valore storico e l’importanza comunemente accordatale dalla comunità internazionale. Inoltre, l’atto è stato successivamente utilizzato come base per numerosi trattati internazionali vincolanti, nonché per diverse Costituzioni e leggi che hanno reso cogente il rispetto e la tutela dei principi in esso affermati. Negli anni, poi, sono stati istituiti diversi strumenti nell’ambito delle Nazioni Unite per la loro protezione, come il Consiglio sui Diritti Umani e l’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani.

L’importanza e l’attualità della Dichiarazione emergono ancora oggi in maniera lampante se si considera che, solo dal 1998 al 2016, secondo Amnesty International e Human Rights Defenders Memorial sono state uccise circa 3500 persone che difendevano i diritti umani. Difatti, le violazioni di questi ultimi da parte di diversi Paesi sono, purtroppo, sotto gli occhi di tutti noi ogni giorno. Inoltre, spesso, i principi da essa stabiliti vengono violati, in diversa misura, dagli stessi Paesi democratici: tutto ciò dimostra che quanto stabilito ormai 70 anni fa non è ancora universalmente rispettato. Non è dunque sufficiente esercitare, dandoli per scontati, i diritti di cui oggi godono la maggior parte dei cittadini delle democrazie più evolute: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non è un documento del passato che può essere dimenticato o considerato obsoleto, una “normale” decisione presa nella storia che, nei decenni, ha perso la sua rilevanza. Le libertà che abbiamo, senza di essa, non avrebbero la stessa forza e sarebbe più difficile riaffermarle e difenderle.

Di seguito, viene riportata la sintesi dell’atto – 30 articoli che stabiliscono principi oggi divenuti irrinunciabili:

Articolo1: tutti gli esseri umani sono nati liberi e uguali nella dignità e nei diritti;

Articolo 2: tutti gli individui sono titolari dei diritti espressi nella dichiarazione, senza distinzioni - di razza, genere, religione, lingua, opinioni, origine nazionale o sociale, proprietà possedute o altre caratteristiche;

Articolo 3: ognuno ha il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza;

Articolo 4: nessuno può essere ridotto in schiavitù;

Articolo 5: nessuno può essere sottoposto a tortura o trattamenti crudeli, degradanti o disumani;

Articolo 6: ognuno ha il diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica, ovunque si trovi;

Articolo 7:tutti gli individui sono uguali davanti alla legge;

Articoli 8-9-10-11: tutti hanno diritto ad un equo processo e nessuno può essere arrestato arbitrariamente;

Articolo 12: nessuno può subire interferenze arbitrarie nella propria vita privata;

Articolo 13: ogni individuo gode della libertà di movimento entro i confini di ogni Stato;

Articolo 14: ognuno ha il diritto di cercare altrove asilo politico;

Articolo 15: ognuno ha diritto alla cittadinanza e nessuno ne può essere privato;

Articolo16: tutti hanno il diritto di sposarsi e scegliere il proprio compagno, a prescindere da differenze religiose o di altro genere;

Articolo 17: ogni individuo ha diritto alla proprietà;

Articoli 18-19-20: ogni individuo ha diritto alla libertà di religione, di opinione, di espressione e di associazione;

Articolo 21: ogni cittadino ha diritto a partecipare al governo del proprio paese e a candidarsi a cariche pubbliche. La legittimità di un governo è garantita da libere elezioni periodiche a suffragio universale;

Articolo 22: diritto alla sicurezza sociale e godimento di diritti sociali, economici e culturali in relazione alle possibilità dello Stato;

Articolo 23: diritto al lavoro senza discriminazioni, a una retribuzione equa e libertà di aderire ai sindacati;

Articolo 24: diritto al riposo e allo svago, con un adeguato orario di lavoro e ferie periodiche;

Articolo 25: diritto a un tenore di vita adeguato, a misure di sicurezza sociale (ad esempio, per malattia o disoccupazione), incluse la tutela dell’infanzia e della maternità;

Articolo 26: diritto all’istruzione;

Articolo 27: diritto di prendere parte alla vita culturale della società;

Articolo 28: diritto individuale ad un ordine sociale ed internazionale che permetta la tutela dei diritti enunciati nella dichiarazione;

Articolo 29: le uniche limitazioni ammissibili a questi diritti sono quelle volte a tutelare i diritti e le libertà degli altri, l’ordine pubblico, la morale e il benessere generale della società;

Articolo 30: nulla nella dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare il diritto di uno Stato a violare i diritti da essa enunciati.


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  • L'Autore

    Chiara Vona

    Si è laureata in Relazioni Internazionali, con una tesi sulle trasmissioni radiofoniche americane verso i Paesi del blocco orientale durante la Guerra fredda e, attualmente, lavora nell'ambito della comunicazione.
    In Mondo Internazionale è Segretario di Mondo Internazionale Academy e redattrice per "AccadeOggi" ed "EuropEasy".

    She graduated in International Relations with a dissertation about American International broadcasting towards the communist bloc during the Cold War and, currently, she works in communications.
    Within Mondo Internazionale, she is Secretary of the Mondo Internazionale Academy and she writes for "It Happens Today" and "EuropEasy".



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